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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2026

Cassazione n. 23147/2026

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carelli, cheha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente allasubordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento dellaprovvisionale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello e dirigettare il ricorso nel resto;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diRoma, che ha chiesto, in via principale, di accogliere il primo motivo di ricorso e,per l'effetto, annullare la sentenza n. 22/26 della Corte di appello di Genova,depositata in data 12.01.2026, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello diGenova per nuovo giudizio; in ogni caso, accogliere il secondo motivo di ricorso e,per l'effetto, annullare la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazionedella sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, conrinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Genova.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 12 gennaio 2026 la Corte di appello di Genova, inparziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Massa in data 20 maggio2022, appellata dall’imputato [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena a costui inflittain relazione alla condanna per truffa commessa in danno della parte civile ManolaBroccoli, riducendo altresì la provvisionale liquidata in favore di quest’ultima edindicando in giorni sessanta il termine, decorrente all’irrevocabilità della sentenza,entro il quale effettuare il pagamento.2.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione RiccardoBrindisi, tramite il difensore di fiducia sulla base di due motivi con i quali eccepisce:-violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione, con riferimentoall’affermazione di responsabilità, basandosi la condanna per truffa sulla meraintestazione della carta postepay sulla quale era stata accreditata la sommaversata dalla vittima quale prezzo del bene promesso in vendita su un sito internet,senza adeguata valutazione degli elementi di segno contrario prospettati dalladifesa (l’utenza telefonica utilizzata per le trattative non era intestata al [OSCURATO:PERSONA];l’interlocutore si esprimeva con competenza professionale; la carta di credito erastata utilizzata per altre truffe; l’imputato aveva collaborato per l’estinzione dellacarta conseguente al suo uso fraudolento); inoltre, il concorso nel reato con ilsoggetto che aveva condotto le trattative, ipotizzato in via subordinata dalla Cortedi merito, era estraneo all’imputazione e privo di circostanziato riscontroprobatorio;-violazione di legge (art. 165 cod. pen.) e vizio di motivazione, con riferimentoalla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento dellaprovvisionale, in assenza di valutazione delle condizioni economiche delcondannato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nello stesso procedimento,con decreto emesso in data antecedente alla sentenza di primo grado e, pertanto,nota al giudice di appello.Con memoria di replica del 27 maggio 2026, il difensore ha contestato leconclusioni della Procura generale in relazione al primo motivo di ricorso,insistendo per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità e risultacomunque privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivo di censure già prospettate insede di appello e definite in termini adeguati dalla Corte di merito.Va precisato al riguardo che nel caso – come quello in esame – di cosiddetta"doppia conforme" l’erronea valutazione del materiale istruttorio può essereeccepito soltanto come vizio del travisamento della prova, per utilizzazione diun'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione diuna prova decisiva, e può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. solo qualora il ricorrenterappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamentetravisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nellamotivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis Sez. 3, n. 45537 del28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, LaGumina, Rv. 269217 – 01).Nell’ipotesi in esame, non è stato eccepito il travisamento e la contestazionedella valutazione delle prove dichiarative attiene a profili di merito.

Invero, la Corteterritoriale, nel proprio giudizio, ha tenuto conto delle risultanze istruttorie e deirilievi difensivi svolti (l’operazione di ricarica effettuata dalla Broccoli avevacomportato l’immediato ed irreversibile trasferimento della somma di danaro infavore dell’imputato, intestatario della carta di pagamento ricaricabile; gli artificie raggiri posti in essere per convincere la vittima ad effettuare l’accredito avevanoreso irrilevante l’intestazione ad uno straniero dell’utenza telefonica utilizzata percondurre le trattative; l’imputato non aveva mai effettuato denuncia di furto osmarrimento della carta postepay in questione e/o dei documenti presentati –carta di identità e tessera sanitaria – per ottenerne il rilascio).Circa l’ipotesi concorsuale, la Corte territoriale ha utilizzato taleargomentazione per disattendere la tesi difensiva secondo la quale altro soggettoavrebbe condotto la trattativa ingannevole con la persona offesa, precisando che,pur volendo accedere ad una simile modalità di commissione del reato – comunquenon dimostrata – la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe venuta meno, per avercostui conseguito l’ingiusto profitto della truffa.

E’ stato al riguardo richiamatocorrettamente il principio di diritto secondo cui non sussiste violazione del principiodi necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno unreato commesso uti singulus, se ne affermi la responsabilità in concorso con altri(Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019, Michetti, Rv. 276535 – 01).2.

