CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07963/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. 26352/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in atti,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila, presso il cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] daCelano, è elettivamente domiciliato;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore;[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica e pro-tempore;-intimati –- avverso la sentenza n. 1187/2024 emessa dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria, sez. I, depositata il 23 aprile2024 e non notificata;udita la relazione della causa svolta, all’udienza camerale del 14 gennaio2026, dal [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diCatanzaro, [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamentonotificatogli per il pagamento dell’IMU e della TASI per l’anno 2015 inrelazione a quattro immobili di sua proprietà, siti nel comune di Curinga.Numero registro generale 26352/2024Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 7963/2026Data pubblicazione 31/03/2026A motivo del ricorso deduceva che i beni gli erano stati donati in nudaproprietà dalla madre che aveva riservato per sé l’usufrutto. Affermavapertanto che il solo soggetto tenuto al pagamento delle imposte dovevaritenersi il titolare del diritto di usufrutto, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n.23/2011. A seguito della costituzione della società concessionaria dellagestione dei tributi per conto del Comune di Curinga, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,che individuava la legittimazione passiva del contribuente nella suaqualità di erede della madre, il ricorrente eccepiva che con il testamentoerano stati chiamati a succedere alla madre altri soggetti e che pertantonon poteva essere considerato erede.[OSCURATO:PERSONA] tributaria rigettava il ricorso.Affermava, per un verso, che l’avviso di accertamento era statonotificato al contribuente nella sua qualità di erede. Per altro verso,rilevava che con l’atto di donazione, redatto in data 05.04.2001, lasignora [OSCURATO:PERSONA], aveva donato al figlio Apostolitil’usufrutto. Evidenziava che anche dal testamento pubblico risultava che ilricorrente fosse già stato soddisfatto avendo ricevuto la donazione deiterreni e, quindi, non gli veniva lasciato nessun altro bene; pertanto, conla morte della madre, era divenuto proprietario dei terreni indicati nell’attodi donazione e per i quali era stata richiesta l’imposta.2. Il contribuente proponeva appello avverso la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] giustizia tributaria di secondo grado della Calabria rigettava il gravamerilevando che l’appello era fondato esclusivamente sulla circostanza che ilcontribuente non fosse erede della madre. Affermava inoltre chel’usufrutto si estingue con la morte dell’usufruttuario, per cui la mortedella madre del ricorrente aveva determinato l’acquisizione in capo alfiglio della piena proprietà. Sottolineava che la morte dell’usufruttuarionon determina alcun fenomeno di successione, né sostanziale néprocessuale, ma solo il consolidamento nella posizione di piena proprietàdel nudo proprietario estinguendo l’usufrutto (art. 1014 c.c.).3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneNumero registro generale 26352/2024Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 7963/2026Data pubblicazione 31/03/2026Apostoliti Francesco sulla base di tre motivi. Il Comune di Curinga e lasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non hanno svolto difese.4. A seguito della proposta di definizione accelerata formulata dalconsigliere all’uopo delegato, il ricorrente ha chiesto decidersi la causa eha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato “Nullità della sentenza impugnata perviolazione degli artt. 36 e 61 D. Lgs. n. 546/1992 e 132 comma 1 n. 4c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., 111 comma 6 e 24 Cost., in relazione all'art.360 n. 4 c.p.c. Motivazione apparente e/o perplessa ed obiettivamenteincomprensibile”, il ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnataper avere accertato la qualità di erede dalla mera circostanza che la mortedetermina il consolidamento nella posizione di piena proprietà del nudoproprietario ed estingue l’usufrutto. Afferma che, una volta rilevato che lamorte dell’usufruttuaria non determina alcun fenomeno di successione, laCorte di secondo grado avrebbe dovuto accogliere l’appello, fondato sullamancanza della qualità di erede in capo al ricorrente.1.1. La censura è destituita di fondamento.La sentenza di secondo grado non può considerarsi contraddittoria,avendo valorizzato e fondato il proprio convincimento sulle secondeproposizioni della sentenza impugnata per rilevare che, a seguito dellamorte della donante, la piena proprietà si era consolidata in capo al nudoproprietario. Come innanzi evidenziato, la Corte di giustizia di secondogrado ha sottolineato che l’usufrutto si estingue con la mortedell’usufruttuario, per cui la morte della madre del ricorrente hadeterminato l’acquisizione in capo al figlio della piena proprietà. Ha altresìaggiunto che la morte dell’usufruttuario non determina alcun fenomeno disuccessione, né sostanziale né processuale, ma solo il consolidamentonella posizione di piena proprietà del nudo proprietario estinguendol’usufrutto. Le affermazioni contenute nella sentenza non appaionodunque incomprensibili né contraddittorie.2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazioneNumero registro generale 26352/2024Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 7963/2026Data pubblicazione 31/03/2026di norme di diritto, ovverosia dell’art. 459 c.c., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.”, il ricorrente deduce che il giudice d’appello haerroneamente accertato l’esistenza della qualità di erede dalla circostanzache la morte determina il consolidamento nella posizione di pienaproprietà del nudo proprietario ed estingue l’usufrutto (art. 1014 c.c.),anziché dalla delazione e dall’accettazione della chiamata.2.1. La censura, che pur presenta profili di inammissibilità, è destituitadi fondamento.2.2. In primo luogo, il ricorrente, in violazione del principio diautosufficienza del ricorso, ha omesso di trascrivere gli avvisi diaccertamento impugnati, in tal modo precludendo la possibilità discrutinare in quale veste – erede ovvero proprietario – ne sia statodestinatario.2.3. La censura va comunque disattesa perché infondata. La Corte dimerito non ha affatto identificato l’acquisizione della qualità ereditaria ma,come innanzi rilevato, ha valorizzato il secondo profilo dell’accertamentodel primo giudice, affermando che in conseguenza del decesso delladonante, si era consolidata la piena proprietà in capo al nudo proprietario.Tale valorizzazione non ha formato specifico oggetto di censura nellapresente sede.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso nonmerita di essere accolto.Nulla per le spese, non avendo [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Curingasvolto difese.4. Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensidell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità, avendo laCorte definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicarsi l'art.96 comma 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c. (l’art. 96,comma 3, c.p.c. non si applica, non pronunziandosi sulle spese ai sensidell’art. 91 c.p.c., in difetto di costituzione delle controparti). La novitànormativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, unaNumero registro generale 26352/2024Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 7963/2026Data pubblicazione 31/03/2026valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza deipresupposti per la condanna (oltre che ad una somma equitativamentedeterminata a favore della controparte ai sensi dell’art. 96, terzo comma,c.p.c. ed in presenza dei relativi presupposti) a una somma di denaro noninferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nelgenerale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrenteva condannata al pagamento della somma di euro 500,00 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delleammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data14.01.2026.Il PresidenteDott. Liberato PaolittoNumero registro generale 26352/2024Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 7963/2026Data pubblicazione 31/03/2026