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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 03771/2026

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vv. [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del procuratore speciale, rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa – unitamente edisgiuntamente – dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 235/2025depositata in data 11/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19922/2025Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 3771/2026Data pubblicazione 19/02/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.153,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 19/02/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ntonietta Scrima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vv. [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del procuratore speciale, rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa – unitamente edisgiuntamente – dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 235/2025depositata in data 11/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19922/2025Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 3771/2026Data pubblicazione 19/02/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.153,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 19/02/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ntonietta Scrima
Sentenza Cassazione n. 03771/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris