CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 20012/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3481/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentata e difesa dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2040/2021 pubblicata il26/07/2021, R.G. n. 1570/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2040, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riconosciuto in favore della seconda il pagamento delle somme differenziali conseguenti alla riliquidazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti in relazione all’anno 2011. 2. La Corte di appello, per quel che interessa, rilevata l’esattezza del calcolo operato dal Tribunale e la mancanza di una adeguata prospettazione da parte dell’appellante di un criterio di calcolo alternativo in merito alla quantificazione dell’indennità di disoccupazione, ha integralmente compensato le spese di lite in virtù della “complessità tecnica della questione”. 3. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, illustrato da memoria; l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., nonché l’inesistenza, l’illogicità, l’inconferenza e l’erroneità della motivazione, avendo la Corte territoriale integralmente compensato le spese in mancanza di uno dei requisiti normativi, non sussistendo alcuna complessità della questione esaminata. 2. Il motivo è fondato per quanto di ragione. La liquidazione delle spese di lite dell’odierna controversia è stata effettuata in data 26.07.2021 dalla Corte di appello (che, ratione temporis, doveva applicare il d.m. 55/2014 come modificato dalla d.m. 8 marzo 2018 n. 37, posto che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, il decreto si applica alle liquidazioni effettuate in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, ossia successive al 27.04.2018). La compensazione delle spese di lite, prevista dall’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella l. 10 novembre 2014 n. 162, può essere disposta dal giudice nel caso di reciproca soccombenza, nel caso di assoluta novità della questione trattata o nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti. Come è noto, sulla norma è intervenuta la Corte costituzionale, la quale, con sentenza del 14 aprile 2018 n. 77 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione laddove non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni” (si veda sul punto anche Cass. 3977 del 2020; Cass. 4696 del 2019). Il giudice delle leggi, ha ritenuto lesivo del canone di ragionevolezza "l'aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata". Invero, "la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti". La pronuncia ha inoltre soggiunto che "le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso chedevono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale" (cfr. Corte cost. 77/2018). D'altro canto è orientamento di questa Corte, con riferimento all'analoga formula contenuta nell'art. 92, comma secondo, c.p.c. come risultante dalle modifiche adottate con legge n. 69 del 2009, che, ad es., anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (Cass. 2883/2014). Insomma, la compensazione delle spese di lite allorché concorrano gravi ed eccezionali ragioni, costituisce una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni non determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. S.U. n. 2572 del 2012). Nel novero delle ragioni che, alla luce di quanto richiamato, possono legittimare la compensazione delle spese di lite rientra senz’altro anche la complessità tecnica della questione oggetto del giudizio. Tuttavia, questa Corte ha in passato precisato, in tema di spese giudiziali ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., che la generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute in assenza dei peculiari requisiti previsti dall’articolo richiamato, non integra il presupposto necessario per disporre la compensazione delle spese di lite (Cass. 25798 del 2019). Nel caso di specie la Corte d’appello, nel compensare le spese non ha precisato quali fossero le ragioni che potevano qualificare la lite come “complessa”:per consolidato orientamento di questa Corte, tali ragioni non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. 22310 del 2017; Cass. 1411 del 2016). 3. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso; la sentenza deve essere cassata nella parte in cui ha compensato le spese di lite, e rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà altresì