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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30837/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLZANOnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG A.R.

Secchia che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni dell'Avvocato dello Stato, nella qualità di difensore del Ministero dell'Economia e delle Finanze;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano - ha liquidato, in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 10.139,80 a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione da costui subita dal 29 novembre 2013 al 3 febbraio 2014, siccome indagato per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 (capo 2), 110, 628 cod. pen. (capo 4) e 378 cod. pen. (capo 3).

Quanto alla vicenda cautelare, l'EI Alami era sottoposto alla custodia cautelare in carcere dal 29 novembre 2013 fino al 19 dicembre 2013, data in cui il Tribunale del riesame sostituiva tale misura con quella degli arresti domiciliari, poi revocata in data 3 febbraio 2014.

Il procedimento penale, invece, si concludeva con l'assoluzione del predetto dai reati suindicati con sentenza del Tribunale di Bolzano.

La Corte territoriale non ha ravvisato la sussistenza di profili di colpa ostativa nella condotta del tassista [OSCURATO:PERSONA], consistente nell'accettare di effettuare corse in piena notte; ha poi escluso che il ricorrente col silenzio abbia omesso di indicare specifiche circostanze, ignote agli inquirenti, idonee a prospettare una spiegazione logica tale da attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare.

Per tali ragioni ha riconosciuto il diritto alla riparazione da ingiusta detenzione.

2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Trento ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per vizio di motivazione.

Si deduce che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva concorso a dar causa alle misure sofferte per dolo o colpa grave.

Il predetto, infatti, si trovava nel luogo del delitto di furto commesso nella notte del 16 luglio 2013 nel parcheggio adiacente al piazzale dello stabilimento Forst, per avervi accompagnato col proprio taxi gli esecutori materiali del delitto, prelevandoli dopo il furto.

Inoltre, dovevano rilevarsi i seguenti elementi: a) i plurimi colloqui telefonici inerenti alla prestazione di trasporto; b) le sommarie informazioni rese dall'EI Alami, che dichiarava di non conoscere il numero del richiedente il passaggio e di non conoscere i passeggeri che erano slovacchi o rumeni; c) le emergenze pro- cessuali dalle quali si comprendeva che conosceva bene i passeggeri per aver avuto molteplici contatti coi medesimi e per essere sicuramente nel possesso del numero di utenza del [OSCURATO:PERSONA], che egli aveva chiamato più volte; d) la piena consapevolezza dell'attività criminale del [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] (vedi interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA]); e) i il silenzio dell'EI Alami in sede di interrogatorio di garanzia.

In particolare, le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] apparivano evasive e false, se poste in relazione a quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche, i cui risultati erano stati indicati nell'ordinanza di misura cautelare, alla luce dei plurimi contatti tra i malvi- venti e il predetto, il quale aveva anche telefonato al [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvoca- tura dello Stato, chiede l'accoglimento del ricorso, avendo rilevato che la condotta dell'EI Alami era caratterizzata da negligenza ed imprudenza ed aveva concorso si- nergicamente all'insorgenza di un fumus criminale e, dunque, rispettivamente, all'ini- zio ed al mantenimento della custodia cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Va premesso che, in tema di presupposti per la riparazione per ingiusta deten- zione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'inden- nizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta con- sapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comune- mente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637).

Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costi- tuire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussi- stenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa ripara- zione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia caute- lare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successi- vamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto altresì di dover precisare ulteriormente che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "er- rore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra cu- stodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà perso- nale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altri- menti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparato- ria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la con- dotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni tele- foniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente con- segna di beni).

Si è altresì chiarito che il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, seb- bene espressione del diritto di difesa, costituisce una condotta volontaria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio, può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investa elementi di indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione (Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082).

Il silenzio, la reticenza e il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, pertanto, pur costi- tuendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave, nel caso in cui egli sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare (Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, Lafranceschina, Rv. 242760).

I predetti consolidati orientamenti di questa Corte sono pienamente condivisibili, occorrendo però escludere la rilevanza del diritto al silenzio alla luce della modifica normativa sopravvenuta in tema di riparazione per ingiusta detenzione (per la quale vedi in fra).

2. Il provvedimento impugnato non resiste alle censure prospettate dalla Procura ricorrente, in quanto la Corte territoriale non ha fornito una congrua motivazione del proprio convincimento, non applicando correttamente i predetti principi, in quanto non ha analizzato i profili della condotta del resistente incidenti sulla sussistenza o meno della colpa grave a suo carico.Il giudice della riparazione non ha esaminato adeguatamente la situazione di fatto sottostante incorrendo nel vizio di motivazione insufficiente.

Il Tribunale ha analizzato le vicende inerenti alla presenza dell'autovettura adi- bita a taxi dell'EI Alami nei pressi dei luoghi in cui i correi avevano materialmente commesso i fatti di reato contestati e i rapporti intrattenuti dal predetto col correo [OSCURATO:PERSONA] risultanti dalle conversazioni telefoniche intercettate.

Ha poi svolto un'analisi parcellizzata ed episodica di tali emergenze processuali svincolata dai pa- radigmi della logica, per inferirne la mancata incidenza per il riconoscimento della colpa ostativa.

Nel provvedimento impugnato è evidenziato il carattere neutro delle conversa- zioni telefoniche fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il tassista [OSCURATO:PERSONA] concernenti oggettivamente ed esclu- sivamente le richieste di corse, della decisione di acconsentire il contatto diretto coi clienti, senza passare dalla centrale taxi, e dell'accettazione di corse in piena notte, in quanto diffuse nell'ambito del servizio di taxi.

Tali elementi, se considerati singo- larmente, effettivamente non potevano fondare, in difetto di altri comportamenti, un qualsiasi profilo di colpa.

L'ordinanza censurata, tuttavia, è priva dell'analisi congiunta di detti elementi e delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva accusato direttamente il richiedente, laddove nell'ambito di un diverso procedimento, in sede di interrogatorio di garanzia reso in data 10 ottobre 2013, aveva affermato: di essersi recato a piedi in Merano, bar Cristina per poi scassinare la porta e commettere il furto; di essere uscito e di aver chiamato il tassista (il riferimento è all'E! Alami); di essere salito sul taxi con la macchinetta che avevo asportato; di essersi fatto accompagnare in un campo di mele; di aver scassinato la macchinetta per prendere i soldi, mentre il tassista aveva visto la macchinetta, contenente la somma di euro 350 senza chiedergli nulla; di aver pagato il tassista l'importo di euro 27; di aver chiamato già altre volte questo ed altri tassisti in occasioni analoghe.

Tali dichiarazioni rendono la situazione di partecipazione al fatto di natura tale da rendere necessario stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - il presupposto che aveva ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità pro- cedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito.

In particolare, ap- pare necessario verificare se sussistano fattori falsamente rappresentati, indicativi di un'eventuale connivenza dell'[OSCURATO:PERSONA], che avrebbero caducatoriamente potuto inci- I dere sul quadro indiziario con rilevanza tale da escludere l'applicazione della misura cautelare.

Alla luce dei principi giuridici sopra riportati e delle suindicate carenze motivazio-nali appare indispensabile un ulteriore approfondimento da parte del Giudice a quo, affinché stabilisca se le predette condotte integrino o meno gli estremi della colpa grave.

3. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano.

Al riguardo è opportuno precisare i limiti del potere del Giudice del rinvio, deri- vanti dallo ius superveniens.

Con l'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188 dell'8 no- vembre 2021, entrato in vigore il 14 dicembre 2021, inerente alle "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforza- mento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali", ha aggiunto al primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. il seguente periodo "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo".

Ne consegue che la modifica legislativa esclude la rilevanza, a fini riparativi, della scelta difensiva di non rispondere, ed impone di precisare che il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà difensiva di difendersi tacendo non conosce nessuna limita- zione.

Pertanto, tutti i rilievi della Procura ricorrente relativi a tale profilo non possono formare oggetto di valutazione. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio non potrà, in nessun caso, fare ricorso a siffatto comporta- mento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che deve essere rinvenuta in altri comportamenti (mentre potrà eventualmente far riferimento, in un senso o nell'altro, alle dichiarazioni rese dall'[OSCURATO:PERSONA] nelle fasi processuali diverse dall'interrogatorio di garanzia, se acquisite agli atti del procedimento).

