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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19137/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 22 maggio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Palermo il 14 marzo 2024, ha revocato la confisca del denaro, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 3.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Palermo il 15 maggio 2023.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il profilo della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte della esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato gli accertamenti dei Carabinieri di Palermo, da cui è emersa la detenzione illecita da parte dell'imputato di complessivi 63,2 grammi di hashish, la cui destinazione allo spaccio è stata adeguatamente argomentata, in ragione sia del numero di dosi medie singole ricavabili, 825, sia delle modalità di occultamento della sostanza (cfr. pagine 1, 2 e 3 della sentenza impugnata).

Osservato che anche il secondo motivo, con cui la difesa censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 4), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la gravità della condotta illecita, rivelata dal fatto che la detenzione illecita della droga è avvenuta mentre l'imputato, gravato da vari precedenti, si trovava agli arresti domiciliari.

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. peri., è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di merito sottolineato in maniera pertinente che l'ammontare ricavabile dallo stupefacente sequestrato sarebbe stato tutt'altro che irrisorio, trattandosi di 825 dosi medie.

Precisato che la manifesta infondatezza connota anche il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la eccessività della pena e il diniego delle attenuanti generiche, essendo stati ragionevolmente rimarcati in senso ostativo dalla Corte territoriale i plurimi precedenti penali a carico dell'imputato e l'entità dei fatti (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata).

Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 22 maggio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Palermo il 14 marzo 2024, ha revocato la confisca del denaro, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 3.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Palermo il 15 maggio 2023. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il profilo della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte della esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato gli accertamenti dei Carabinieri di Palermo, da cui è emersa la detenzione illecita da parte dell'imputato di complessivi 63,2 grammi di hashish, la cui destinazione allo spaccio è stata adeguatamente argomentata, in ragione sia del numero di dosi medie singole ricavabili, 825, sia delle modalità di occultamento della sostanza (cfr. pagine 1, 2 e 3 della sentenza impugnata). Osservato che anche il secondo motivo, con cui la difesa censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 4), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la gravità della condotta illecita, rivelata dal fatto che la detenzione illecita della droga è avvenuta mentre l'imputato, gravato da vari precedenti, si trovava agli arresti domiciliari. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. peri., è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di merito sottolineato in maniera pertinente che l'ammontare ricavabile dallo stupefacente sequestrato sarebbe stato tutt'altro che irrisorio, trattandosi di 825 dosi medie. Precisato che la manifesta infondatezza connota anche il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la eccessività della pena e il diniego delle attenuanti generiche, essendo stati ragionevolmente rimarcati in senso ostativo dalla Corte territoriale i plurimi precedenti penali a carico dell'imputato e l'entità dei fatti (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata). Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P P.Q.M
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