CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15141/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Assise di Appello di Sassari, con sentenza in data 5 giugno 2023, confermava la pronuncia della corte di assise dello stesso capoluogo che aveva dichiarato non doversi procedere per ostacolo di precedente giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di associazione terroristica loro rispettivamente ascritti. Riteneva il giudice di appello che, a seguito della ordinanza 13 aprile 2019 della Corte di Assise di Sassari, gli atti erano stati trasmessi al pubblico ministero per la riformulazione dell'imputazione nei riguardi dei tre imputati essendo emersa una diversità dei fatti accertati rispetto a quelli contestati, consistita, in particolare, nella circostanza che i tre imputati non potevano essere chiamati a rispondere di appartenenza alla medesima cellula terroristica operante in Olbia bensì di partecipazione a differenti associazioni terroristiche operanti in Pakistan e collegate alla galassia talebana. A fronte, però, della riformulazione da parte del pubblico ministero della identica imputazione per la quale era stata pronunciata l'ordinanza di restituzione degli atti al p.m., corretta doveva ritenersi la decisione di primo grado di dichiarare non doversi procedere per ostacolo di precedente giudizio, non potendo l'organo dell'accusa riproporre la stessa imputazione in relazione alla quale era già stata disposta l'ordinanza ex secondo comma dell'art. 521 cod.proc.pen.. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il Procuratore Generale di Cagliari lamentando, con due distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità quanto alla ritenuta identità delle due azioni penali, posto che, nel secondo procedimento, veniva contestato agli imputati non di avere fatto parte della c.d. cellula terroristica sarda, bensì, di avere partecipato alle rispettive organizzazioni operanti in Pakistan e cioè ad una diversa compagine criminosa, senza che potesse avere valore decisivo la forte similitudine lessicale tra la vecchia e la nuova imputazione. Peraltro, per lo [OSCURATO:PERSONA], la diversità dei fatti oggetto delle due imputazioni era confermata dalla contestazione, nel secondo giudizio, non più del ruolo direttivo bensì della semplice partecipazione. Né era fondata la considerazione svolta nelle sentenze di primo e secondo grado, secondo le quali ai tre imputati continuava anche nel secondo giudizio ad essere contestata la partecipazione ad una medesima associazione, poiché, mentre al primo ([OSCURATO:PERSONA]) veniva imputato di avere fatto parte di [OSCURATO:PERSONA] ed altre associazioni collegate, ai due altri imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], veniva imputato il collegamento con le milizie talebane. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero deve essere rilevato che errato appare il presupposto sulla base del quale le sentenze di primo e secondo grado hanno affermato la violazione del principio del ne bis in idem, costituito da una supposta identità tra le associazioni oggetto del primo e del secondo giudizio pur a fronte di un provvedimento di restituzione al pubblico ministero per diversità dei fatti emersi in esito al primo dibattimento (ordinanza 13 aprile 2019). Dalla stessa lettura delle due imputazioni, risulta che l'associazione di cui si discute, nel procedimento definito con l'ordinanza di restituzione ex secondo comma dell'art. 521 cod.proc.pen. adottata nel 2019, non è la stessa associazione oggetto del presente procedimento e ciò per la fondamentale considerazione che, mentre nel primo processo era contestata l'appartenenza ad una unica cellula jhiadista operante in Italia ed in Olbia in particolare, cui sarebbero appartenuti.i tre imputati, nel presente secondo giudizio, tale indicazione è stata eliminata facendosi invece riferimento ad associazioni terroristiche operanti in Pakistan ed alle attività di collaborazione con le stesse effettuate dagli imputati nel territorio italiano. Difatti, sebbene l'imputazione elevata non spicchi certo per chiarezza, ai tre imputati vengono contestate distinte condotte partecipative non relative all'inserimento nel medesimo gruppo, come reso chiaro dalla contestazione di distinti capi ai nn. 1, 2 e 3 per ciascuno di essi. Inoltre, correttamente a sostegno della propria impugnazione, il pubblico ministero segnala anche che a carico di [OSCURATO:PERSONA] non è più contestato il ruolo direttivo bensì la mera partecipazione con evidente sussistenza di un ulteriore profilo di palese diversità dei due giudizi, trattandosi di fatti autonomi e non potendo ritenersi, pertanto, sussistere la violazione del ne bis in idem. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio. 2. Quanto all'individuazione del giudice del rinvio, va ricordato che, ai sensi dell'art. 604 cod.proc.pen., il giudice di appello che rileva la violazione della disciplina dettata dall'art. 522 cod.proc.,pen. dichiara la nullità della sentenza di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Ora, proprio l'art. 522 cod.proc.pen, stabilisce che l'inosservanza delle disposizioni dettate da questo capo è causa di nullità e tra le disposizioni del capo IV, ove è contenuta la suddetta norma, è compresa anche quella che prevede la restituzione degli atti al p.m. per essere risultato il fatto diverso da quello oggetto di contestazione; pertanto, quando il giudice abbia errato nell'applicazione della disciplina sulla diversità del fatto, gli atti vanno restituiti al giudice di primo grado trattandosi di annullamento meramente processuale, non potendosi negare un grado di giudizio all'imputato. Detto principio, sebbene risulti affermato dalla giurisprudenza in tema di ricorso per saltum, deve trovare uguale applicazione anche nell'ipotesi di errata valutazione del medesimo presupposto da parte dei giudici di primo e secondo grado; si è difatti stabilito che in caso di ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569, comma quarto, cod. proc. pen., qualora ricorra un'ipotesi in cui il giudice di appello, se adito, avrebbe dovuto, per qualsiasi motivo, annullare la sentenza di primo grado, la Corte di cassazione che annulla la sentenza di primo grado, non può rinviare al giudice di appello per il giudizio di secondo grado e privare, così, le parti di un grado di giurisdizione, ma deve annullare senza rinvio la decisione e rimettere gli atti al giudice che l'ha pronunciata, o a quello competente, se diverso, per la rinnovazione del giudizio di primo grado (Sez. 1, n. 9144 del 10/06/1999 Rv. 214013 - 01); più recentemente si è stabilito che va disposto il rinvio al giudice di primo grado in caso d'accoglimento di ricorso immediato per cassazione avverso sentenza affetta da vizio che ne avrebbe comportato, in sede d'appello, l'annullamento (Sez. 2, n. 21692 del 05/04/2019, Rv. 275820 - 01). L'interpretazione dettata dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla restituzione degli atti al giudice di primo grado, ove sia intervenuta condanna in appello per un fatto diverso, deve trovare applicazione anche nel caso, davvero particolare, in cui il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi a seguito di restituzione degli atti al pubblico ministero ex art. 521 cod.proc.pen., ritenga che l'azione penale sia stata esercitata nuovamente per il medesimo fatto così essendosi violato il principio del divieto di bis in idem; anche in tal caso, infatti, la natura meramente processuale della sentenza di merito, l'avvenuta pronuncia non sui fatti bensì soltanto sulle diverse imputazioni, impone ritenere che l'annullamento vada disposto con rinvio al giudice di primo grado, altrimenti privandosi l'imputato di un grado di merito, che non ha mai avuto svolgimento. Analogamente pertanto, nel caso di specie, accertata la violazione delle norme dettate dagli artt. 521 e 522 cod.proc.pen. il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere gli atti al primo giudice così che nella presente fase di legittimità deve disporsi l'annullamento sia della sentenza di appello che di quella di primo grado con restituzione degli atti alla Corte di Assise di Sassari per lo svolgimento del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Sassari per l'ulteriore corso. Dispone la correzione della sentenza di appello nel nominativo dell'imputato "Zulki", che va sostituito con quello corretto [OSCURATO:PERSONA]. Roma, 26 marzo 2024 CONSIGLIE r EST. I iso nPa r 'Ltíg U LA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] J