CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03958/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Potenza nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; Sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Potenza con ordinanza del 27 luglio 2022 (motivazione depositata il successivo 23 agosto) decidendo a seguito di annullamento con rinvio dell'originaria ordinanza del riesame, disposto da Sez. 2, n. 26031 del 4 febbraio 2022, ha accolto il riesame proposto (tra gli altri) dal [OSCURATO:PERSONA] revocando la custodia cautelare in carcere originariamente applicata dal Gip con l'ordinanza genetica del 22 aprile 2021 (e sostituita il successivo 4 giugno 2021 dal predetto giudice con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico) e disponendone la liberazione. 2. In particolare, a carico del [OSCURATO:PERSONA] sono elevate le seguenti contestazioni provvisorie. Associazione per delinquere di stampo mafioso, in qualità di: organizzatore e fiduciario dei vertici dell'associazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]" - capeggiata da Saverio e [OSCURATO:PERSONA] -, in particolare coordinatore ed organizzatore delle attività delittuose degli altri affiliati, che gli riconoscevano una indiscussa preminenza gerarchica, sulla scorta delle indicazioni di Saverio e [OSCURATO:PERSONA]; rappresentante all'esterno dell'associazione nei rapporti di natura criminale; guida degli associati nella esecuzione delle singole attività delittuose - Fino a tutto il 2019 (Capo 1). Estorsione pluriaggravata in concorso a danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare di una società di legnami, in ordine all'attività svolta a seguito di concessione per i lavori di legnatico - in epoca posteriore al febbraio 2013. Rapina tentata presso un ufficio postale, in concorso con altri affiliati, e porto di arma che doveva essere utilizzata nella rapina - il 30 settembre 2017 (Capi 8 e 9). Furto pluriaggravato in concorso di una ingente somma di denaro presente all'interno dell'ufficio del direttore di un ufficio postale e furti, anch'essi pluriaggravati, di una autovettura e di una targa relativa ad altro veicolo, utilizzate nel predetto furto, porto d'arma e violazione di domicilio - tra il febbraio e il 4 giugno 2018 (Capi 12, 13, 15, 16 e 17). Tentata estorsione pluriaggravata in concorso a danno del legale rappresentante ([OSCURATO:PERSONA]) di una ditta che voleva costringere a non ricorrere avverso l'aggiudicazione di una gara pubblica a favore di ditta collegata al sodalizio criminale - il 6 aprile 2018 (Capo 22). y . 2 3. Avverso l'ordinanza del riesame ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza denunciando vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione all'annullamento con rinvio della Seconda Sezione. In particolare, il ricorrente censura la valutazione atomistica, parcellizzata e contraddittoria degli indizi a carico degli indagati, sia in riferimento alla ritenuta non configurabilità dell'associazione mafiosa, nonostante i cospicui e significativi ulteriori elementi a carico relativi al periodo successivo all'anno 2012 (per il quale è intervenuto un giudicato che ha affermato la non configurabilità di detta associazione) acquisiti dalla Procura, sia in riferimento ai diversi delitti fine contestati, tutti connotati dall'aggravante della mafiosità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La sentenza di annullamento di questa Corte ha censurato la motivazione dell'originaria ordinanza del riesame in relazione alla ritenuta configurabilità dell'associazione mafiosa (Capo 1 - contestata, tra gli altri, al [OSCURATO:PERSONA], con ruolo apicale) in quanto gli indizi erano tutti relativi a fatti e circostanze temporalmente inclusi nel giudicato di assoluzione (anno 2012). In particolare, la pronuncia rescindente ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione sicché, in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen., conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assolutorio. 