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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21797/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /T\ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in . data 09/02/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di UDINE, in data 02/12/2020, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione a vari reati di cui all art. 640 CP ed al reato di intermediazione finanziaria.

Il ricorso è inammissibile.

Quanto alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, se ne deve rilevare la genericità non essendo state messo in luce il carattere decisivo ai fini delle statuizioni adottate.

Le questioni processuali di inutilizzabilità delle prove, di natura non patologica, sono superate dalla scelta dell'imputato di accedere al giudizio abbreviato, avendo anc,Ke optato per tale rito nonostante la decisione non ammissiva della condizione, circostanza della quale non può più dolersi.

Nel negare la responsabilità propria il ricorrente non tiene conto delle precisazioni effettuate dalla sentenza impugnata con il richiamo alle indagini tecniche rivelative della falsità delle polizze, corroborate dalla testimonianza Benedetti e dai documenti acquisiti, dimostrativi che egli aveva effettivamente svolto attività di intermediazione creditizia e non di mera segnalazione, così integrandosi le fattispecie di reato contestate.

La motivazione è congrua anche con riferimento al diniego delle circostanza attenuanti generiche, a fronte di precedenti penali e di quella del risarcimento del danno in quanto non provato e comunque non integrale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /T\ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in . data 09/02/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di UDINE, in data 02/12/2020, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione a vari reati di cui all art. 640 CP ed al reato di intermediazione finanziaria. Il ricorso è inammissibile. Quanto alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, se ne deve rilevare la genericità non essendo state messo in luce il carattere decisivo ai fini delle statuizioni adottate. Le questioni processuali di inutilizzabilità delle prove, di natura non patologica, sono superate dalla scelta dell'imputato di accedere al giudizio abbreviato, avendo anc,Ke optato per tale rito nonostante la decisione non ammissiva della condizione, circostanza della quale non può più dolersi. Nel negare la responsabilità propria il ricorrente non tiene conto delle precisazioni effettuate dalla sentenza impugnata con il richiamo alle indagini tecniche rivelative della falsità delle polizze, corroborate dalla testimonianza Benedetti e dai documenti acquisiti, dimostrativi che egli aveva effettivamente svolto attività di intermediazione creditizia e non di mera segnalazione, così integrandosi le fattispecie di reato contestate. La motivazione è congrua anche con riferimento al diniego delle circostanza attenuanti generiche, a fronte di precedenti penali e di quella del risarcimento del danno in quanto non provato e comunque non integrale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 21797/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris