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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28633/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione,[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Prima sezione di questa Corte con sentenza del 13 maggio 2025 haannullato con rinvio, a seguito di ricorso del Procuratore generale, l’ordinanza delTribunale di sorveglianza di Palermo che aveva accolto la domanda di riabilitazioneavanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza della Corte di appello diPalermo che lo aveva condannato per il reato di cui all’art.416 bis cod. pen.Secondo questa Corte il Tribunale aveva concesso la riabilitazione in assenzadel presupposto dell’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato diassociazione mafiosa: “[..] In assenza di un’offerta reale anche di una sommaesigua e proporzionata alle sue condizioni reddituali, non rilevano né la mancatacostituzione di parte civile del Comune né l’allegazione del condannato di essereimpossibilitato a provvedere a qualunque forma di risarcimento per avere inpassato ottenuto la remissione del debito.

Il godimento di tale ultimo beneficionon fornisce alcuna informazione sulle attuali condizioni di forte disagio economicodel condannato, ostative al risarcimento del danno, considerato che lo stessoprovvedimento impugnato sia pure ad altri fini ha valorizzato il dato [OSCURATO:PERSONA],gode, quanto meno, di fonti di reddito legate alla pubblicazione di scritti [..]”.1.1.

A seguito della pronunzia di annullamento con rinvio il Tribunale diSorveglianza con ordinanza del 22 gennaio 2026 ha respinto l’istanza diriabilitazione.2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Mandalà2.1.

Con l’unico motivo, contenente plurime doglianze, è stata dedottaviolazione di legge quanto all’applicazione dell’art.179 cod. pen. nonché vizio dimotivazione quanto alla supposta assenza di risarcimento alle persone offese ealla valutazione del materiale probatorio in atti.In particolare, lamenta la difesa che l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianzasi sarebbe limitata a respingere l’istanza di riabilitazione sull’unico presuppostodella mancata ottemperanza all’onere incombente su [OSCURATO:PERSONA] di interpellare ilComune per la quantificazione in via equitativa della somma dovuta a titolo dirisarcimento del nocumento derivato ai danni dell’ente territoriale per l’azionecriminosa.In realtà il Tribunale avrebbe dovuto verificare se l’istante in questi anni abbiain via equitativa e secondo le proprie modeste possibilità economiche adottatoiniziative volte ad adempiere alle obbligazioni derivanti da delitto ed aventi naturapatrimoniale anche nel territorio di Palermo: l’adempimento è avvenutoallorquando [OSCURATO:PERSONA] ha adottato diverse iniziative benefiche ed ha rinunciato aiproventi derivanti dalla vendita del libro di cui è autore destinandoli a scopiumanitari.La nozione di risarcimento danno non deve essere interpretata in sensosquisitamente economico anche se comunque nel caso di specie risultaampiamente documentata la donazione di proventi della vendita dei libri el’acquisto di beni di prima necessità in favore della associazione Arnibas che operanel territorio di Palermo.Il provvedimento impugnato non ha poi considerato la materiale impossibilitàdel ricorrente di adempiere alle obbligazioni in ragione dell’assenza di reddito,ipotesi valutabile ai sensi dell’art. 179 comma 6 n. 2 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.L’unico motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.[OSCURATO:PERSONA] riportato condanna per il delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen., ai fini del conseguimento della riabilitazione in relazione a siffatto reato, èonere del condannato, per realizzare la condizione dell'avvenuto adempimentodelle obbligazioni civili che non risultino già individuate " ex actis", sollecitare ilComune nel cui territorio l'organizzazione criminale si è insediata, anche se noncostituitosi parte civile, a provvedere alla stima del danno ad esso arrecato, inquanto sicuramente valutabile in modo equitativo in relazione alla gravità dellalesione determinata per l'interesse della collettività. (Sez. 7, n. 2903 del02/10/2014, dep.2015, Sabato, Rv. 262274).La sentenza rescindente aveva, infatti, nel censurare la prima ordinanza delTribunale di Sorveglianza del 14 gennaio 2025, evidenziato che era stata concessala riabilitazione in assenza del presupposto dell’adempimento delle obbligazionicivili derivanti dal reato di associazione mafiosa.Correttamente, pertanto, il giudice del rescissorio si è limitato alla presad’atto del mancato adempimento di tale onere da parte di [OSCURATO:PERSONA] e della mancataofferta reale, parametrata alla sua capacità reddituale, pur a fronte delle iniziativebenefiche allo stesso riferibili.Tali iniziative, da valutarsi sicuramente quale indice rivelatore dellacomplessiva buona condotta, non assolvono tuttavia allo specifico onere che gravasul condannato e che è da considerarsi infungibile.2.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delversamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, inconsiderazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura dieuro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione,[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Prima sezione di questa Corte con sentenza del 13 maggio 2025 haannullato con rinvio, a seguito di ricorso del Procuratore generale, l’ordinanza delTribunale di sorveglianza di Palermo che aveva accolto la domanda di riabilitazioneavanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza della Corte di appello diPalermo che lo aveva condannato per il reato di cui all’art.416 bis cod. pen.Secondo questa Corte il Tribunale aveva concesso la riabilitazione in assenzadel presupposto dell’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato diassociazione mafiosa: “[..] In assenza di un’offerta reale anche di una sommaesigua e proporzionata alle sue condizioni reddituali, non rilevano né la mancatacostituzione di parte civile del Comune né l’allegazione del condannato di essereimpossibilitato a provvedere a qualunque forma di risarcimento per avere inpassato ottenuto la remissione del debito. Il godimento di tale ultimo beneficionon fornisce alcuna informazione sulle attuali condizioni di forte disagio economicodel condannato, ostative al risarcimento del danno, considerato che lo stessoprovvedimento impugnato sia pure ad altri fini ha valorizzato il dato [OSCURATO:PERSONA],gode, quanto meno, di fonti di reddito legate alla pubblicazione di scritti [..]”.1.1. A seguito della pronunzia di annullamento con rinvio il Tribunale diSorveglianza con ordinanza del 22 gennaio 2026 ha respinto l’istanza diriabilitazione.2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Mandalà2.1. Con l’unico motivo, contenente plurime doglianze, è stata dedottaviolazione di legge quanto all’applicazione dell’art.179 cod. pen. nonché vizio dimotivazione quanto alla supposta assenza di risarcimento alle persone offese ealla valutazione del materiale probatorio in atti.In particolare, lamenta la difesa che l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianzasi sarebbe limitata a respingere l’istanza di riabilitazione sull’unico presuppostodella mancata ottemperanza all’onere incombente su [OSCURATO:PERSONA] di interpellare ilComune per la quantificazione in via equitativa della somma dovuta a titolo dirisarcimento del nocumento derivato ai danni dell’ente territoriale per l’azionecriminosa.In realtà il Tribunale avrebbe dovuto verificare se l’istante in questi anni abbiain via equitativa e secondo le proprie modeste possibilità economiche adottatoiniziative volte ad adempiere alle obbligazioni derivanti da delitto ed aventi naturapatrimoniale anche nel territorio di Palermo: l’adempimento è avvenutoallorquando [OSCURATO:PERSONA] ha adottato diverse iniziative benefiche ed ha rinunciato aiproventi derivanti dalla vendita del libro di cui è autore destinandoli a scopiumanitari.La nozione di risarcimento danno non deve essere interpretata in sensosquisitamente economico anche se comunque nel caso di specie risultaampiamente documentata la donazione di proventi della vendita dei libri el’acquisto di beni di prima necessità in favore della associazione Arnibas che operanel territorio di Palermo.Il provvedimento impugnato non ha poi considerato la materiale impossibilitàdel ricorrente di adempiere alle obbligazioni in ragione dell’assenza di reddito,ipotesi valutabile ai sensi dell’art. 179 comma 6 n. 2 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.L’unico motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.[OSCURATO:PERSONA] riportato condanna per il delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen., ai fini del conseguimento della riabilitazione in relazione a siffatto reato, èonere del condannato, per realizzare la condizione dell'avvenuto adempimentodelle obbligazioni civili che non risultino già individuate " ex actis", sollecitare ilComune nel cui territorio l'organizzazione criminale si è insediata, anche se noncostituitosi parte civile, a provvedere alla stima del danno ad esso arrecato, inquanto sicuramente valutabile in modo equitativo in relazione alla gravità dellalesione determinata per l'interesse della collettività. (Sez. 7, n. 2903 del02/10/2014, dep.2015, Sabato, Rv. 262274).La sentenza rescindente aveva, infatti, nel censurare la prima ordinanza delTribunale di Sorveglianza del 14 gennaio 2025, evidenziato che era stata concessala riabilitazione in assenza del presupposto dell’adempimento delle obbligazionicivili derivanti dal reato di associazione mafiosa.Correttamente, pertanto, il giudice del rescissorio si è limitato alla presad’atto del mancato adempimento di tale onere da parte di [OSCURATO:PERSONA] e della mancataofferta reale, parametrata alla sua capacità reddituale, pur a fronte delle iniziativebenefiche allo stesso riferibili.Tali iniziative, da valutarsi sicuramente quale indice rivelatore dellacomplessiva buona condotta, non assolvono tuttavia allo specifico onere che gravasul condannato e che è da considerarsi infungibile.2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delversamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, inconsiderazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura dieuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]
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