CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 36839/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione di una delle condotte di appropriazione indebita aggravata ascritte all'imputato e, per l'effetto, rideterminava il trattamento sanzionatorio, confermando le statuizioni civili; letta la memoria depositata dal patrono della parte civile [OSCURATO:PERSONA] con richiesta di liquidazione delle spese del grado; rilevato che il primo motivo è reiterativo di censure in punto di dolo che la Corte territoriale ha congruamente scrutinato a pag. 6, dando conto delle ragioni alla base della reiezione con argomenti esaustivi e giuridicamente corretti; la difesa esprime mero dissenso rispetto alla motivazione rassegnata con ampie incursioni nel merito, sollecitando per tal via una rivalutazione delle fonti probatorie preclusa in questa sede a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e frizioni logiche; considerato che il secondo motivo concernente la ritualità della querela relativa alla cessione a terzi dell'escavatore noleggiato da [OSCURATO:PERSONA] è aspecifico, avendo la Corte di merito a pag. 7 chiarito che la vendita del bene fu comunicata dal curatore fallimentare alla società solo in data 27/5/2019, assunto che la difesa contesta sulla base di generiche e parziali dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], insuscettibili di dar conto in termini certi di un'anteriore e circostanziata informativa alla società in ordine alla dismissione del mezzo, suscettibile di provare la già intervenuta interversio possessionis; rilevato che il terzo motivo non è sostenuto dal necessario interesse alla pronunzia: la difesa lamenta, infatti, la mancata assunzione di prova decisiva, in particolare di una perizia estimativa in ordine al valore dei beni, indispensabile a sostanziare la contestata aggravante ex art. 61 n. 7 cod.pen. ritenuta in relazione ai beni sub 1); nondimeno detta aggravante è stata ritenuta subvalente dal primo giudice che ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sicché la circostanza non ha esplicato alcun effetto sulla dosimetria della pena e il ricorrente non ha spiegato l'interesse concreto ed attuale alla deduzione; ritenuto che le conclusive censure in ordine alle provvisionali accordate non possono trovare ingresso in questa sede alla luce del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per 34k- sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D., Rv. 263486-01); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che, inoltre, all'imputato fanno carico le spese di assistenza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nell'odierno grado, liquidate come da dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]