CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13825/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli, quale giudice investito dell'appello avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che in data 8/11/2022 aveva rigettato l'istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ha rigettato l'impugnazione. 2. Il ricorrente deduce, con un primo motivo, omessa motivazione in merito alle ragioni esplicitate nell'appello, segnatamente la circostanza che la misura degli arresti domiciliari in località sita in Calabria, assolutamente lontana dai luoghi in cui si sono verificati i fatti ascrittigli, si sarebbe dovuta valutare come adeguata in relazione al ruolo ricoperto dal Milone nell'associazione a carattere familiare. Tale ruolo era privo di autonomia decisionale, agendo il Milone sotto le direttive del padre Michele, indicato nell'ordinanza cautelare come il vertice del sodalizio, ma di tale indicazione non vi è traccia nella motivazione resa dal Tribunale, che neppure ha esaminato la natura dell'associazione a delinquere, composta da un gruppo legato da rapporti di parentela che confezionava le dosi e le vendeva nell'abitazione. Con un secondo motivo/deduce inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, ritenendo che l'omessa valutazione della memoria difensiva abbia determinato la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma 1 lett.c) cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre preliminarmente delimitare l'ambito entro il quale deve essere effettuato il giudizio da parte del giudice di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di modifica di misura cautelare personale. È principio ormai consolidato quello secondo cui il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine all'allegazione difensiva di nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863). 3. In conformità a tali principi, quindi, il Tribunale{ ha sottolineato che la condanna alla pena di anni undici e mesi due di reclusione inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, nonché a ipotesi di reati-fine ai sensi dell'art.73 d.P.R. 9 aprile 1990, n. 309/ era stata ridotta ad anni dieci e mesi uno di reclusione, così confermandosi la responsabilità penale dell'imputato anche in grado di appello. 3.1. Il Tribunale ha messo in evidenza che, rispetto al giudicato cautelare, non fossero sopravvenuti fatti nuovi e che il decorso del tempo non fosse significativo proprio in relazione allo specifico ruolo svolto dal Milone nell'organigramma criminale al quale ha partecipato. I giudici hanno considerato la gravità delle condotte poste in essere dal Milone, condannato sia in relazione al reato di partecipazione al sodalizio sia per la commissione di innumerevoli delitti-fine ad una pena decisamente superiore rispetto a quella irrogata aL coimputati. 3.2. Il mero decorso del tempo è stato ritenuto legittimamente ininfluente, in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può derivare dal mero decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez.6, n.45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, in motivazione; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Ry. 255832). 3.3. Tale assunto si concilia, d'altro canto, con il rilievo per cui l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose. Il quadro cautelare è stato, dunque, dal Tribunale ritenuto immutato e semmai consolidato dall'intervenuta condanna resa ai danni dell'odierno ricorrente, destinata a implementare le esigenze preventive sottese all'intervento contestato dalla difesa in considerazione dell'apprezzabile portato della pena allo stato irrogata.4. Il ricorso, ribadendo pedissequamente e acriticamente le censure svolte con l'appello, soffre della medesima inconsistenza già riscontrata in relazione al gravame cautelare perché parimenti inidoneo a rassegnare validi elementi utili a mettere in crisi le valutazioni rese dai giudici della cautela in punto di perdurante sussistenza ed esclusiva adeguatezza della misura restrittiva di maggior rigore applicata al ricorrente. Non si ravvisa, dunque, la carenza motivazionale genericamente dedotta, cosi come manifestamente infondata deve ritenersi anche la seconda censura, basata sull'omessa disamina della memoria difensiva, il cui contenuto è, peraltro, genericamente riferito agli argomenti dedotti nel primo motivo. 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cu