CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 1962
Cassazione n. 28286/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/04/1962 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] nian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il ricorrente in ordine ai reati di cui agli artt. 648, 476, 61, n. 2), cod. pen.; Considerato che il primo motivo e il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 476 cod. pen. è denunzia l'inutilizzabilità della testimonianza del teste Giannone - risultano manifestamente infondati non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che alle pag.4 e 5 della sentenza impugnata ha chiarito la piena utilizzabilità della testimonianza con il richiamo della giurisprudenza di questa Corte. Considerato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la mancata capacità decettiva dei prodotti contestati - è manifestamente infondato alla luce della plurima giurisprudenza richiamata dalla sentenza di questa Corte in cui chiarisce la nozione di contraffazione nel caso di marchi regolarmente registrati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il igliere estensore [OSCURATO:PERSONA]