CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 38769/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe il tribunale di sorveglianza di Torino accoglieva il reclamo proposto dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Novara, in data 26.3.2020, aveva accolto il reclamo proposto ex art. 35 O.P. da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 bis, 0.P., avverso il rigetto da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] della richiesta del detenuto di potere acquistare un lettore CD e dei CD musicali. Il provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza di Torino, in data 27.10.2020, aveva rigettato il reclamo dell'[OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato annullato con rinvio dalla Prima Sezione Penale di questa Corte, sul presupposto che non vi fosse nell'ordinanza impugnata alcun apprezzamento dell'incidenza dell'acquisto dei supporti musicali sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, che dovrebbero essere successivamente destinate al controllo su tali supporti e sui relativi dispositivi, affidando al giudice del rinvio il compito di colmare l'evidenziata lacuna motivazionale. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Grimaldi, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all'art. 40, d.P.R n. 230 del 2000. 3. Con requisitoria scritta del 12.5.2023 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga accolto, nei sensi di cui in motivazione. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche. Il tribunale di sorveglianza, puntualmente adempiendo al mandato affidatogli nella sentenza di annullamento con rinvio, ha accolto il reclamo dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla base di una meditata considerazione del contenuto della relazione del 9.11.2022, a firma del Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] della casa Circondariale di Novara, in cui si è evidenziato in termini dettagliati come l'autorizzazione del detenuto all'acquisto e alla detenzione nella camera di pernottamento del lettore CD e dei relativi supporti musicali, da un lato, comporterebbe numerosissimi adempimenti per la messa in sicurezza dei beni e per la fruizione quotidiana degli stessi, dall'altro, rappresenta un rischio per l'ordine e la sicurezza interna dell'istituto penitenziario, nonché per l'incolumità dei detenuti, in considerazione della prassi di utilizzare il supporto magnetico "come specchietto per accertarsi dell'assenza del personale penitenziario nei dintorni, onde poter illecitamente comunicare o scambiare oggetti" con gli altri detenuti, "in spregio alle regole e alle esigenze del regime di cui all'art. 41 bis, 0.P." e della possibilità che il CD, venga spezzato e utilizzato come oggetto tagliente, atto a offendere. La predetta relazione, infine, sottolineava anche come gli adempimenti richiesti andrebbero moltiplicati per la totalità dei ristretti nel Reparto 41 bis, "aggravando oltremodo le mansioni del personale di vigilanza, distogliendolo altresì dai propri compiti istituzionali". Sicché non può certo ritenersi manifestamente illogica o contraddittoria la conclusione cui giunge il giudice di merito, secondo cui "l'interesse del detenuto a una scelta personalizzata della musica debba soccombere a fronte degli inesigibili adempimenti da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], in termini di eccessivo e gravoso dispendio di risorse umane, dei rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica nonché delle esigenze sottese al regime differenziato", che sicuramente verrebbero ulteriormente aggravati, rileva il tribunale con logico argomentare, "dall'eventuale accoglimento generalizzato delle richieste di circa 90 detenuti in regime di cui all'art. 41 bis 0.P." Si tratta, peraltro, di una decisione del tutto conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato nella sentenza di annullamento con rinvio, secondo cui in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (cfr. Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Rv. 282213). A fronte di tale limpido argomentare, i rilievi del ricorrente si risolvono in generiche censure volte a sollecitare una diversa valutazione di merito, rispetto a quanto affermato nella relazione di servizio citata, contestando l'affermata inesigibilità degli adempimenti richiesti in caso di autorizzazione all'utilizzazione del lettore CD e dei relativi supporti musicali, non consentita in sede di legittimità. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila