CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 dicembre 2021
Cassazione n. 30751/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3440/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Elce e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, n. 1014/2021, pubblicata il 16 settembre 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l'Asl di Brindisi ha depositato controricorso — notificato il 27/12/2021 — avverso il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza n. 1014/2021 della Corte d'appello di Lecce; l'iscrizione a ruolo è avvenuta in base a certificato della [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte attestante che il ricorso (che dalla copia esibita risultava notificato il 15/11/2021) non risultava iscritto a ruolo nel periodo compreso fra il 15/11/2021 e il 9/2/2022; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alla parte unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; considerato che: la controricorrente ha assolto l'onere di allegare il ricorso ad essa notificato (cfr. Cass. Sez. U. del 07/07/1988, n. 4500; Cass.17/05/2011, n. 10810) e il mancato deposito del ricorso presso la Cancelleria della Corte risulta comprovato dalla certificazione in atti; va dunque dichiarata l'improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art.369 cod. proc. civ., con liquidazione delle spese di lite in favore della controricorrente; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto (v. Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020), a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così