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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13084/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza depositata il 1^ febbraio 2022 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere dal 25.01.2018 al 24.09.2019, impostagli nella ritenuta ricorrerza del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso riconducibile al clan Spada, fornendo supporto per inviare somme periodiche per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (vertice dell'omonima organizzazione), per il quale è stato assolto con sentenza della Corte di Assise di Roma.

L'istante fu tratto in arresto a seguito di ordinanza custodiale emessa dal GIP del Tribunale di Roma in data 28.01.2018 in ragione di intercettazioni ambientali relative a conversazioni svoltesi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 02/12/2016, ed una successiva, svoltasi in data 01/12/2016, tra [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso Sassi.

Dalle stesse emerge il ruolo assunto dal Sassi (individuato in atti con il soprannome di "Alaschino") quale intermediario per la consegna di somme di denaro destinate al Fasciani).

2. La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di riconoscimento del beneficio invocato, ravvisando nei citati elementi la composizione di un comportamento equivoco, suscettibile di dar luogo alla emissione del provvedimento cautelare.

A fronte dell'indicato compendio delle captazioni, si imputa altresì al Sassi di aver fornito in sede di interrogatorio una "versione dei fatti contraddistinta da incertezze e ripensamenti" in ordine alla indicata ragione di liberalità dei versamenti periodici di somme di denaro al Mazziotti, tale da rafforzare l'erroneo convincimento dell'autorità procedente in ordine alla legittimità ed opportunità della misura.

3. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, con un unico motivo di doglianza, in cui deduce il vizio di inosservanza e erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p., oltre che la carenza della motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza della condotta del ricorrente ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

In particolare, si critica l'iter logico-giuridico in forza del quale la Corte territoriale ha qualificato come condotta quantomeno gravemente colposa l'aver la ricorrente contribuito con dolo o colpa grave a sostenere l'applicazione della misura cautelare detentiva, non confrontandosi con il dato processuale, pur riportato nell'ordinanza impugnata, rilevandosi dalla sentenza di assoluzione che in ordine al reato associativo contestato gli indizi raccolti a suo carico "sono scarni ed equivoci" e quanto emerge dalle intercettazioni è "di scarsa pregnanza, mentre Sassi è pressochè assente dalle conversazioni".

Contesta altresì la difesa che le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio a chiarimento dei rapporti con il Fasciani possano costituire un comportamento gravemente colposo o doloso valutabile nel determinismo dell'erroneo convincimento in ordine i presupposti per l'applicazione della misura cautelare.

3. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il Procuratore Generale, con articolata requisitoria scritta, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Come illustrato brevemente in premessa, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della grave colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo per l'ingiusta deduzione subita per la condotta processuale gravemente imprudente della ricorrente, tale da rafforzare l'erroneo convincimento in ordine alla legittimità ed opportunità della misura, sulla base: - del compendio intercettivo relativo a conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al possibile ruolo assunto dal ricorrente per la consegna di somme di denaro da erogare a [OSCURATO:PERSONA], convivente della figlia del Fasciani (all'epoca ristretto in regime speciale ex art. 41bis ord. pen.) e ad una sola conversazione che vede quale interlocutore diretto il Sassi, in cui questi, esprime rammarico per la situazione detentiva del Fasciani; - delle dichiarazioni, definite di incerto tenore, rese dal Sassi in sede di interrogatorio in cui lo stesso ha giustificato in un motivo di liberalità la dazione periodica di modeste somme di denaro al Mazziotti.

2.1. E' noto che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/20:.4, Maltese, Rv. 259082-01).La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'evertuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri).

L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione.

Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep. 16/03/2015, Rv. 262957).

Condotte rilevanti ai fini della esclusione della riparazione sono quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.

E', in particolare, suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547).

Si è altresì affermato che nei reati contestati in concorso o per partecipazione ad associazioni criminali vengono particolarmente in rilievo atteggiamenti che si prestano, sul piano logico, ad essere percepiti come manifestazioni di contiguità con l'attività criminale altrui (Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010 Rv. 249237 - 01; Sez. 4 n. 4159/2009; si veda pure Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475 - 01: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purchè siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate").

3. Ebbene, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, offrendo adeguata giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, laddove trae dal citato quadro indiziario disegnato dalla sentenza di merito profili di colpa extraprocessuali riconducibili alla categoria della connivenza, contiguità o compiacenza, in capo al ricorrente, sinergica alla detenzione cautelare.

In particolare, dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate e dalle stesse dichiarazioni rese dal Sassi, emerge una fitta rete di rapporti e frequentazioni con esponenti di spicco del sodalizio criminoso e la partecipazione diretta alla consegna di somme di denaro, non smentita dalla sentenza di merito, idonei, secondo una valutazione ex ante, all'adozione della misura cautelare a carico del ricorrente, in quanto suscettibili di ingenerare nell'Autorità procedente il ragionevole convincimento del suo coinvolgimento nell'associazione.

3.1. Il giudice della riparazione, pur dando atto che la Corte di Assise di Roma ha ritenuto "scarni ed equivoci gli indizi raccolti", tali da fondare la decisione di assoluzione, ha tuttavia valorizzato il comportamento tenuto dal Sassi, in relazione ai rapporti e i contatti intessuti con soggetti contigui alla associazione criminale, sopra ricostruiti, ed alla diretta dazione periodica di somme di denaro destinate a [OSCURATO:PERSONA], personaggio di spicco del clan, ristretto in regime trattamentale differenziato, per le cui sorti aveva espresso preoccupazione ("sto a pensà all'amichetto mio, me rode il culo che non lo vedo in giro ...che storia de merda").

Tali elementi, non esclusi dalla decisione di assoluzione, sono stati coerentemente valutati dal giudice della riparazione - in uno con il comportamento contradditorio tenuto in sede di interrogatorio, per "incertezze e ripensamenti" circa le ragioni delle periodiche dazioni di denaro al Mazziotti - come espressivi dell'esistenza di "un certo legame con il boss sottoposto al regime di "carcere duro —.

4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non anche alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n.41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non massimata; si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis rnutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez.

