CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04428/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6211/2023 del ruolo generale, proposto DA il C [OSCURATO:PERSONA] L ICCIANA N ARDI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Piazza del Municipio, n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56B11 G482 C) del Foro di Pescara e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67E52 G878 O) del Foro di Pescara, domiciliati, ai sensi dell’art. 366, quarto comma, cod. proc. civ., presso la Cancelleria di questa Corte. - RICORRENTE – CONTRO G ROS E FFE Q UATTRO - [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Massa (MS), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore,dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dai prof. RINUNCIA avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 76E67 F023 D) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 76M26 I754 H). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 945/2022 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 18 agosto 2022 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 85/2019 della Commissione tributaria di [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui era stata liquidata, per l’anno di imposta 2016, la somma residua di 15.554,00 € a titolo di TARI in relazione all’immobile posseduto da detta società; 3. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 28 febbraio 2023, formulando quattro motivi di impugnazione; 4. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso notificato il 18 marzo 2016; 5. con atto del 3 novembre 2023, depositato il 9 novembre 2023, sottoscritto dal Sindaco e dal difensore dell’ente territoriale e notificato alla controparte,il Comune di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., chiedendo la compensazione delle spese di giudizio, rappresentando di aver raggiunto con la controparte un accordo transattivo per la rideterminazione delle imposte; 6. [OSCURATO:PERSONA] – F4 - dei [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. con atto del 23 novembre 2023, sottoscritto dai difensori muniti dei relativi poteri, notificato alla ricorrente e depositato il 28 novembre 2023, ha accettato la predetta rinuncia ed ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio; [OSCURATO:PERSONA] : 1. alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.; 2. non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio; P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinunci