CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 44702/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che i motivi di ricorso proposti si caratterizzano per la loro evidente reiteratività, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che non si presta a censure in questa sede; Atteso che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); Rilevato che il primo motivo di ricorso è del tutto aspecifico e generico, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza quanto alla richiesta di prova proposta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. (pag. 3, cori chiaro riferimento alle modalità di identificazione del telefono cellulare); Considerato che il secondo motivo di ricorso si limita a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede a fronte di una motivazione logica e persuasiva quanto alla ricostruzione del fatto imputato, con la quale il ricorrente non si confronta (pag. 3, paragrafo 2), avendo la Corte di appello motivato persuasivamente quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del delitto ascritto; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della sospensione della pena è manifestamente infondato, oltre che del tutto generico, in assenza di qualsiasi confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha chiarito come non sussistano i presupposti per giungere alla concessione del beneficio (pag.4, parafrafo 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensor