CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 19517/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re [OSCURATO:PERSONA];t [OSCURATO:PERSONA] propone appello convertito in ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, di condanna alla pena di euro tremila di ammenda per il reato di cui all'art. 256 comma 1, lett. a) del d.lgs. 152 del 2006, perché, fuori dai casi di cui all'art. 29 quattordecies, effettuava in modo non occasionale attività di trasporto e deposito di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare rifiuti ferrosi (capo a). Con tre motivi di appello, la difesa lamenta la mancata assoluzione dal reato, contestando la ricostruzione dei fatti, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis, cod. pen., in quanto le modalità attuative della condotta contestata avrebbero consentito di pervenire alla conclusione che l'offesa fosse particolarmente tenue e, infine, con il terzo motivo, l'eccessività del trattamento sanzionatorio. Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili perché, anzitutto, costituiti - conformemente al mezzo di impugnazione originariamente ma erroneamente esperito, stante la inappellabilità della sentenza di condanna ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. - da mere doglianze in punto di fatto ed in ogni caso sono inammissibili per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), propongono deduzioni generiche prive di qualsiasi riferimento al caso concreto e riproponibili in astratto tal quali in qualsiasi altro ricorso in cui si chieda l'applicazione dell'istituto in esame. Nel caso in disamina il giudice a quo ha affermato che, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, il ricorrente trasportava con la propria Ape rifiuti speciali ferrosi non pericolosi presso un0azienda che si occupava di rifiuti, ponendo una condotta non occasionale. Il ricorrente non ha, nelle conclusioni, espressamente richiesto l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. La doglianza non è quindi deducibile. Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice a quo ha accolto la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e determinato la pena base assumendo il minimo edittale, Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; i P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente aria Be 712 ic e a r0., , DtposTA.,kTA IN2 G2026 il Fuer: §à1/fk 2