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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 38720/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 3644/22 in data 31/01/2023 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano che, in data 26/01/2022, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di truffa commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare: -primo motivo: sopravvenuta estinzione del reato per remissione di querela ed accettazione della stessa, con conseguente obbligatorietà di pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.; -secondo motivo: mancato accoglimento delle doglianze proposte in sede di gravame d'appello; -terzo motivo: mancata concessione da parte della Corte territoriale del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Risulta dagli atti che in data 27/03/2023, avanti ai Carabinieri della Stazione di Peschiera del Garda, il querelante ha rimesso la querela sporta in data 02/12/2016 che aveva dato origine al presente procedimento ed il querelato, tramite procuratore speciale, accettava la remissione.

Nessun accordo particolare interveniva tra le parti in ordine alle spese di remissione.

2. È da ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine (ovvero, anche al fine) di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584).

3. La verificata sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità impone, in accoglimento del primo assorbente motivo di ricorso, l'immediata pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela, con spese a carico dell'imputato non risultando un diverso accordo tra remittente ed accettante.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 3644/22 in data 31/01/2023 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano che, in data 26/01/2022, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di truffa commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare: -primo motivo: sopravvenuta estinzione del reato per remissione di querela ed accettazione della stessa, con conseguente obbligatorietà di pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.; -secondo motivo: mancato accoglimento delle doglianze proposte in sede di gravame d'appello; -terzo motivo: mancata concessione da parte della Corte territoriale del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Risulta dagli atti che in data 27/03/2023, avanti ai Carabinieri della Stazione di Peschiera del Garda, il querelante ha rimesso la querela sporta in data 02/12/2016 che aveva dato origine al presente procedimento ed il querelato, tramite procuratore speciale, accettava la remissione. Nessun accordo particolare interveniva tra le parti in ordine alle spese di remissione. 2. È da ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine (ovvero, anche al fine) di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584). 3. La verificata sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità impone, in accoglimento del primo assorbente motivo di ricorso, l'immediata pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela, con spese a carico dell'imputato non risultando un diverso accordo tra remittente ed accettante. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in
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