U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277152).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza depositata il 1^ febbraio 2022 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere dal 25.01.2018 al 24.09.2019, impostagli nella ritenuta ricorrerza del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso riconducibile al clan Spada, fornendo supporto per inviare somme periodiche per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (vertice dell'omonima organizzazione), per il quale è stato assolto con sentenza della Corte di Assise di Roma. L'istante fu tratto in arresto a seguito di ordinanza custodiale emessa dal GIP del Tribunale di Roma in data 28.01.2018 in ragione di intercettazioni ambientali relative a conversazioni svoltesi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 02/12/2016, ed una successiva, svoltasi in data 01/12/2016, tra [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso Sassi. Dalle stesse emerge il ruolo assunto dal Sassi (individuato in atti con il soprannome di "Alaschino") quale intermediario per la consegna di somme di denaro destinate al Fasciani). 2. La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di riconoscimento del beneficio invocato, ravvisando nei citati elementi la composizione di un comportamento equivoco, suscettibile di dar luogo alla emissione del provvedimento cautelare. A fronte dell'indicato compendio delle captazioni, si imputa altresì al Sassi di aver fornito in sede di interrogatorio una "versione dei fatti contraddistinta da incertezze e ripensamenti" in ordine alla indicata ragione di liberalità dei versamenti periodici di somme di denaro al Mazziotti, tale da rafforzare l'erroneo convincimento dell'autorità procedente in ordine alla legittimità ed opportunità della misura. 3. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, con un unico motivo di doglianza, in cui deduce il vizio di inosservanza e erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p., oltre che la carenza della motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza della condotta del ricorrente ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. In particolare, si critica l'iter logico-giuridico in forza del quale la Corte territoriale ha qualificato come condotta quantomeno gravemente colposa l'aver la ricorrente contribuito con dolo o colpa grave a sostenere l'applicazione della misura cautelare detentiva, non confrontandosi con il dato processuale, pur riportato nell'ordinanza impugnata, rilevandosi dalla sentenza di assoluzione che in ordine al reato associativo contestato gli indizi raccolti a suo carico "sono scarni ed equivoci" e quanto emerge dalle intercettazioni è "di scarsa pregnanza, mentre Sassi è pressochè assente dalle conversazioni". Contesta altresì la difesa che le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio a chiarimento dei rapporti con il Fasciani possano costituire un comportamento gravemente colposo o doloso valutabile nel determinismo dell'erroneo convincimento in ordine i presupposti per l'applicazione della misura cautelare. 3. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Procuratore Generale, con articolata requisitoria scritta, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Come illustrato brevemente in premessa, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della grave colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo per l'ingiusta deduzione subita per la condotta processuale gravemente imprudente della ricorrente, tale da rafforzare l'erroneo convincimento in ordine alla legittimità ed opportunità della misura, sulla base: - del compendio intercettivo relativo a conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al possibile ruolo assunto dal ricorrente per la consegna di somme di denaro da erogare a [OSCURATO:PERSONA], convivente della figlia del Fasciani (all'epoca ristretto in regime speciale ex art. 41bis ord. pen.) e ad una sola conversazione che vede quale interlocutore diretto il Sassi, in cui questi, esprime rammarico per la situazione detentiva del Fasciani; - delle dichiarazioni, definite di incerto tenore, rese dal Sassi in sede di interrogatorio in cui lo stesso ha giustificato in un motivo di liberalità la dazione periodica di modeste somme di denaro al Mazziotti. 2.1. E' noto che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/20:.4, Maltese, Rv. 259082-01).La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'evertuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep. 16/03/2015, Rv. 262957). Condotte rilevanti ai fini della esclusione della riparazione sono quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. E', in particolare, suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). Si è altresì affermato che nei reati contestati in concorso o per partecipazione ad associazioni criminali vengono particolarmente in rilievo atteggiamenti che si prestano, sul piano logico, ad essere percepiti come manifestazioni di contiguità con l'attività criminale altrui (Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010 Rv. 249237 - 01; Sez. 4 n. 4159/2009; si veda pure Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475 - 01: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purchè siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate"). 3. Ebbene, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, offrendo adeguata giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, laddove trae dal citato quadro indiziario disegnato dalla sentenza di merito profili di colpa extraprocessuali riconducibili alla categoria della connivenza, contiguità o compiacenza, in capo al ricorrente, sinergica alla detenzione cautelare. In particolare, dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate e dalle stesse dichiarazioni rese dal Sassi, emerge una fitta rete di rapporti e frequentazioni con esponenti di spicco del sodalizio criminoso e la partecipazione diretta alla consegna di somme di denaro, non smentita dalla sentenza di merito, idonei, secondo una valutazione ex ante, all'adozione della misura cautelare a carico del ricorrente, in quanto suscettibili di ingenerare nell'Autorità procedente il ragionevole convincimento del suo coinvolgimento nell'associazione. 3.1. Il giudice della riparazione, pur dando atto che la Corte di Assise di Roma ha ritenuto "scarni ed equivoci gli indizi raccolti", tali da fondare la decisione di assoluzione, ha tuttavia valorizzato il comportamento tenuto dal Sassi, in relazione ai rapporti e i contatti intessuti con soggetti contigui alla associazione criminale, sopra ricostruiti, ed alla diretta dazione periodica di somme di denaro destinate a [OSCURATO:PERSONA], personaggio di spicco del clan, ristretto in regime trattamentale differenziato, per le cui sorti aveva espresso preoccupazione ("sto a pensà all'amichetto mio, me rode il culo che non lo vedo in giro ...che storia de merda"). Tali elementi, non esclusi dalla decisione di assoluzione, sono stati coerentemente valutati dal giudice della riparazione - in uno con il comportamento contradditorio tenuto in sede di interrogatorio, per "incertezze e ripensamenti" circa le ragioni delle periodiche dazioni di denaro al Mazziotti - come espressivi dell'esistenza di "un certo legame con il boss sottoposto al regime di "carcere duro —. 4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non anche alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n.41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non massimata; si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis rnutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277152). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
Sentenza Cassazione n. 13084/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris