CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 25979/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Rg 30390 del ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale indicato dal difensore -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale indicato dal difensore. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 912/2022 depositata il 13/05/2022. Numero registro generale 30390/2022 Numero sezionale 1364/2025 Numero di raccolta generale 25979/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Il signor [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Livorno, i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare inefficace, nei propri confronti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2901 c.c., il contratto di compravendita concluso in data 2/7/2009 tra il [OSCURATO:PERSONA], venditore, e la Marassi, acquirente, con il quale il primo si era spogliato di tutti i beni immobili di sua proprietà ubicati nel comune di [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno della domanda, l’attore riferì di vantare un credito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], quale compenso per prestazioni professionali di geometra svolte in relazione al medesimo immobile poi oggetto di compravendita, di aver ottenuto una parte del compenso ma di restare creditore della somma di € 4.775,45; conseguentemente ne aveva chiesto il pagamento, con decreto ingiuntivo, cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione. Non riuscendo ad ottenere soddisfazione del proprio credito, aveva deciso di procedere alla revocatoria dell’atto di trasferimento dell’unico immobile di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], prospettando la presenza di tutti i requisiti, quali la sussistenza di un credito, antecedente l’atto revocando, l’eventus damni e la scientia fraudis del debitore e della terza acquirente. Il Tribunale di Livorno dichiarò l’azione revocatoria prescritta per avvenuta decorrenza del termine quinquennale stabilito dall’art. 2903 c.c., atteso che la notifica ai convenuti sarebbe stata perfezionata in data 11/7/2014, mentre l'atto revocando era stato trascritto in data 03/07/2009. A seguito di appello del Tinti, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 912 pubblicata in data 13/5/2022, ha accolto il gravame, riformando in primis la ravvisata prescrizione dell’azione pronunciata dal giudice di primo grado. La Corte d'Appello ha invocato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 24822 del 9/12/2015 che ha ritenuto applicabile, proprio con riferimento all’azione revocatoria, la regola della scissione degli effetti della notificazione per il Numero registro generale 30390/2022 Numero sezionale 1364/2025 Numero di raccolta generale 25979/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 notificante e per il destinatario, così attribuendo effetto interruttivo dell’azione ex art. 2901 c.c. alla consegna dell’atto di citazione all’ufficiale giudiziario per la notifica, avvenuta il 30/06/2014. Respinta l’eccezione di prescrizione, la Corte del gravame ha accolto l’azione ex art. 2901 c.c. ritenendone sussistenti tutti i requisiti e cioè: un credito anteriore alla stipula dell’atto revocando ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), a fronte di attività professionale posta in essere dal geometra negli anni dal 2005 al 2008; l’eventus damni costituito dall’avere l’appellante esperito due procedure esecutive mobiliari presso terzi (banche) con esito negativo, mentre una terza procedura si era conclusa con l’assegnazione al Tinti della somma di € 1.100, e per non avere il debitore provato di avere la disponibilità di beni residui; l’elemento soggettivo della scientia damni o participatio fraudis desunta dal legame esistente tra venditore ed acquirente, e basata non solo sul rapporto di convivenza, ma anche sull’essere venditore ed acquirente genitori di un figlio, nonché sulle modalità di pagamento "alquanto particolari" (compensazione con credito pregresso non specificato) e sulla rinuncia del venditore all'iscrizione di ipoteca legale. Avverso la sentenza la Marassi propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Tinti. Considerato che: Con il primo motivo – omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione alla domanda ex art. 2901 c.c. – la ricorrente lamenta che la Corte del merito non avrebbe considerato che la seconda notula emessa dal professionista avesse data posteriore rispetto all’atto dispositivo, sicché vi sarebbe stata una falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. Con il secondo motivo deduce poi la ricorrente la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 2222 e 2901 c.c., per avere il giudice di merito ritenuto che il credito fosse anteriore al contratto di Numero registro generale 30390/2022 Numero sezionale 1364/2025 Numero di raccolta generale 25979/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 vendita del 2/7/2009 nonostante dagli atti emergesse l’emissione del secondo progetto di notula il 22/5/2010 e nessuna richiesta di pagamento per i periodi anteriori. La ricorrente lamenta che i giudici del merito abbiano sovrapposto il momento di esecuzione del contratto di prestazione d’opera (anni 2005-2008) con quello successivo del maturarsi del credito: ove avessero considerato solo il secondo elemento, ne avrebbero desunto che il credito non era anteriore ma successivo all’atto di disposizione, con la conseguente falsa applicazione delle disposizioni indicate in epigrafe. I motivi, che possono essere possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibili. Le censure difettano di autosufficienza ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., non ponendo esse questa Corte in condizione di comprendere su quali documenti si basi la tesi difensiva della ricorrente senza un diretto esame degli atti. Allo stesso modo, le censure sono basate su elementi tratti aliunde, non potendo desumersi dall’impugnata sentenza se tra le parti vi sia stata contestazione in merito alla prova del credito e alla sua anteriorità rispetto all’atto dispositivo. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo, da trattare congiuntamente, la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 2729 e 2901 c.c., errore di sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta, per avere il giudice attribuito la qualità di indizi ad elementi privi dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., inidonei a costituire base di un ragionamento presuntivo. Lamenta che gli elementi indiziari della scientia damni o participatio fraudis del terzo, quali il legame di convivenza e la relazione affettiva con un figlio in comune, sarebbero privi della gravità, precisione e concordanza, in quanto, a suo dire, successivi all'atto dispositivo. Indica plurimi fatti che, ove valutati, avrebbero portato ad escludere l’applicazione dell’art. 2901 c.c. alla fattispecie. Lamenta essere la motivazione sulla scientia damni solo formalmente esistente Numero registro generale 30390/2022 Numero sezionale 1364/2025 Numero di raccolta generale 25979/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 ma intrinsecamente contraddittoria, fondata su argomentazioni non qualificabili nemmeno come fatti notori. I motivi, che possono essere possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono infondati. La sussistenza dell’elemento soggettivo dell’azione ex art. 2901 c.c. può essere provata anche per presunzioni, e l’apprezzamento dei relativi indizi non è censurabile in sede di legittimità in presenza, come nella specie, di congrua motivazione (Cass., Sez. 3, n. 9367 del 21/4/2006; Cass., Sez. 3, n. 25016 del 10/10/2008). La Corte d'Appello ha fondato il proprio convincimento su una serie di circostanze ed elementi che, unitariamente considerati, sono idonei a ritenere che il contratto sia stato stipulato in frode ai creditori, quali il legame stretto tra venditore e acquirente (madre del figlio in comune, rendendo inverosimile l'ignoranza della situazione debitoria), la dismissione totale del patrimonio del debitore e le modalità "alquanto particolari" di pagamento del prezzo (compensazione con credito pregresso non specificato, rinuncia all'ipoteca legale). La critica della ricorrente non si concretizza nel palesare che il giudice del merito si sia affidato ad elementi né precisi, né gravi né concordanti, ma si risolve nella richiesta di una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali, il che fuoriesce dal sindacato di questa Corte (Cass., Sez. 2, n. 9054 del 21/3/2022). Quanto alla giurisprudenza evocata dalla ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c. (Cass. Sezioni Unite n. 1898 del 27 gennaio 2025), va osservato che essa attiene all'ipotesi in cui l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, richiedendo in tal caso la prova della dolosa preordinazione (intento specifico del debitore di pregiudicare il futuro creditore) e la conoscenza di tale intento da parte del terzo, laddove nella specie come accertato dalla Corte d'Appello, e non idoneamente censurato, il credito del Tinti è sorto in ragione di prestazioni professionali svolte tra il 2005 e il 2008, quindi anteriormente Numero registro generale 30390/2022 Numero sezionale 1364/2025 Numero di raccolta generale 25979/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 all'atto di compravendita del 2/7/2009. Pertanto, non si applica il più rigoroso requisito della dolosa preordinazione, bensì il criterio ordinario della scientia damni o participatio fraudis, ovvero la mera consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, correttamente accertata dal giudice di merito. Con il sesto motivo – violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 91 e 92 c.p.c. Errata riforma della sentenza di primo grado in punto di spese, errata condanna alle spese – la ricorrente si duole del fatto di essere stata condannata alle spese del primo grado del giudizio in presenza dei presupposti per la compensazione, in ragione della novità della questione giurisprudenziale sulla prescrizione (S.U. n. 24822 del 9/12/2015). Il motivo è infondato. La decisione in ordine alla condanna o compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, salvo che sia violato il principio della soccombenza (Cass., n. 18128 del 2020; Cass., n. 1374 del 2021; Cass., n. 19613 del 2017). Nella specie, la Corte d'Appello ha posto le spese a carico della parte soccombente, in applicazione del principio generale. Inoltre, l'assunto della ricorrente circa la novità della questione giurisprudenziale non trova riscontro, in quanto la sentenza delle Sezioni Unite n. 24822 del 9/12/2015 era già stata pubblicata prima della sentenza di primo grado, e la sua portata era già stata posta all'attenzione del Tribunale di Livorno. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente. Numero registro generale 30390/2022 Numero sezionale 1364/2025 Numero di raccolta generale 25979/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 4 aprile 2025. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 30390/2022 Numero sezionale 1364/2025 Numero di raccolta generale 25979/2025 Data pubblicazione 23/09/2025