È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta lasubordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento dellaprovvisionale, senza valutazione delle condizioni economiche del condannato.La Corte territoriale ha fatto riferimento a tal fine ad un indirizzogiurisprudenziale datato e ormai superato dalla più recente e prevalenteinterpretazione della normativa di riferimento da parte del giudice di legittimità.L’orientamento richiamato nella sentenza impugnata ritiene che, in tema disospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinatoall'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto asvolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato; taleorientamento muove dal presupposto che l’omissione di un simileapprofondimento istruttorio non riverbera effetti negativi verso l’imputato, attesoche, in caso di inadempimento dell’obbligo cui è subordinato il beneficio, egliavrebbe comunque modo di sottoporre alla verifica del giudice l'eventualeimpossibilità di adempiere, in sede di incidente di esecuzione eventualmentepromosso per ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena (Sez.4, n. 4626 del 08/11/2019, dep. 2020, Sgro', Rv. 278290 – 01; conf. – tra le altre– Sez. 5, n. 12614 del 09/12/2015, dep. 2016, Fanella, Rv. 266873 – 01; Sez. 2,n. 26221 del 11/06/2015, Dammico, Rv. 264013 – 01; Sez. 6, n. 33020 del08/05/2014, S., Rv. 260555 – 01).2.1.

A detto orientamento se ne è contrapposto un altro – a cui il Collegiointende aderire – che, come accennato, negli anni più recenti risultaquantitativamente prevalente.

È stato infatti affermato che il giudice che intendesubordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimentodell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sulpunto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stessosia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato (Sez. 6, n. 11773del 25/02/2026, S., Rv. 289564 – 01; Sez. 6, n. 33680 del 23/09/2025, G., Rv.288722 – 01).La giurisprudenza va dunque consolidandosi in una direzione che pone, tra idoveri di accertamento giudiziale, quello di verificare la effettiva possibilità diadempimento da parte dell’imputato; il dovere di accertamento sorge qualorasiano addotti dall’imputato, o emergano dagli atti, «elementi concreti che possanofar dubitare della sua capacità economica» (Sez. 5, n. 37160 del 10/09/2024, H.,Rv. 287113 – 01, che enumera alcune situazioni che possono sollecitare gliapprofondimenti ritenuti doverosi, alludendo, in via esemplificativa: a dichiarazionidei redditi contenute nel fascicolo processuale, all'ammissione al gratuitopatrocinio, alla natura del reato contestato e alle condizioni personali delcondannato, come l'età avanzata o lo stato di salute; in senso conforme, Sez. 5,n. 39778 del 29/10/2025, E., Rv. 289070 – 01; Sez. 4, n. 1436 del 12/12/2023,dep. 2024, Parisi, Rv. 285633 – 01).

Tutte le decisioni che si informano a dettoorientamento fanno riferimento, oltre che ad un dovere di accertamento sullapossibilità di adempimento, anche ad un dovere motivazionale del giudice.Si ritiene debba darsi continuità all’orientamento da ultimo esaminato, inquanto maggiormente conforme alla funzione cui assolve la subordinazione dellasospensione condizionale della pena all’adempimento di obblighi: riparatoria,evidentemente, ma anche special-preventiva, orientata anche al reinserimentosociale, con la conseguenza che risulterebbe incongruo consentire al giudice didisporre l’applicazione di un istituto in una situazione in cui, in concreto, non vene siano le condizioni (in termini, in motivazione, Sez. 6, n. 11773/2026, cit.).2.2.

Nel caso in esame, l’imputato con il decimo motivo di appello avevalamentato il mancato accertamento delle proprie condizioni economiche ai fini dellasubordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento dellasomma indicata dal primo giudice, allegando di essere stato ammesso al beneficiodel patrocinio a spese dello Stato, di essere indigente e di convivere con altrifamiliari (madre, padre e due fratelli) in stato di disoccupazione, di riuscire asoddisfare esigenze primarie mediante l’esigua somma percepita dal padre a titolodi reddito di cittadinanza (pag. 10 dell’atto di appello).La Corte di merito, quindi, in adesione al principio richiamato, era tenuta amotivare sulle reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lostesso fosse in grado di effettuare il pagamento, ancorché in misura ridottarispetto alla determinazione del Tribunale, entro il termine fissato.3.

La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell'art. 165cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte diappello di Genova.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabilel’affermazione di responsabilità.Così deciso in Roma il 12 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
carelli, cheha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente allasubordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento dellaprovvisionale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello e dirigettare il ricorso nel resto;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diRoma, che ha chiesto, in via principale, di accogliere il primo motivo di ricorso e,per l'effetto, annullare la sentenza n. 22/26 della Corte di appello di Genova,depositata in data 12.01.2026, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello diGenova per nuovo giudizio; in ogni caso, accogliere il secondo motivo di ricorso e,per l'effetto, annullare la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazionedella sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, conrinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Genova.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 12 gennaio 2026 la Corte di appello di Genova, inparziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Massa in data 20 maggio2022, appellata dall’imputato [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena a costui inflittain relazione alla condanna per truffa commessa in danno della parte civile ManolaBroccoli, riducendo altresì la provvisionale liquidata in favore di quest’ultima edindicando in giorni sessanta il termine, decorrente all’irrevocabilità della sentenza,entro il quale effettuare il pagamento.2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione RiccardoBrindisi, tramite il difensore di fiducia sulla base di due motivi con i quali eccepisce:-violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione, con riferimentoall’affermazione di responsabilità, basandosi la condanna per truffa sulla meraintestazione della carta postepay sulla quale era stata accreditata la sommaversata dalla vittima quale prezzo del bene promesso in vendita su un sito internet,senza adeguata valutazione degli elementi di segno contrario prospettati dalladifesa (l’utenza telefonica utilizzata per le trattative non era intestata al [OSCURATO:PERSONA];l’interlocutore si esprimeva con competenza professionale; la carta di credito erastata utilizzata per altre truffe; l’imputato aveva collaborato per l’estinzione dellacarta conseguente al suo uso fraudolento); inoltre, il concorso nel reato con ilsoggetto che aveva condotto le trattative, ipotizzato in via subordinata dalla Cortedi merito, era estraneo all’imputazione e privo di circostanziato riscontroprobatorio;-violazione di legge (art. 165 cod. pen.) e vizio di motivazione, con riferimentoalla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento dellaprovvisionale, in assenza di valutazione delle condizioni economiche delcondannato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nello stesso procedimento,con decreto emesso in data antecedente alla sentenza di primo grado e, pertanto,nota al giudice di appello.Con memoria di replica del 27 maggio 2026, il difensore ha contestato leconclusioni della Procura generale in relazione al primo motivo di ricorso,insistendo per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità e risultacomunque privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivo di censure già prospettate insede di appello e definite in termini adeguati dalla Corte di merito.Va precisato al riguardo che nel caso – come quello in esame – di cosiddetta"doppia conforme" l’erronea valutazione del materiale istruttorio può essereeccepito soltanto come vizio del travisamento della prova, per utilizzazione diun'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione diuna prova decisiva, e può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. solo qualora il ricorrenterappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamentetravisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nellamotivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis Sez. 3, n. 45537 del28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, LaGumina, Rv. 269217 – 01).Nell’ipotesi in esame, non è stato eccepito il travisamento e la contestazionedella valutazione delle prove dichiarative attiene a profili di merito. Invero, la Corteterritoriale, nel proprio giudizio, ha tenuto conto delle risultanze istruttorie e deirilievi difensivi svolti (l’operazione di ricarica effettuata dalla Broccoli avevacomportato l’immediato ed irreversibile trasferimento della somma di danaro infavore dell’imputato, intestatario della carta di pagamento ricaricabile; gli artificie raggiri posti in essere per convincere la vittima ad effettuare l’accredito avevanoreso irrilevante l’intestazione ad uno straniero dell’utenza telefonica utilizzata percondurre le trattative; l’imputato non aveva mai effettuato denuncia di furto osmarrimento della carta postepay in questione e/o dei documenti presentati –carta di identità e tessera sanitaria – per ottenerne il rilascio).Circa l’ipotesi concorsuale, la Corte territoriale ha utilizzato taleargomentazione per disattendere la tesi difensiva secondo la quale altro soggettoavrebbe condotto la trattativa ingannevole con la persona offesa, precisando che,pur volendo accedere ad una simile modalità di commissione del reato – comunquenon dimostrata – la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe venuta meno, per avercostui conseguito l’ingiusto profitto della truffa. E’ stato al riguardo richiamatocorrettamente il principio di diritto secondo cui non sussiste violazione del principiodi necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno unreato commesso uti singulus, se ne affermi la responsabilità in concorso con altri(Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019, Michetti, Rv. 276535 – 01).2. È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta lasubordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento dellaprovvisionale, senza valutazione delle condizioni economiche del condannato.La Corte territoriale ha fatto riferimento a tal fine ad un indirizzogiurisprudenziale datato e ormai superato dalla più recente e prevalenteinterpretazione della normativa di riferimento da parte del giudice di legittimità.L’orientamento richiamato nella sentenza impugnata ritiene che, in tema disospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinatoall'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto asvolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato; taleorientamento muove dal presupposto che l’omissione di un simileapprofondimento istruttorio non riverbera effetti negativi verso l’imputato, attesoche, in caso di inadempimento dell’obbligo cui è subordinato il beneficio, egliavrebbe comunque modo di sottoporre alla verifica del giudice l'eventualeimpossibilità di adempiere, in sede di incidente di esecuzione eventualmentepromosso per ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena (Sez.4, n. 4626 del 08/11/2019, dep. 2020, Sgro', Rv. 278290 – 01; conf. – tra le altre– Sez. 5, n. 12614 del 09/12/2015, dep. 2016, Fanella, Rv. 266873 – 01; Sez. 2,n. 26221 del 11/06/2015, Dammico, Rv. 264013 – 01; Sez. 6, n. 33020 del08/05/2014, S., Rv. 260555 – 01).2.1. A detto orientamento se ne è contrapposto un altro – a cui il Collegiointende aderire – che, come accennato, negli anni più recenti risultaquantitativamente prevalente. È stato infatti affermato che il giudice che intendesubordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimentodell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sulpunto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stessosia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato (Sez. 6, n. 11773del 25/02/2026, S., Rv. 289564 – 01; Sez. 6, n. 33680 del 23/09/2025, G., Rv.288722 – 01).La giurisprudenza va dunque consolidandosi in una direzione che pone, tra idoveri di accertamento giudiziale, quello di verificare la effettiva possibilità diadempimento da parte dell’imputato; il dovere di accertamento sorge qualorasiano addotti dall’imputato, o emergano dagli atti, «elementi concreti che possanofar dubitare della sua capacità economica» (Sez. 5, n. 37160 del 10/09/2024, H.,Rv. 287113 – 01, che enumera alcune situazioni che possono sollecitare gliapprofondimenti ritenuti doverosi, alludendo, in via esemplificativa: a dichiarazionidei redditi contenute nel fascicolo processuale, all'ammissione al gratuitopatrocinio, alla natura del reato contestato e alle condizioni personali delcondannato, come l'età avanzata o lo stato di salute; in senso conforme, Sez. 5,n. 39778 del 29/10/2025, E., Rv. 289070 – 01; Sez. 4, n. 1436 del 12/12/2023,dep. 2024, Parisi, Rv. 285633 – 01). Tutte le decisioni che si informano a dettoorientamento fanno riferimento, oltre che ad un dovere di accertamento sullapossibilità di adempimento, anche ad un dovere motivazionale del giudice.Si ritiene debba darsi continuità all’orientamento da ultimo esaminato, inquanto maggiormente conforme alla funzione cui assolve la subordinazione dellasospensione condizionale della pena all’adempimento di obblighi: riparatoria,evidentemente, ma anche special-preventiva, orientata anche al reinserimentosociale, con la conseguenza che risulterebbe incongruo consentire al giudice didisporre l’applicazione di un istituto in una situazione in cui, in concreto, non vene siano le condizioni (in termini, in motivazione, Sez. 6, n. 11773/2026, cit.).2.2. Nel caso in esame, l’imputato con il decimo motivo di appello avevalamentato il mancato accertamento delle proprie condizioni economiche ai fini dellasubordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento dellasomma indicata dal primo giudice, allegando di essere stato ammesso al beneficiodel patrocinio a spese dello Stato, di essere indigente e di convivere con altrifamiliari (madre, padre e due fratelli) in stato di disoccupazione, di riuscire asoddisfare esigenze primarie mediante l’esigua somma percepita dal padre a titolodi reddito di cittadinanza (pag. 10 dell’atto di appello).La Corte di merito, quindi, in adesione al principio richiamato, era tenuta amotivare sulle reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lostesso fosse in grado di effettuare il pagamento, ancorché in misura ridottarispetto alla determinazione del Tribunale, entro il termine fissato.3. La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell'art. 165cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte diappello di Genova. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabilel’affermazione di responsabilità.Così deciso in Roma il 12 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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