CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11015/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. per il reato di cui all'art. 44 Lett. b) D.P.R. 380 del 2001, posto che il giudice non ha adeguatamente tenuto conto delle condotte di rimozione successive al reato e quindi degli ulteriori indici di cui all'art. 133 c.p. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è senz'altro ammissibile, non essendo i motivi manifestamente infondati né ricorrendo alcun' altra delle cause di inammissibilità di cui agli artt. 591 e 606 co 3 cod.proc.pen. Infatti la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto lajg1244 può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. u, n. 18891 del 27/01/2022, Rv283064). E' dunque possibile tener conto del tempo trascorso successivamente alla sentenza d'appello, onde il reato è estinto per prescrizione, in quanto risalente al 05 aprile 2017. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 11