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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 43702/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 17/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 23/11/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], qualificato il delitto di cui al capo b) come tentativo di riciclaggio, ha rideterminato la pena in anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 4334 di multa, confermando la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 56, 648 bis cod. pen. cori recidiva reiterata.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla valutazione della prova, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 4 sull'inattendibilità della versione alternativa dei fatti, tardivamente offerta dall'imputato al fine di trasferire la responsabilità su un altro soggetto non rintracciabile nonché sull'irrilevanza probatoria della scrittura privata prodotta).

Ritenuto che il secondo motivo, che lamenta l'inosservanza di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della contestata recidiva reiterata specifica, è altresì riproduttivo di argomenti già discussi e, comunque, manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 15591, del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229) e della presenza di precedenti penali calcolabili ai fini della contestazione della recidiva reiterata anche con riferimento al decreto penale di condanna (cfr. Sez. 4, n. 40302 del 15/11/2006, Narduzzi, Rv. 235401).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 17/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 23/11/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], qualificato il delitto di cui al capo b) come tentativo di riciclaggio, ha rideterminato la pena in anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 4334 di multa, confermando la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 56, 648 bis cod. pen. cori recidiva reiterata. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla valutazione della prova, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 4 sull'inattendibilità della versione alternativa dei fatti, tardivamente offerta dall'imputato al fine di trasferire la responsabilità su un altro soggetto non rintracciabile nonché sull'irrilevanza probatoria della scrittura privata prodotta). Ritenuto che il secondo motivo, che lamenta l'inosservanza di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della contestata recidiva reiterata specifica, è altresì riproduttivo di argomenti già discussi e, comunque, manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 15591, del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229) e della presenza di precedenti penali calcolabili ai fini della contestazione della recidiva reiterata anche con riferimento al decreto penale di condanna (cfr. Sez. 4, n. 40302 del 15/11/2006, Narduzzi, Rv. 235401). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43702/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris