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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17259/2026

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in– ricorrente–[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,VinoAndreina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avvocatoDOMENICO INSANGUINE, giusta procura in atti;-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza n. 302/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di TraniGiovanni, Andreina e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando laviolazione della distanza delle costruzioni dal confine prescritta dalleN.T.A. del Comune di Barletta, con riferimento a tre costruzioni realizzateNumero registro generale 22565/2021Numero sezionale 742/2026Numero di raccolta generale 17259/2026Data pubblicazione 01/06/2026dai convenuti in aderenza o in prossimità del confine, chiedendonel'arretramento o la demolizione, oltre al risarcimento dei danni.Constatata l’indeterminatezza dell’atto di citazione, il Tribunale,dichiarato nullo l’atto introduttivo, assegnò agli attori termine perintegrarlo.

Fatto luogo all’adempimento, i convenuti, oltre a reiterarel’eccezione d’insanabile nullità dell’atto introduttivo, nel merito chieserorigettarsi la domanda.Il Tribunale di Trani accolse la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]., condannandoi convenuti all'arretramento della costruzione e al risarcimento dei danni.Avverso tale decisione i convenuti proposero appello, resistito dallasocietà attrice, la quale propose, a sua volta, appello incidentale.La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 302/2021, accolsel’impugnazione principale e assorbì (in senso improprio) quella incidentalee, per l'effetto, riformata la sentenza di primo grado, rigettò le domandeDi seguito i punti salienti della sentenza impugnata per quel che inquesta sede possa rilevare:- l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, illustrata con ilprimo e il secondo motivo dell’appello, per non avere il giudice rilevato lanullità assoluta e insanabile della citazione, a cagione della incertezza inordine ai requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 163 cod. proc. civ., era privadi fondamento: l’atto introduttivo consentiva, in concreto l’individuazionedella proposta domanda e l’oggetto di essa, nel rispetto dei principienunciati dalla Cassazione;- il quarto motivo, invece, era fondato, in quanto: La questione èstata oggetto di richiesta di chiarimenti al CTU all’esito dei quali la censurava ritenuta fondata nella misura in cui non può ritenersi la violazione daparte degli appellanti delle disposizioni che regolano le distanze tra fondi,per l’esistenza di un muro che delimita la proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. daquella deli appellanti, che contrariamente a quanto ritenuto dal primoNumero registro generale 22565/2021Numero sezionale 742/2026Numero di raccolta generale 17259/2026Data pubblicazione 01/06/2026giudice, va considerato quale costruzione e quindi soggiace alla disciplinaprevista dall’art. 873 c.c. e non a quella prevista dall’art. 878, comma 1,c.c., che espressamente dispone che il “muro di cinta ed ogni altro muroisolato che non abbia un’altezza superiore a tre metri non è consideratoper il computo della distanza indicata dall’art. 873 c.c. .4.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, propone ricorsoSICI s.r.l. sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso, in seno alquale propongono ricorso incidentale condizionato, sorretto da due motivi,[OSCURATO:SOCIETA]., Andreina, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hannodepositato memoria illustrativa.1.

Con il primo e il secondo motivo, tra loro correlati, la ricorrentedenuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 873, 872, 832, 42Cost., 2909 cod. civ.In sintesi, questa la critica censoria: la zona nella quale insistevano ifondi era urbanisticamente classificata D2 (attività industriali, artigianali eassimilate) e in essa le N.T.A. del Comune di Barletta imponevano unadistanza minima assoluta dal confine di cinque metri, che era statapacificamente violata dalla controparte.La Corte d’appello, errando, avrebbe applicato un inaccettabile“principio di reciprocità” ed avrebbe negato la tutela, sostenendo chel’erezione di un muro (che essa aveva giudicato costituire costruzione) daparte della ricorrente avesse fatto venir meno l’obbligo per la contropartedi rispettare la distanza minima dal confine prescritta dal regolamentoedilizio.

Tutto ciò in spregio alla consolidata giurisprudenza di legittimità.2.

Con il terzo motivo, denunciante violazione e falsa applicazione degliartt. 873 e 878 cod. civ., la ricorrente contesta che, in ogni caso il muroda essa eretto possa qualificarsi costruzione.Infine, la ricorrente ripropone i motivi dell’appello incidentale.4.

Pur posto come condizionato il ricorso incidentale, poiché attiene aquestione di rito preliminare, occorre venga esaminato per primo.Numero registro generale 22565/2021Numero sezionale 742/2026Numero di raccolta generale 17259/2026Data pubblicazione 01/06/2026Con i due correlati motivi i controricorrenti e ricorrenti incidentalidenunciano nullità della sentenza e del procedimento per violazione degliartt. 112 cod. proc. civ., 163, co. 3, 4 e 5, 164, co. 5 e 183 cod. proc.civ.; nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivoSi assume che la Corte d’appello sia incorsa in errore per non averegiudicato insanabile il vizio della citazione introduttiva del giudizio di primogrado, in quanto non più emendabile a cagione della tardività del rilievooperato dal Tribunale.

