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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23372/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; í() [OSCURATO:PERSONA] E IN.

DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 2 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento, pronunciata in data 21 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.

Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento psicologico ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della causa di esclusione della punibilità invocata, oltre ad essere costituito da doglianze in punto di fatto estranee al sindacato del presente giudizio di legittimità, è del tutto privo dei requisiti di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione dei motivi di impugnazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; í() [OSCURATO:PERSONA] E IN. DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 2 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento, pronunciata in data 21 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento psicologico ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della causa di esclusione della punibilità invocata, oltre ad essere costituito da doglianze in punto di fatto estranee al sindacato del presente giudizio di legittimità, è del tutto privo dei requisiti di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione dei motivi di impugnazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 aprile
Sentenza Cassazione n. 23372/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris