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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26058/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteittrrrt4e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., con la quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di dichiararsi la non esecutività della sentenza di condanna del suo assistito pronunciata dal medesimo Tribunale, per il reato di bancarotta fraudolenta, il 29/11/2013 e divenuta irrevocabile il 23/06/2014.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 15-bis

I. 28 aprile 2014, n.67, 420-quater e 420-quinquies (nella formulazione di detta legge), 171 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

La difesa si duole dell'errata interpretazione da parte del Giudice dell'esecuzione della disciplina di riferimento e in particolare della norma transitoria dettata dall'art. 15-bis della summenzionata legge.

Rileva che, invero, diversamente da quanto assunto da detto Giudice, la normativa applicabile al processo conclusosi con la sentenza di cui si era richiesta la non esecutività era quella sull'assenza introdotta dalla legge n. 67 e non quella della contumacia contenuta nel codice di rito prima della riforma.

Osserva che nel caso in esame: - la sentenza pronunciata il 29/11/2013 era depositata il 10/01/2014; - veniva emesso decreto di irreperibilità in data 4/04/2014, notificato solo in data 7/05/2014, in uno con l'estratto contumaciale, al difensore d'ufficio.

Osserva che essendo entrata in vigore la disciplina sull'assenza il 17 maggio 2015 e quindi prima del passaggio in giudicato della sentenza de qua, a tale data il Tribunale di Milano, che aveva emesso la sentenza, doveva disporre con ordinanza la sospensione del processo, ex art. 420-quater, comma 2, cod. proc. pen. (nella nuova formulazione) e alla scadenza di ogni anno ripetere le ricerche dell'imputato.

Con la conseguenza che quando Mileto, nominato un difensore di fiducia„ veniva a conoscenza dell'esistenza della condanna, verificatane la reperibilità detto Tribunale doveva revocare l'ordinanza di sospensione e disporre la prosecuzione del termine per proporre l'impugnazione della sentenza emessa.

Rileva, a tale riguardo, il difensore che l'art. 15-bis al secondo comma ribadisce un concetto chiarissimo, ossia che la nuova disciplina si applic:a anche a quei processi in cui, pur dichiarata la contumacia dell'imputato, è stato emesso il decreto di irreperibilità, senza alcuna specificazione della fase del procedimento in cui deve trovarsi l'imputato per vedere applicata la nuova disciplina, che pertanto deve estendersi anche alla fase immediatamente postdibattimentale, come nel caso in esame.La difesa osserva che, comunque, non sarebbe regolare la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna.

Invero rileva a tale riguardo che: - la notifica all'estero non si perfezionava, non essendovi relata di notifica intellegibile e comprensibile in italiano o munita di traduzione che consenta di dedurre che la prima raccomandata non è andata a buon fine e non potendosi dire che la dicitura "non reclamé" della seconda raccomandata rappresenti il mancato ritiro del plico da parte dell'imputato; - il Tribunale di Milano non riteneva perfezionata la notifica, tanto da emettere il decreto di irreperibilità dell'imputato e ripetere la notifica presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Il provvedimento impugnato correttamente rileva che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione dell'art. 15 -bis

I. 28 aprile 2014, n.67 è del tutto difforme rispetto a quella invocata nell'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. e ribadita in questa sede.

E', invero, principio consolidato che in tema ch sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, è stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non è stato emesso il decreto di irreperibilità (si veda per tutte Sez. 1, Sentenza n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, Frezza, Rv. 272411).

Detto indirizzo trova fondamento nel dato testuale del citato art. 15 -bis e nei lavori preparatori della norma transitoria introdotta successivamente nella citata legge dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, e corrisponde ad una lettura anticipata da Sez.

U, n. 36848 del 2014, Burba, che conferma la volontà del legislatore di non rendere retroattiva la nuova disciplina, ma applicabile ai soli processi in corso nei quali non sia stata già dichiarata la contumacia e comunque non oltre la decisione di primo grado.

Come correttamente osservato dal Giudice dell'esecuzione, conformemente all'orientamento di questa Corte che muove proprio dal dato testuale della stessa norma transitoria, la pronuncia del dispositivo di primo grado costituisce una linea invalicabile, oltrepassata la quale si applica sempre la disciplina previgente della contumacia.

Posto, quindi, che la condanna in primo grado di Mileto interveniva ben prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, risulta corretta la decisione del TribLinale di Milano che ha disatteso la prospettiva dell'istante, riproposta in questa sede, secondo la quale nella fase immediatamente postdibattimentale del giudizio doveva essere applicata la disciplina di cui agli agli artt. 420 -quater e 420 -quinquies cod. proc. pen.dOn Infondato è anche il secondo rilievo difensivo circa l'irritualità della notifica dell'estratto contumaciale.

Invero, è pacifico - e non è contestato neppure dal difensore - che l'estratto contumaciale della sentenza in parola fu notificato in data 7 maggio 2014, con il rito degli irreperibili, al difensore d'ufficio dell'imputato, dopo avere esperito la notifica con raccomandata presso l'indirizzo tunisino di Mileto, dove lo stesso non veniva rinvenuto, omettendo, altresì, a seguito di apposita ulteriore raccomandata inviata al medesimo indirizzo, di ritirare presso l'ufficio postale l'atto ivi depositato (come emergente dal timbro "non reclamè" apposto sulla raccomandata stessa).

Come correttamente osservato dal Tribunale di Milano quale giudice dell'esecuzione, a fronte del perfezionamento della notifica per compiuta giacenza era ultronea l'adozione della procedura di cui all'art. 159 cod. proc. pen. (si veda per tutte Sez. 5, n. 47542 del 03/10/2016, F., Rv. 268538, secondo cui non può essere dichiarato irreperibile l'imputato, residente o dimorante all'estero in luogo certo, che rifiuti di ricevere la raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'informazione sull'addebito e l'invito ad eleggere o dichiarare domicilio in Italia, o ne ometta il ritiro all'ufficio postale, sicché non occorre procedere allo svolgimento di nuove ricerche e la compiuta giacenza della raccomandata equivale ad effettiva ricezione, con conseguente perfezionamento della procedura di notificazione).

Posto che però - come evidenziato dal provvedimento impugnato - le conseguenze della compiuta giacenza (in Italia o all'estero) e del decreto di irreperibilità sono sotto il profilo delle notifiche successive identiche (notifica mediante consegna al difensore ai sensi rispettivamente degli artt. 169 e 159 cod. proc. pen.) e che lo stesso ricorrente conferma tanto la ricezione dell'atto da parte del difensore d'ufficio illo tempore nominato, quanto l'esattezza dell'indirizzo estero presso il quale fu tentata la notifica, non è dato comprendere - e nemmeno emerge dallo stesso ricorso - in che modo detta sovrabbondanza di notifiche abbia potuto pregiudicare il diritto di Mileto di conoscere l'esito del processo.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, cori conseguente cor danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteittrrrt4e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., con la quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di dichiararsi la non esecutività della sentenza di condanna del suo assistito pronunciata dal medesimo Tribunale, per il reato di bancarotta fraudolenta, il 29/11/2013 e divenuta irrevocabile il 23/06/2014. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 15-bis I. 28 aprile 2014, n.67, 420-quater e 420-quinquies (nella formulazione di detta legge), 171 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La difesa si duole dell'errata interpretazione da parte del Giudice dell'esecuzione della disciplina di riferimento e in particolare della norma transitoria dettata dall'art. 15-bis della summenzionata legge. Rileva che, invero, diversamente da quanto assunto da detto Giudice, la normativa applicabile al processo conclusosi con la sentenza di cui si era richiesta la non esecutività era quella sull'assenza introdotta dalla legge n. 67 e non quella della contumacia contenuta nel codice di rito prima della riforma. Osserva che nel caso in esame: - la sentenza pronunciata il 29/11/2013 era depositata il 10/01/2014; - veniva emesso decreto di irreperibilità in data 4/04/2014, notificato solo in data 7/05/2014, in uno con l'estratto contumaciale, al difensore d'ufficio. Osserva che essendo entrata in vigore la disciplina sull'assenza il 17 maggio 2015 e quindi prima del passaggio in giudicato della sentenza de qua, a tale data il Tribunale di Milano, che aveva emesso la sentenza, doveva disporre con ordinanza la sospensione del processo, ex art. 420-quater, comma 2, cod. proc. pen. (nella nuova formulazione) e alla scadenza di ogni anno ripetere le ricerche dell'imputato. Con la conseguenza che quando Mileto, nominato un difensore di fiducia„ veniva a conoscenza dell'esistenza della condanna, verificatane la reperibilità detto Tribunale doveva revocare l'ordinanza di sospensione e disporre la prosecuzione del termine per proporre l'impugnazione della sentenza emessa. Rileva, a tale riguardo, il difensore che l'art. 15-bis al secondo comma ribadisce un concetto chiarissimo, ossia che la nuova disciplina si applic:a anche a quei processi in cui, pur dichiarata la contumacia dell'imputato, è stato emesso il decreto di irreperibilità, senza alcuna specificazione della fase del procedimento in cui deve trovarsi l'imputato per vedere applicata la nuova disciplina, che pertanto deve estendersi anche alla fase immediatamente postdibattimentale, come nel caso in esame.La difesa osserva che, comunque, non sarebbe regolare la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna. Invero rileva a tale riguardo che: - la notifica all'estero non si perfezionava, non essendovi relata di notifica intellegibile e comprensibile in italiano o munita di traduzione che consenta di dedurre che la prima raccomandata non è andata a buon fine e non potendosi dire che la dicitura "non reclamé" della seconda raccomandata rappresenti il mancato ritiro del plico da parte dell'imputato; - il Tribunale di Milano non riteneva perfezionata la notifica, tanto da emettere il decreto di irreperibilità dell'imputato e ripetere la notifica presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il provvedimento impugnato correttamente rileva che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione dell'art. 15 -bis I. 28 aprile 2014, n.67 è del tutto difforme rispetto a quella invocata nell'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. e ribadita in questa sede. E', invero, principio consolidato che in tema ch sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, è stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non è stato emesso il decreto di irreperibilità (si veda per tutte Sez. 1, Sentenza n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, Frezza, Rv. 272411). Detto indirizzo trova fondamento nel dato testuale del citato art. 15 -bis e nei lavori preparatori della norma transitoria introdotta successivamente nella citata legge dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, e corrisponde ad una lettura anticipata da Sez. U, n. 36848 del 2014, Burba, che conferma la volontà del legislatore di non rendere retroattiva la nuova disciplina, ma applicabile ai soli processi in corso nei quali non sia stata già dichiarata la contumacia e comunque non oltre la decisione di primo grado. Come correttamente osservato dal Giudice dell'esecuzione, conformemente all'orientamento di questa Corte che muove proprio dal dato testuale della stessa norma transitoria, la pronuncia del dispositivo di primo grado costituisce una linea invalicabile, oltrepassata la quale si applica sempre la disciplina previgente della contumacia. Posto, quindi, che la condanna in primo grado di Mileto interveniva ben prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, risulta corretta la decisione del TribLinale di Milano che ha disatteso la prospettiva dell'istante, riproposta in questa sede, secondo la quale nella fase immediatamente postdibattimentale del giudizio doveva essere applicata la disciplina di cui agli agli artt. 420 -quater e 420 -quinquies cod. proc. pen.dOn Infondato è anche il secondo rilievo difensivo circa l'irritualità della notifica dell'estratto contumaciale. Invero, è pacifico - e non è contestato neppure dal difensore - che l'estratto contumaciale della sentenza in parola fu notificato in data 7 maggio 2014, con il rito degli irreperibili, al difensore d'ufficio dell'imputato, dopo avere esperito la notifica con raccomandata presso l'indirizzo tunisino di Mileto, dove lo stesso non veniva rinvenuto, omettendo, altresì, a seguito di apposita ulteriore raccomandata inviata al medesimo indirizzo, di ritirare presso l'ufficio postale l'atto ivi depositato (come emergente dal timbro "non reclamè" apposto sulla raccomandata stessa). Come correttamente osservato dal Tribunale di Milano quale giudice dell'esecuzione, a fronte del perfezionamento della notifica per compiuta giacenza era ultronea l'adozione della procedura di cui all'art. 159 cod. proc. pen. (si veda per tutte Sez. 5, n. 47542 del 03/10/2016, F., Rv. 268538, secondo cui non può essere dichiarato irreperibile l'imputato, residente o dimorante all'estero in luogo certo, che rifiuti di ricevere la raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'informazione sull'addebito e l'invito ad eleggere o dichiarare domicilio in Italia, o ne ometta il ritiro all'ufficio postale, sicché non occorre procedere allo svolgimento di nuove ricerche e la compiuta giacenza della raccomandata equivale ad effettiva ricezione, con conseguente perfezionamento della procedura di notificazione). Posto che però - come evidenziato dal provvedimento impugnato - le conseguenze della compiuta giacenza (in Italia o all'estero) e del decreto di irreperibilità sono sotto il profilo delle notifiche successive identiche (notifica mediante consegna al difensore ai sensi rispettivamente degli artt. 169 e 159 cod. proc. pen.) e che lo stesso ricorrente conferma tanto la ricezione dell'atto da parte del difensore d'ufficio illo tempore nominato, quanto l'esattezza dell'indirizzo estero presso il quale fu tentata la notifica, non è dato comprendere - e nemmeno emerge dallo stesso ricorso - in che modo detta sovrabbondanza di notifiche abbia potuto pregiudicare il diritto di Mileto di conoscere l'esito del processo. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, cori conseguente cor danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa
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