CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2023
Cassazione n. 34246/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza delX6 marzo 2023, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte, deliberate dalla stessa Corte, divenute irrevocabili il 21 aprile 2015 e il 18 giugno 2015. Ritenuto che, nel caso di specie, non può assumere rilievo, sic et simpliciter, la circostanza che le condotte di cui si invocava l'unificazione riguardavano attività collegate all'ambiente camorristico nel quale era inserito [OSCURATO:PERSONA], non potendosi ipotizzare che il ricorrente, al momento della sua affiliazione all'omonima consorteria, avesse programmato di compiere i reati giudicati dalla sentenza deliberata dalla Corte di appello di Napoli il 23 aprile 2014, divenuta irrevocabile il 18 giugno 2015. Ritenuto che laddove il vincolo della continuazione sia invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, collegati a un'organizzazione mafiosa, analogamente al caso di Licciardi, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità delle condotte, ma «occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione [...]» (Sez. 6, n. 51906 del 15/0912017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci