CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02305/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 4), cod. pen., in relazione al fatto commesso in danno del Corino, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto il ricorrente, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088; Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, dep. 2018, D.S., Rv. 271757), insiste sul punto senza confrontarsi con l'avvenuta riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen.; osservato che il secondo motivo, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come avvenuto nella specie (si veda la pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 dice