Anzi, la Corte locale, secondo l’assunto, avevaomesso di esaminare un tal fatto decisivo.La critica è nel suo complesso inammissibile, poiché non attinge la ratiodecidendi.

La sentenza d’appello, per vero, ha escluso che l’attointroduttivo potesse giudicarsi affetto da indeterminatezza (cfr., inparticolare la quarta pagina della sentenza) e, quindi, che avrebbe dovutoconsiderarsi nullo; di talché la dedotta tardività della sanatoria, sulla qualei ricorrenti incidentali insistono anche in questa sede, è priva di rilievo.I primi due motivi, tra loro correlati, del ricorso principale sono fondati.Non è controverso che le norme urbanistico-edilizie locali imponevanodistanza minima dal confine nella misura di m. 5.Come più volte spiegato da questa Corte il principio della prevenzionedi cui all'art. 875 c.c. non è derogato nel caso in cui il regolamento ediliziosi limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo è qualorala norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto)la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimocaso l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come il corrispondentedivieto di costruire sul confine, a meno che una specifica disposizione delregolamento edilizio non consenta espressamente di costruire in aderenza(Sez. 2, n. 25191, 17/09/2021, Rv. 662253).Di conseguenza, anche nell’ipotesi in cui il muro edificato dalla parteNumero registro generale 22565/2021Numero sezionale 742/2026Numero di raccolta generale 17259/2026Data pubblicazione 01/06/2026giustificherebbe la costruzione dei convenuti in violazione della distanzaminima assoluta dal confine.Il terzo motivo del ricorso principale è assorbito in senso propriodall’accoglimento dei primi due.In conclusione, cassata la sentenza impugnata con rinvio, la Corte delrinvio riesaminerà la vicenda applicando il seguente principio di diritto:“laddove le norme urbanistico-edilizie locali prevedano il rispetto assolutodi una distanza minima dal confine, la circostanza che uno dei frontistiabbia preventivamente violato una tale imposizione, costruendo a minordistanza, non esonera il vicino dal rispetto della imposta distanza minimadal confine”. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà, inoltre, le spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.Maccoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale e dichiaraassorbito il terzo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corted’appello di Bari, in altra composizione, anche per il regolamento dellespese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti incidentalidi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoNumero registro generale 22565/2021Numero sezionale 742/2026Numero di raccolta generale 17259/2026Data pubblicazione 01/06/2026per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in– ricorrente–[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,VinoAndreina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avvocatoDOMENICO INSANGUINE, giusta procura in atti;-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza n. 302/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di TraniGiovanni, Andreina e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando laviolazione della distanza delle costruzioni dal confine prescritta dalleN.T.A. del Comune di Barletta, con riferimento a tre costruzioni realizzateNumero registro generale 22565/2021Numero sezionale 742/2026Numero di raccolta generale 17259/2026Data pubblicazione 01/06/2026dai convenuti in aderenza o in prossimità del confine, chiedendonel'arretramento o la demolizione, oltre al risarcimento dei danni.Constatata l’indeterminatezza dell’atto di citazione, il Tribunale,dichiarato nullo l’atto introduttivo, assegnò agli attori termine perintegrarlo. Fatto luogo all’adempimento, i convenuti, oltre a reiterarel’eccezione d’insanabile nullità dell’atto introduttivo, nel merito chieserorigettarsi la domanda.Il Tribunale di Trani accolse la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]., condannandoi convenuti all'arretramento della costruzione e al risarcimento dei danni.Avverso tale decisione i convenuti proposero appello, resistito dallasocietà attrice, la quale propose, a sua volta, appello incidentale.La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 302/2021, accolsel’impugnazione principale e assorbì (in senso improprio) quella incidentalee, per l'effetto, riformata la sentenza di primo grado, rigettò le domandeDi seguito i punti salienti della sentenza impugnata per quel che inquesta sede possa rilevare:- l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, illustrata con ilprimo e il secondo motivo dell’appello, per non avere il giudice rilevato lanullità assoluta e insanabile della citazione, a cagione della incertezza inordine ai requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 163 cod. proc. civ., era privadi fondamento: l’atto introduttivo consentiva, in concreto l’individuazionedella proposta domanda e l’oggetto di essa, nel rispetto dei principienunciati dalla Cassazione;- il quarto motivo, invece, era fondato, in quanto: La questione èstata oggetto di richiesta di chiarimenti al CTU all’esito dei quali la censurava ritenuta fondata nella misura in cui non può ritenersi la violazione daparte degli appellanti delle disposizioni che regolano le distanze tra fondi,per l’esistenza di un muro che delimita la proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. daquella deli appellanti, che contrariamente a quanto ritenuto dal primoNumero registro generale 22565/2021Numero sezionale 742/2026Numero di raccolta generale 17259/2026Data pubblicazione 01/06/2026giudice, va considerato quale costruzione e quindi soggiace alla disciplinaprevista dall’art. 873 c.c. e non a quella prevista dall’art. 878, comma 1,c.c., che espressamente dispone che il “muro di cinta ed ogni altro muroisolato che non abbia un’altezza superiore a tre metri non è consideratoper il computo della distanza indicata dall’art. 873 c.c. .4. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, propone ricorsoSICI s.r.l. sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso, in seno alquale propongono ricorso incidentale condizionato, sorretto da due motivi,[OSCURATO:SOCIETA]., Andreina, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hannodepositato memoria illustrativa.1. Con il primo e il secondo motivo, tra loro correlati, la ricorrentedenuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 873, 872, 832, 42Cost., 2909 cod. civ.In sintesi, questa la critica censoria: la zona nella quale insistevano ifondi era urbanisticamente classificata D2 (attività industriali, artigianali eassimilate) e in essa le N.T.A. del Comune di Barletta imponevano unadistanza minima assoluta dal confine di cinque metri, che era statapacificamente violata dalla controparte.La Corte d’appello, errando, avrebbe applicato un inaccettabile“principio di reciprocità” ed avrebbe negato la tutela, sostenendo chel’erezione di un muro (che essa aveva giudicato costituire costruzione) daparte della ricorrente avesse fatto venir meno l’obbligo per la contropartedi rispettare la distanza minima dal confine prescritta dal regolamentoedilizio. Tutto ciò in spregio alla consolidata giurisprudenza di legittimità.2. Con il terzo motivo, denunciante violazione e falsa applicazione degliartt. 873 e 878 cod. civ., la ricorrente contesta che, in ogni caso il muroda essa eretto possa qualificarsi costruzione.Infine, la ricorrente ripropone i motivi dell’appello incidentale.4. Pur posto come condizionato il ricorso incidentale, poiché attiene aquestione di rito preliminare, occorre venga esaminato per primo.Numero registro generale 22565/2021Numero sezionale 742/2026Numero di raccolta generale 17259/2026Data pubblicazione 01/06/2026Con i due correlati motivi i controricorrenti e ricorrenti incidentalidenunciano nullità della sentenza e del procedimento per violazione degliartt. 112 cod. proc. civ., 163, co. 3, 4 e 5, 164, co. 5 e 183 cod. proc.civ.; nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivoSi assume che la Corte d’appello sia incorsa in errore per non averegiudicato insanabile il vizio della citazione introduttiva del giudizio di primogrado, in quanto non più emendabile a cagione della tardività del rilievooperato dal Tribunale. Anzi, la Corte locale, secondo l’assunto, avevaomesso di esaminare un tal fatto decisivo.La critica è nel suo complesso inammissibile, poiché non attinge la ratiodecidendi. La sentenza d’appello, per vero, ha escluso che l’attointroduttivo potesse giudicarsi affetto da indeterminatezza (cfr., inparticolare la quarta pagina della sentenza) e, quindi, che avrebbe dovutoconsiderarsi nullo; di talché la dedotta tardività della sanatoria, sulla qualei ricorrenti incidentali insistono anche in questa sede, è priva di rilievo.I primi due motivi, tra loro correlati, del ricorso principale sono fondati.Non è controverso che le norme urbanistico-edilizie locali imponevanodistanza minima dal confine nella misura di m. 5.Come più volte spiegato da questa Corte il principio della prevenzionedi cui all'art. 875 c.c. non è derogato nel caso in cui il regolamento ediliziosi limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo è qualorala norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto)la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimocaso l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come il corrispondentedivieto di costruire sul confine, a meno che una specifica disposizione delregolamento edilizio non consenta espressamente di costruire in aderenza(Sez. 2, n. 25191, 17/09/2021, Rv. 662253).Di conseguenza, anche nell’ipotesi in cui il muro edificato dalla parteNumero registro generale 22565/2021Numero sezionale 742/2026Numero di raccolta generale 17259/2026Data pubblicazione 01/06/2026giustificherebbe la costruzione dei convenuti in violazione della distanzaminima assoluta dal confine.Il terzo motivo del ricorso principale è assorbito in senso propriodall’accoglimento dei primi due.In conclusione, cassata la sentenza impugnata con rinvio, la Corte delrinvio riesaminerà la vicenda applicando il seguente principio di diritto:“laddove le norme urbanistico-edilizie locali prevedano il rispetto assolutodi una distanza minima dal confine, la circostanza che uno dei frontistiabbia preventivamente violato una tale imposizione, costruendo a minordistanza, non esonera il vicino dal rispetto della imposta distanza minimadal confine”. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà, inoltre, le spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.Maccoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale e dichiaraassorbito il terzo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corted’appello di Bari, in altra composizione, anche per il regolamento dellespese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti incidentalidi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoNumero registro generale 22565/2021Numero sezionale 742/2026Numero di raccolta generale 17259/2026Data pubblicazione 01/06/2026per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci
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