3. La motivazione dell'ordinanza impugnata - che alla luce di detta indicazione ha escluso la ricorrenza della fattispecie associativa - è, in riferimento alla posizione dell'indagato, logica e plausibile. Invero, il giudice del rinvio ha preso in considerazione gli ulteriori elementi portati dal PM e, con argomentazione convincente, ha ritenuto che a carico del [OSCURATO:PERSONA] non emergano indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti. 4. Tali ulteriori elementi, che secondo l'impostazione del PM ricorrente dovrebbe consentire di colmare i . deficit motivazionali evidenziati nella pronuncia rescindente di questa Corte, consistono: 1) nel decreto che dispone il giudizio per detta fattispecie (anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]). In relazione a detto atto il Tribunale osserva che si tratta di provvedimento di valenza esclusivamente processuale e non idoneo, di per sé, ad integrare indizi di colpevolezza. La considerazione del Tribunale potentino è conforme ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo i quali il decreto di rinvio a giudizio - pur dopo le modifiche apportate alla disciplina dell'udienza preliminare dalla legge 16 dicembre 1999, n.479 - non è il risultato di una valutazione positiva dei gravi indizi di colpevolezza tale da precludere sul punto l'esame del giudice "de libertate" (Sez.un. n. 39915 del 30 ottobre 2002, Vottari, Rv. 222602); 2) nella ordinanza cautelare emessa per fatti connessi - anche per reato associativo, ma nei confronti di altri indagati - per la quale l'ordinanza impugnata rileva che detto provvedimento, che si fondava proprio sull'esistenza del "[OSCURATO:PERSONA]", è precedente al deposito della motivazione della sentenza di annullamento con rinvio, che ha imposto di motivare con maggior rigore l'eventuale esistenza del sodalizio criminoso; 3) in una ulteriore ordinanza cautelare emessa di recente a carico di altri indagati (diversi da quelli attinti dall'ordinanza genetica) per il posizionamento di un ordigno - a fini verosimilmente estorsivi - dinanzi ad un esercizio commerciale, in merito alla quale il Tribunale del riesame rileva che anche detto provvedimento custodiale "presuppone ma non dimostra l'esistenza della compagine mafiosa Riviezzi"; 4) nelle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia - tale [OSCURATO:PERSONA] - che, evidenzia l'ordinanza impugnata, sono però relative a fatti precedenti al 2012 e non risultano neppure del tutto attendibili, avendo, tra l'altro, il dichiarante riferito di una detenzione comune con [OSCURATO:PERSONA], invece esclusa dalle indagini di PG.5. Per quanto poi riguarda specificamente l'indagato [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza del riesame rileva, sempre in riferimento alla contestazione sub 1), che il dispositivo di una sentenza di condanna - anche per associazione mafiosa, relativa a diverso Clan - nei confronti di altro soggetto per fatti nei quali era stato coinvolto anche il predetto indagato, non appare dimostrativo della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al supposto "[OSCURATO:PERSONA]", essendo al più dimostrativo di "un intervento paternalistico del predetto" finalizzato ad aiutare la compagna di un detenuto. 5. In riferimento alle ulteriori contestazioni provvisorie mosse al [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata evidenzia, da un lato, che i rilievi espressi dalla sentenza di annullamento con rinvio, circa l'equivocità degli indizi a carico, non possono essere superati sulla base delle argomentazioni del PM; dall'altro lato, rileva come, venuta meno l'aggravante della mafiosità, la contestazione sub 22) non può più reggere, atteso che - a prescindere dal carattere "fumoso" delle asserite minacce - l'argomentazione dell'ordinanza annullata si fondava proprio sulla partecipazione dell'indagato al clan mafioso. 6. In conclusione, la motivazione dell'ordinanza impugnata, ampia, articolata e che ha correttamente esaminato gli ulteriori elementi indiziari versati dal PM, ritenuti però non sufficienti a colmare il deficit motivazionale indicato dalla sentenza di annullamento con rinvio, non presenta vizi logici. 7. Per altro verso, le censure contenute nel ricorso del PM non risultano in grado di superare le argomentazioni del provvedimento impugnato. In particolare, per quel che riguarda la contestazione associativa, rileva la Corte che qui si sta discutendo - non dell'esistenza o meno dell'associazione nel suo complesso ma - della posizione dello specifico indagato, in relazione al quale, come detto, appare esente da vizi la valutazione del Tribunale del riesame. Ciò, ovviamente, non esclude che, in riferimento ad altri indagati ai quali è stata contestata la medesima fattispecie, l'ordinanza del riesame possa essere oggetto di una differente valutazione. Tale profilo dovrà, naturalmente, essere affrontato in sede di esame