P. Q. M. Annulla la ordinanza impugnata co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLZANOnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG A.R. Secchia che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni dell'Avvocato dello Stato, nella qualità di difensore del Ministero dell'Economia e delle Finanze;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano - ha liquidato, in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 10.139,80 a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione da costui subita dal 29 novembre 2013 al 3 febbraio 2014, siccome indagato per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 (capo 2), 110, 628 cod. pen. (capo 4) e 378 cod. pen. (capo 3). Quanto alla vicenda cautelare, l'EI Alami era sottoposto alla custodia cautelare in carcere dal 29 novembre 2013 fino al 19 dicembre 2013, data in cui il Tribunale del riesame sostituiva tale misura con quella degli arresti domiciliari, poi revocata in data 3 febbraio 2014. Il procedimento penale, invece, si concludeva con l'assoluzione del predetto dai reati suindicati con sentenza del Tribunale di Bolzano. La Corte territoriale non ha ravvisato la sussistenza di profili di colpa ostativa nella condotta del tassista [OSCURATO:PERSONA], consistente nell'accettare di effettuare corse in piena notte; ha poi escluso che il ricorrente col silenzio abbia omesso di indicare specifiche circostanze, ignote agli inquirenti, idonee a prospettare una spiegazione logica tale da attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare. Per tali ragioni ha riconosciuto il diritto alla riparazione da ingiusta detenzione. 2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Trento ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per vizio di motivazione. Si deduce che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva concorso a dar causa alle misure sofferte per dolo o colpa grave. Il predetto, infatti, si trovava nel luogo del delitto di furto commesso nella notte del 16 luglio 2013 nel parcheggio adiacente al piazzale dello stabilimento Forst, per avervi accompagnato col proprio taxi gli esecutori materiali del delitto, prelevandoli dopo il furto. Inoltre, dovevano rilevarsi i seguenti elementi: a) i plurimi colloqui telefonici inerenti alla prestazione di trasporto; b) le sommarie informazioni rese dall'EI Alami, che dichiarava di non conoscere il numero del richiedente il passaggio e di non conoscere i passeggeri che erano slovacchi o rumeni; c) le emergenze pro- cessuali dalle quali si comprendeva che conosceva bene i passeggeri per aver avuto molteplici contatti coi medesimi e per essere sicuramente nel possesso del numero di utenza del [OSCURATO:PERSONA], che egli aveva chiamato più volte; d) la piena consapevolezza dell'attività criminale del [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] (vedi interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA]); e) i il silenzio dell'EI Alami in sede di interrogatorio di garanzia. In particolare, le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] apparivano evasive e false, se poste in relazione a quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche, i cui risultati erano stati indicati nell'ordinanza di misura cautelare, alla luce dei plurimi contatti tra i malvi- venti e il predetto, il quale aveva anche telefonato al [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvoca- tura dello Stato, chiede l'accoglimento del ricorso, avendo rilevato che la condotta dell'EI Alami era caratterizzata da negligenza ed imprudenza ed aveva concorso si- nergicamente all'insorgenza di un fumus criminale e, dunque, rispettivamente, all'ini- zio ed al mantenimento della custodia cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che, in tema di presupposti per la riparazione per ingiusta deten- zione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'inden- nizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta con- sapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comune- mente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costi- tuire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussi- stenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa ripara- zione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia caute- lare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successi- vamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto altresì di dover precisare ulteriormente che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "er- rore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra cu- stodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà perso- nale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altri- menti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparato- ria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la con- dotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni tele- foniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente con- segna di beni). Si è altresì chiarito che il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, seb- bene espressione del diritto di difesa, costituisce una condotta volontaria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio, può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investa elementi di indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione (Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082). Il silenzio, la reticenza e il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, pertanto, pur costi- tuendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave, nel caso in cui egli sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare (Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, Lafranceschina, Rv. 242760). I predetti consolidati orientamenti di questa Corte sono pienamente condivisibili, occorrendo però escludere la rilevanza del diritto al silenzio alla luce della modifica normativa sopravvenuta in tema di riparazione per ingiusta detenzione (per la quale vedi in fra). 2. Il provvedimento impugnato non resiste alle censure prospettate dalla Procura ricorrente, in quanto la Corte territoriale non ha fornito una congrua motivazione del proprio convincimento, non applicando correttamente i predetti principi, in quanto non ha analizzato i profili della condotta del resistente incidenti sulla sussistenza o meno della colpa grave a suo carico.Il giudice della riparazione non ha esaminato adeguatamente la situazione di fatto sottostante incorrendo nel vizio di motivazione insufficiente. Il Tribunale ha analizzato le vicende inerenti alla presenza dell'autovettura adi- bita a taxi dell'EI Alami nei pressi dei luoghi in cui i correi avevano materialmente commesso i fatti di reato contestati e i rapporti intrattenuti dal predetto col correo [OSCURATO:PERSONA] risultanti dalle conversazioni telefoniche intercettate. Ha poi svolto un'analisi parcellizzata ed episodica di tali emergenze processuali svincolata dai pa- radigmi della logica, per inferirne la mancata incidenza per il riconoscimento della colpa ostativa. Nel provvedimento impugnato è evidenziato il carattere neutro delle conversa- zioni telefoniche fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il tassista [OSCURATO:PERSONA] concernenti oggettivamente ed esclu- sivamente le richieste di corse, della decisione di acconsentire il contatto diretto coi clienti, senza passare dalla centrale taxi, e dell'accettazione di corse in piena notte, in quanto diffuse nell'ambito del servizio di taxi. Tali elementi, se considerati singo- larmente, effettivamente non potevano fondare, in difetto di altri comportamenti, un qualsiasi profilo di colpa. L'ordinanza censurata, tuttavia, è priva dell'analisi congiunta di detti elementi e delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva accusato direttamente il richiedente, laddove nell'ambito di un diverso procedimento, in sede di interrogatorio di garanzia reso in data 10 ottobre 2013, aveva affermato: di essersi recato a piedi in Merano, bar Cristina per poi scassinare la porta e commettere il furto; di essere uscito e di aver chiamato il tassista (il riferimento è all'E! Alami); di essere salito sul taxi con la macchinetta che avevo asportato; di essersi fatto accompagnare in un campo di mele; di aver scassinato la macchinetta per prendere i soldi, mentre il tassista aveva visto la macchinetta, contenente la somma di euro 350 senza chiedergli nulla; di aver pagato il tassista l'importo di euro 27; di aver chiamato già altre volte questo ed altri tassisti in occasioni analoghe. Tali dichiarazioni rendono la situazione di partecipazione al fatto di natura tale da rendere necessario stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - il presupposto che aveva ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità pro- cedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito. In particolare, ap- pare necessario verificare se sussistano fattori falsamente rappresentati, indicativi di un'eventuale connivenza dell'[OSCURATO:PERSONA], che avrebbero caducatoriamente potuto inci- I dere sul quadro indiziario con rilevanza tale da escludere l'applicazione della misura cautelare. Alla luce dei principi giuridici sopra riportati e delle suindicate carenze motivazio-nali appare indispensabile un ulteriore approfondimento da parte del Giudice a quo, affinché stabilisca se le predette condotte integrino o meno gli estremi della colpa grave. 3. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano. Al riguardo è opportuno precisare i limiti del potere del Giudice del rinvio, deri- vanti dallo ius superveniens. Con l'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188 dell'8 no- vembre 2021, entrato in vigore il 14 dicembre 2021, inerente alle "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforza- mento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali", ha aggiunto al primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. il seguente periodo "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo". Ne consegue che la modifica legislativa esclude la rilevanza, a fini riparativi, della scelta difensiva di non rispondere, ed impone di precisare che il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà difensiva di difendersi tacendo non conosce nessuna limita- zione. Pertanto, tutti i rilievi della Procura ricorrente relativi a tale profilo non possono formare oggetto di valutazione. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio non potrà, in nessun caso, fare ricorso a siffatto comporta- mento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che deve essere rinvenuta in altri comportamenti (mentre potrà eventualmente far riferimento, in un senso o nell'altro, alle dichiarazioni rese dall'[OSCURATO:PERSONA] nelle fasi processuali diverse dall'interrogatorio di garanzia, se acquisite agli atti del procedimento). P. Q. M. Annulla la ordinanza impugnata co
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