CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 08506/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01U8RYL) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Me.. _,„--'-- Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere -, come, altresì, supportato da memoria difensiva ancorché non tempestiva (inviata in data 10 febbraio 2026), perché in fatto e manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal G.i.p. del Tribunale di Savona nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a quattro sentenze esecutive, che: - tra le condotte di cui alla terza e alla quarta sentenza indicate in istanza intercorre un periodo temporale di un anno e sei mesi; - tra l'ultimo reato di cui alla quarta sentenza e l'arresto in flagranza dei reati di cui alla prima sentenza trascorrono ben diciotto anni; - inoltre, dopo il primo arresto in flagranza, [OSCURATO:PERSONA] è stato detenuto in carcere e agli arresti domiciliari fino al 12.7.2001 ed è stato nuovamente sottoposto a misure custodiali nell'ambito del procedimento di cui alla seconda sentenza dal 10.3.2003 al 12.3.2004; - la distanza temporale tra i reati commessi e il fatto che gli stessi siano stati inframezzati da periodi di detenzione carceraria o domestica e da misure alternative, nel corso delle quali il condannato non ha commesso reati, dimostra la mancanza di un unitario disegno criminoso; - mancano elementi per poter unificare i delitti delle due sentenze più risalenti, tra loro, e con quelli delle sentenze del 2021 e del 2024, dovendosi ritenere che si tratti di reati frutto di autonome deliberazioni criminose accomunate solo dalla finalità di profitto e, forse, da un'unitaria, ma nemmeno stabile, scelta di vita. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. k, i Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febb