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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2025

Cassazione n. 30819/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di contrabbando di cui agli artt. 25, 282, 291-bis e 291-ter d.P.R. n. 43 del 1973 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 7.000.000,00 di euro di multa, articolando un solo motivo di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il Giudice di secondo grado ha correttamente rappresentato, a fondamento del diniego dell'invocato beneficio, la presenza di numerosi e significativi precedenti penali, la gravità del fatto, avente ad oggetto il trasporto con due autoarticolati di ben 2 tonnellate di sigarette di contrabbando, le modalità della condotta, denotanti un rapporto di fiducia con i committenti rimasto ignoti, l'irrilevanza delle ammissioni, limitate ai fatti oggettivi direttamente constatati dalla polizia giudiziaria; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di contrabbando di cui agli artt. 25, 282, 291-bis e 291-ter d.P.R. n. 43 del 1973 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 7.000.000,00 di euro di multa, articolando un solo motivo di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il Giudice di secondo grado ha correttamente rappresentato, a fondamento del diniego dell'invocato beneficio, la presenza di numerosi e significativi precedenti penali, la gravità del fatto, avente ad oggetto il trasporto con due autoarticolati di ben 2 tonnellate di sigarette di contrabbando, le modalità della condotta, denotanti un rapporto di fiducia con i committenti rimasto ignoti, l'irrilevanza delle ammissioni, limitate ai fatti oggettivi direttamente constatati dalla polizia giudiziaria; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025.
Sentenza Cassazione n. 30819/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris