Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 21962/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del riesame, del 30/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del soslituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 28 gennaio 2022, il Tribunale del riesame di Siracusa rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siracusa del 7 gennaio 2022 con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di somme di denaro ritenute profitto del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione oggetto di imputazione provvisoria.

1.1. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa gli interessati proponevano ricorso per cassazione; questa Corte con sentenza del 29 settembre 2022 accoglieva ii ricorso annullando con rinvio il provvedimento impugnato.

In particolare, questa Corte di legittimità osservava cie l'ordinanza del Tribunale non conteneva alcuna indicazione, neppure in linea di massima, dell'entità del profitto dei reati suscettibile di confisca.

Né in senso contrario poteva invocarsi, come aveva fatto il Tribunale di Siracusa, il principio secondo cui, in presenza di un illecito plurisoggettivo, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, soltanto nel caso in cui la fattispecie concreta e i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano di individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascuno o la sua esatta quantificazione (Sez. 6, n. 6607 del 21/10/2020, dep. 2021, Venuti, Rv. 281046); l'ordinanza impugnata, quindi, non offriva alcuna indicazione sull'intero importo del profitto" suscettibile di confisca, sicché sussisteva la violazione di legge denunciata dai ricorrenti.

Inoltre, veniva evidenziato che l'ordinanza impugnata non aveva definito in alcun modo il rapporto tra il risparmio di spesa collegato alla sottrazione dei beni oggetto - insieme con il denaro - delle condotte distrattive contestate e i beni già sottoposti in sequestro: invero, qualora il riferimento fosse ai beni sequestrati, erano ritenute fondate le censure dei ricorrenti, lì dove lamentavano l'indebita duplicazione della misura cautelare e, in radice, l'impossibilità "fisica" che beni sequestrati potessero generare un risparmio di spesa; qualora, invece, il giudice del riesame avesse inteso far riferimento a beni diversi da quelli sequestrati, mancava la determinazione del valore del profitto suscettibile di confisca correlabile a tali beni.

Pertanto, l'ordinanza impugnata veniva annullata con rinvio per nuovo esame.

1.2. Il Tribunale di Siracusa, con l'ordinanza in epigrafe e giudicando in sede di rinvio, ha accolto parzialmente l'impugnazione disponendo la restituzione agli aventi diritto delle somme in sequestro eccedenti euro 65.957,87, secondo le quote ed i criteri di riparto ritenuti più idonei in sede di esecuzione, rigettando per il resto la richiesta di riesame.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per mezzo degli avv.ti Bruno ed [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorsi per cassazione affidati ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

I ricorrenti lamentano l'indeterminatezza dell'oggetto del sequestro e del nesso di pertinenzialità ex art.322 cod. proc. pen.; il provvedimento impugnato, a loro parere, presenterebbe ancora gli stessi profili di illegittimità con riferimento al citato nesso ed alla esatta quantificazione del profitto confiscabile per l'adozione del sequestro preventivo, già evidenziati con la sentenza rescindente.

In particolare, osservano che il Tribunale di Siracusa ha ritenuto di avere individuato il profitto del reato sequestrabile sulla base della verifica effettuata dalla Guardia di Finanza relativamente alla memoria dei registratori di cassa sequestrati presso gli esercizi commerciali oggetto dell'indagine.

Al contrario, tale determinazione non sarebbe esatta in quanto generica e nemmeno pertinenziale con il delitto di bancarotta oggetto della imputazione provvisoria e, al riguardo, i ricorrenti evidenziando che soltanto con l'esatto ammontare del profitto effettivamente percepito dall'agente, mediante la condotta delittuosa, può ritenersi soddisfatto il requisito della determinazione del quantum sequestrabile.

Inoltre, nemmeno l'esatta quantificazione dell'asserito profitto sarebbe sufficiente se successivamente non se ne sia accertata la provenienza illecita e quindi il nesso di pertinenzialità con ili delitto contestato.

Nel provvedimento impugnato la quantificazione del profitto del reato e la sua riconducibilità eziologica al delitto contestato, secondo i ricorrenti, sarebbero tutt'altro che chiare e determinate con la con:seguente illegittimità del sequestro preventivo per violazione dei principi contenuti nell'art.321 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.

2. Invero, il Tribunale di Siracusa - con motivazione adeguata e non contraddittoria - ha osservato che il provvedimento ablativo deve avere ad oggetto l'effettivo accrescimento patrimoniale realizzato con il reato da quantificarsi, in relazione all'annualità del 2021, in euro 65.957,82 equivalente al ,Aim-i-9 1-2L' numero di n.1.680 documenti commerciali annullati e n.357 stornati presso le casse dei supermercati Gennar (di proprietà degli odierni ricorrenti) nel periodo intercorso tra gennaio e novembre del 2021, come accertato dalla Guardia di Finanza.

Al riguardo il Tribunale del riesame, con motivazione coerente, ha osservato che la somma sopra indicata può essere considerata come profitto del reato in considerazione del fatto che i dipendenti dei supermercati avevano riferito che le condotte di impossessamento delle somme pagate in denaro contante era divenuta una prassi assidua da parte dei ricorrenti, che il numero di scontrini fiscali annullati nel periodo di dieci mesi era esorbitante e poiché erano stati presi in considerazione i soli annullamenti totali.

Le censure mosse dai ricorrenti risultano quindi dirette ad una differente valutazione degli elementi di merito, logicamente e coerentemente considerati dal giudice a quo nel provvedimento impugnato.

3. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P. Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del riesame, del 30/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del soslituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 28 gennaio 2022, il Tribunale del riesame di Siracusa rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siracusa del 7 gennaio 2022 con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di somme di denaro ritenute profitto del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione oggetto di imputazione provvisoria. 1.1. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa gli interessati proponevano ricorso per cassazione; questa Corte con sentenza del 29 settembre 2022 accoglieva ii ricorso annullando con rinvio il provvedimento impugnato. In particolare, questa Corte di legittimità osservava cie l'ordinanza del Tribunale non conteneva alcuna indicazione, neppure in linea di massima, dell'entità del profitto dei reati suscettibile di confisca. Né in senso contrario poteva invocarsi, come aveva fatto il Tribunale di Siracusa, il principio secondo cui, in presenza di un illecito plurisoggettivo, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, soltanto nel caso in cui la fattispecie concreta e i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano di individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascuno o la sua esatta quantificazione (Sez. 6, n. 6607 del 21/10/2020, dep. 2021, Venuti, Rv. 281046); l'ordinanza impugnata, quindi, non offriva alcuna indicazione sull'intero importo del profitto" suscettibile di confisca, sicché sussisteva la violazione di legge denunciata dai ricorrenti. Inoltre, veniva evidenziato che l'ordinanza impugnata non aveva definito in alcun modo il rapporto tra il risparmio di spesa collegato alla sottrazione dei beni oggetto - insieme con il denaro - delle condotte distrattive contestate e i beni già sottoposti in sequestro: invero, qualora il riferimento fosse ai beni sequestrati, erano ritenute fondate le censure dei ricorrenti, lì dove lamentavano l'indebita duplicazione della misura cautelare e, in radice, l'impossibilità "fisica" che beni sequestrati potessero generare un risparmio di spesa; qualora, invece, il giudice del riesame avesse inteso far riferimento a beni diversi da quelli sequestrati, mancava la determinazione del valore del profitto suscettibile di confisca correlabile a tali beni. Pertanto, l'ordinanza impugnata veniva annullata con rinvio per nuovo esame. 1.2. Il Tribunale di Siracusa, con l'ordinanza in epigrafe e giudicando in sede di rinvio, ha accolto parzialmente l'impugnazione disponendo la restituzione agli aventi diritto delle somme in sequestro eccedenti euro 65.957,87, secondo le quote ed i criteri di riparto ritenuti più idonei in sede di esecuzione, rigettando per il resto la richiesta di riesame. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per mezzo degli avv.ti Bruno ed [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorsi per cassazione affidati ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. I ricorrenti lamentano l'indeterminatezza dell'oggetto del sequestro e del nesso di pertinenzialità ex art.322 cod. proc. pen.; il provvedimento impugnato, a loro parere, presenterebbe ancora gli stessi profili di illegittimità con riferimento al citato nesso ed alla esatta quantificazione del profitto confiscabile per l'adozione del sequestro preventivo, già evidenziati con la sentenza rescindente. In particolare, osservano che il Tribunale di Siracusa ha ritenuto di avere individuato il profitto del reato sequestrabile sulla base della verifica effettuata dalla Guardia di Finanza relativamente alla memoria dei registratori di cassa sequestrati presso gli esercizi commerciali oggetto dell'indagine. Al contrario, tale determinazione non sarebbe esatta in quanto generica e nemmeno pertinenziale con il delitto di bancarotta oggetto della imputazione provvisoria e, al riguardo, i ricorrenti evidenziando che soltanto con l'esatto ammontare del profitto effettivamente percepito dall'agente, mediante la condotta delittuosa, può ritenersi soddisfatto il requisito della determinazione del quantum sequestrabile. Inoltre, nemmeno l'esatta quantificazione dell'asserito profitto sarebbe sufficiente se successivamente non se ne sia accertata la provenienza illecita e quindi il nesso di pertinenzialità con ili delitto contestato. Nel provvedimento impugnato la quantificazione del profitto del reato e la sua riconducibilità eziologica al delitto contestato, secondo i ricorrenti, sarebbero tutt'altro che chiare e determinate con la con:seguente illegittimità del sequestro preventivo per violazione dei principi contenuti nell'art.321 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti. 2. Invero, il Tribunale di Siracusa - con motivazione adeguata e non contraddittoria - ha osservato che il provvedimento ablativo deve avere ad oggetto l'effettivo accrescimento patrimoniale realizzato con il reato da quantificarsi, in relazione all'annualità del 2021, in euro 65.957,82 equivalente al ,Aim-i-9 1-2L' numero di n.1.680 documenti commerciali annullati e n.357 stornati presso le casse dei supermercati Gennar (di proprietà degli odierni ricorrenti) nel periodo intercorso tra gennaio e novembre del 2021, come accertato dalla Guardia di Finanza. Al riguardo il Tribunale del riesame, con motivazione coerente, ha osservato che la somma sopra indicata può essere considerata come profitto del reato in considerazione del fatto che i dipendenti dei supermercati avevano riferito che le condotte di impossessamento delle somme pagate in denaro contante era divenuta una prassi assidua da parte dei ricorrenti, che il numero di scontrini fiscali annullati nel periodo di dieci mesi era esorbitante e poiché erano stati presi in considerazione i soli annullamenti totali. Le censure mosse dai ricorrenti risultano quindi dirette ad una differente valutazione degli elementi di merito, logicamente e coerentemente considerati dal giudice a quo nel provvedimento impugnato. 3. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P. Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna
Decreto Cassazione n. 21962/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris