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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 13499/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sulla quantificazione della pena e sul beneficio della sospensione condizionale, è volto a sollecitare una più favorevole valutazione di merito e non può dirsi consentito in questa sede, avendo la Corte dato conto ai fini del computo del trattamento sanzionatorio, nel quadro di una sincronica ponderazione degli elementi rilevanti, dei plurimi precedenti del ricorrente, tali da giustificare anche l'applicazione della recidiva e da precludere la concessione del beneficio della sospensione condizionale; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ete [OSCURATO:PERSONA] relli Anna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sulla quantificazione della pena e sul beneficio della sospensione condizionale, è volto a sollecitare una più favorevole valutazione di merito e non può dirsi consentito in questa sede, avendo la Corte dato conto ai fini del computo del trattamento sanzionatorio, nel quadro di una sincronica ponderazione degli elementi rilevanti, dei plurimi precedenti del ricorrente, tali da giustificare anche l'applicazione della recidiva e da precludere la concessione del beneficio della sospensione condizionale; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ete [OSCURATO:PERSONA] relli Anna
Sentenza Cassazione n. 13499/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris