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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22066/2026

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so la sentenza del 08/05/2025 della Corte di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che siè riportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Milano, con la sentenza dell’8 maggio 2025 inepigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 26 ottobre 2023 dalTribunale di Milano, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di favoreggiamentopersonale previsto dagli artt. 110, 81, secondo comma, e 378, primo comma,cod. pen., ascritto al capo 28) della imputazione, limitatamente alla condotta diinstallazione del doppio fondo nell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] in uso ad AntonioBarbaro e [OSCURATO:PERSONA], per non aver commesso il fatto; ha confermato lasentenza del Tribunale nella parte in cui ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per ilreato di favoreggiamento personale in relazione alla condotta di messa adisposizione dei [OSCURATO:PERSONA] dell’officina da lui gestita sia per la riparazione del vanodoppio fondo sia per la bonifica dell’autovettura da microspie; ha ridotto la penainflitta a [OSCURATO:PERSONA] a mesi dieci di reclusione.

Ha riqualificato i reati di cuiai capi 9), 10) e 11) contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 73,comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 30, e, riconosciute le attenuanti genericheprevalenti sulla contestata aggravante, ha ridotto la pena inflittale ad anni tre emesi otto di reclusione ed euro 22.000,00 di multa; ha confermato nel resto lasentenza impugnata.2.

Con la sentenza pronunciata il 26 ottobre 2023 il Tribunale di Milanoaveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti al capo 28)della imputazione e, con la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena dianni uno di reclusione; aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reatia lei ascritti ai capi 2), 9), 10) e 11) della imputazione e, concesse le attenuantigeneriche equivalenti alla contestata aggravante, riconosciuto il vincolo dellacontinuazione, con la diminuente del rito, l’aveva condannata alla pena di anniquattro e mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa; aveva assolto MariaLoreta [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lei ascritto al capo 1) della rubrica per non avercommesso il fatto.3.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato adun unico, articolato, motivo di ricorso con il quale lamenta vizio di motivazione,ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Si duole, anzitutto, della manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione laddove, da un lato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla condotta diinstallazione del doppio fondo, munito di congegno per il trasporto distupefacente, nell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA] e RoccoBarbaro, per mancanza di prova della sua realizzazione ad opera dell’imputato;dall’altro, ha ritenuto che la messa a disposizione da parte dell’imputato di unappoggio logistico e della propria manodopera in favore dei [OSCURATO:PERSONA] «sarebbedimostrato dal luogo della riparazione, dal fatto che la carrozzeria era gestitadall’appellante e dalla sua presenza attiva nella successiva fase di bonificadell’autovettura».

Lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata non abbiaindicato gli elementi in base ai quali ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse ilgestore dell’officina, mentre [OSCURATO:PERSONA] era un dipendente dell’officina e perquesto presente sul posto di lavoroSi duole, altresì, del travisamento della prova nella parte in cui la sentenzaimpugnata afferma che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso parte attiva allasuccessiva fase di bonifica dell’autovettura, argomentando da conversazioniintercettate (richiamate a pag. 7 della sentenza) relative a fatti non oggetto delpresente procedimento.Si duole, infine, della mancanza di motivazione in ordine alle dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di non conoscere [OSCURATO:PERSONA].4.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorsoper cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,articolando tre motivi di ricorso.4.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge esegnatamente erronea applicazione dell’art. 110 cod. pen., ex art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen., nonché, contestualmente, mancanza di motivazionein ordine alle doglianze difensive relative alla qualificazione dei fatti comeconnivenza non punibile, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Sostiene che le condotte ascritte nei capi di imputazione erano meramentepassive, in quanto [OSCURATO:PERSONA] rimaneva a bordo dell’autovetturacondotta dal marito [OSCURATO:PERSONA] e si limitava a fornire indicazioni stradali almarito, ma non lo coadiuvava nelle consegne della sostanza stupefacente, tantoche era stata assolta dal reato associativo ascritto al capo 1) perché non avevafornito alcun contributo significativo al funzionamento dell’apparatoorganizzativo.

Sostiene che le condotte della ricorrente – consistite nella merapresenza sull’auto del soggetto che effettuava le consegne della sostanzastupefacente – non risultavano riconducibili al paradigma concorsuale ex art. 110cod. pen., difettando l’efficacia eziologica – anche solo agevolatrice – allarealizzazione del fatto.Richiama giurisprudenza di legittimità in tema di detenzione di sostanzestupefacenti, in ordine alla distinzione tra connivenza non punibile e concorso nelreato commesso da altro soggetto.4.2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge, exart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché, contestualmente, vizio dimotivazione in relazione alla mancata concessione della attenuante di cui all’art.114 cod. pen., ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Lamenta che il ruolo della ricorrente era marginale in quanto non avevaapportato contributi attivi e significativi alla commissione dei fatti, in particolarenon aveva mai consegnato sostanze stupefacenti, non aveva pianificato gliincontri con gli acquirenti, non aveva preso parte alle trattative per il traffico disostanze stupefacenti e non si era mai adoperata per assicurare le sommeconseguenti alle cessioni.4.3 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta eccessività degli aumenti dipena per i reati posti in continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. inrelazione ai capi 9), 10) e 11) della imputazione e mancanza di motivazione inordine agli aumenti di pena, nonché disparità di trattamento sanzionatorio degliaumenti di pena per i reati posti in continuazione rispetto ai coimputati AntonioBarbaro e [OSCURATO:PERSONA] giudicati separatamente, ex art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen.5.

Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], si èriportato alla requisitoria scritta, tempestivamente depositata, e ha conclusochiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.2.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché affetto da genericitàper aspecificità “estrinseca” e perché proposto per motivi non consentiti.Il ricorrente ripropone in sede di legittimità il primo motivo dell’atto diappello con il quale aveva impugnato il giudizio di responsabilità, con riferimentoalla bonifica dell’autovettura, sostenendo che mancava la prova che [OSCURATO:PERSONA] DeGiorgio avesse materialmente partecipato alla rimozione di microspie nellaconsapevolezza di prestare aiuto a soggetti dediti ad attività criminali.Sul punto dalla sentenza del Tribunale risulta:- che nel corso delle indagini era emersa la "[OSCURATO:PERSONA]" di Rho cuiera associata l'utenza telefonica 349-8901662 intestata a [OSCURATO:PERSONA](nei confronti del quale era stata poi pronunciata sentenza di estinzione del reatoper morte del reo); si trattava di una ditta individuale con legale rappresentantePompilica [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA];- che nel mese di dicembre 2019 l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targataEF*784*WJ, utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per le consegne didroga e dotata di un doppiofondo per occultare lo stupefacente, avevapresentato un malfunzionamento del congegno elettronico di apertura deldoppiofondo;- che, al fine di ripristinare il funzionamento dell'impianto, il 18 dicembre2019, [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] si erano rivolti ad un elettrautodi fiducia fatto intervenire all'interno della carrozzeria "[OSCURATO:PERSONA]" gestita da duesoggetti pregiudicati di origine calabrese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- che questi ultimi, unitamente ad un altro soggetto (non identificato)specializzato in impianti elettrici, la sera dell'8 ed il successivo 9 gennaio 2020,per conto dei [OSCURATO:PERSONA] si erano adoperati anche al fine di rinvenire l'impianto diregistrazione installato dagli operatori di p.g. all'interno dell'autovetturaGiulietta, come emergeva dalle intercettazioni ambientali captate in auto primache venisse scoperta la microspia.

In particolare, il 18 dicembre 2019, laGiulietta veniva localizzata nei pressi della "[OSCURATO:PERSONA]"; le conversazioniintercettate in quel frangente, riprendevano la fase in cui era in corso la verificadel funzionamento del congegno.

Proprio in questo momento [OSCURATO:PERSONA] di fare un controllo più approfondito dell'autovettura al fine di ricercareeventuali microspie apposte dalle FF.OO. ("mi puoi dare un’occhiata se... se c'èqualche brutto'');- che, al momento, l'elettrauto non era riuscito a rilevare la presenzadell'impianto di registrazione affermando, però, che era necessario un controllopiù approfondito e rimandando le operazioni in occasione del ripristino deldoppiofondo, programmato per il successivo mese di gennaio 2020 (''io ti direiche quando vieni a gennaio te la guardo tutta, poi se c'è una roba che ènascosta, qua non vedo niente di collegato però ...".);- che il giorno 8 gennaio 2020, dunque, [OSCURATO:PERSONA] riportava la Giuliettanell'officina di Rho.

La stessa sera iniziava la preliminare bonifica che conducevaal rinvenimento, da parte dell'elettrauto, di qualche cavo o meccanismo che nonricordavano (''questo qua non c'era l'altra volta"); gli intervenuti decidevano dicompletare l'opera la mattina seguente;- che la mattina del 9 gennaio 2020 all'interno della carrozzeriariprendevano le operazioni e l'impianto di registrazione installato all'interno dellaGiulietta offriva gli ultimi elementi investigativi prima di essere rinvenuto edefinitivamente estromesso.

Dunque, la prima conversazione consentiva diappurare la presenza dell'elettrauto insieme a [OSCURATO:PERSONA], checommentava con l'elettrauto la caratura criminale dei soggetti per cui stavanolavorando ("a te ti metteranno come il meccanico della 'ndrangheta" dicevaPasquale [OSCURATO:PERSONA] all’elettrauto);- che durante le attività di bonifica interveniva anche [OSCURATO:PERSONA], ilquale affermava la necessità di far intervenire un esperto di nome Gianniindicato come una persona in grado di individuare l'impianto di registrazione,perché, a dire di [OSCURATO:PERSONA], era un installatore di impianti investigativi perconto delle forze di polizia ("niente bisogna chiamare Gianni così ci dice cos'è inmodo diretto perché lui le va a montare per ...”);- che nella circostanza [OSCURATO:PERSONA] affermava anche che non era il suoprimo intervento teso a rinvenire gli strumenti investigativi (“ad uno glielo hanno- che, trovata la microspia, i [OSCURATO:PERSONA] si guardavano bene dall'avvisareRocco [OSCURATO:PERSONA] tramite telefono cellulare; infatti, sull'utenza in uso allo stessonon risultavano contatti riconducibili alla carrozzeria di Rho, per cui sicuramentel'informazione era arrivata a destinazione attraverso mezzi alternativi dicomunicazione;- che il rinvenimento del dispositivo determinava i [OSCURATO:PERSONA] ad estendere leoperazioni di bonifica anche sull'altra autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg.

EB*562*PN e,per tale operazione, si affidavano ad un altro soggetto non identificato, in gradodi appurare la presenza di microspie attraverso un rilevatore di ondeelettromagnetiche.Ciò premesso il G.i.p. riteneva integrato il delitto di favoreggiamentocontestato, osservando che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consapevolidella caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], li avevano aiutatiad eludere le investigazioni in atto, perché, su esplicita richiesta di costoro, dopouna accurata bonifica della autovettura, avevano rinvenuto l'impianto diregistrazione che consentiva l'intercettazione ambientale.La Corte territoriale – dopo aver osservato che, con riferimento allacontestata condotta di installazione all'interno dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA],targata [OSCURATO:TARGA], di un doppiofondo munito di congegno elettronico per iltrasporto dello stupefacente, non era stata raggiunta la prova della suarealizzazione ad opera dell'imputato, in assenza di elementi a lui riconducibili, eche pertanto l'imputato doveva essere assolto dalla condotta di installazionedel doppio fondo per non aver commesso il fatto – ha osservato che leemergenze probatorie - intercettazioni e servizio di o.c.p. – dimostravano chel'imputato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], aveva messo l'officina da luigestita a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia per la riparazionedel vano doppiofondo, sia per la bonifica dell'autovettura poi effettuata nei giorni8 e 9 gennaio 2020.Richiamata la giurisprudenza di legittimità in ordine agli elementi costitutividel reato di favoreggiamento personale, la Corte di appello osservava:- che la condotta di favoreggiamento dell'imputato era consistita in unageneralizzata, preventiva e continuativa messa a disposizione dell’officina (nellaspecie, mediante appoggi logistici - la carrozzeria – e la fornitura di manodoperapropria e di terzi per la bonifica da microspie) volta ad eludere le ricerchedell'autorità giudiziaria;- che le captazioni ambientali del 18 dicembre 2019, rivelavano che AntonioBarbaro e [OSCURATO:PERSONA] erano presenti presso la carrozzeria "[OSCURATO:PERSONA]", gestitadall’imputato e da [OSCURATO:PERSONA], con lo scopo di ripristinare ilfunzionamento dell'impianto relativo al doppiofondo installato nell'autovettura.Tale necessità emergeva chiaramente dalle conversazioni captate tra l'elettrauto(uomo 2) che materialmente si era occupato di eseguire i lavori all'interno dellacarrozzeria e che smontava una parte dell'auto e poi discuteva con i Barbarodella necessità di effettuare una riparazione di un meccanismo che dovevaazionarsi con un magnete o un interruttore e che - come richiedevano i Barbaronon si doveva vedere dall'esterno (progressivi n. 1092 e 1093 del 18/12/2019);- che, in questa occasione, entrambi i [OSCURATO:PERSONA] manifestavano la volontà dieseguire anche una bonifica dell'autovettura, temendo la presenza di microspie(''mi puoi dare un'occhiata se c'è qualche brutto"...

"eh qualche brutto male?"),verosimilmente in ragione del fatto che pochi giorni prima il suocero di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], aveva rinvenuto una microspia all'interno della suaautovettura (pag. 63 sentenza impugnata), e l'elettrauto rimandava la verifica almomento in cui avrebbe effettuato la riparazione (''quando rifacciamo l'impiantotutti questi fili te li elimino e vediamo se c'è qualcos'altro attaccato");- che la sera dell'8 gennaio 2020, quando i [OSCURATO:PERSONA] riportavano l'auto allacarrozzeria come stabilito il 18 dicembre, [OSCURATO:PERSONA] era presente mentreveniva esaminata l'autovettura e venivano rinvenuti dei cavi o comunque deglielementi sospetti e non notati in precedenza: nel corso del servizio diosservazione, infatti, i militari appostati nelle adiacenze dell'officina avevanomodo di notare che, al termine delle operazioni, l'autovettura di proprietà di LucaDe [OSCURATO:PERSONA] si allontanava dalla carrozzeria con alla guida [OSCURATO:PERSONA] e, abordo, altri due soggetti non meglio identificati;- che [OSCURATO:PERSONA] era presente anche il giorno successivo, il 9 gennaio2020, in cui veniva rinvenuto ed eliminato il dispositivo per l'intercettazioneambientale: egli partecipava alle operazioni insieme all'elettrauto, comeemergeva dalle intercettazioni ambientali captate dalle ore 12:11 in poi fino almomento di rimozione del congegno;- che nella c.n.r. della Guardia di Finanza di Pavia del 24.05.2021 in atti(pag. 391) era riportato per intero il colloquio citato in estratto nella sentenza eveniva dato atto della presenza di [OSCURATO:PERSONA] sia la sera dell'8 gennaio(come accertato dal servizio di o.c.p.), sia la mattina seguente, quando venivaintercettato mentre dialogava con l'elettrauto dalle ore 12:11 (progr. 3100);- che l’identificazione nell’odierno ricorrente della persona presente allaconversazione emergeva, con chiarezza, dal riferimento alla verifica sull'autoiniziata la sera precedente, in cui era stato individuato il dispositivo sospetto([OSCURATO:PERSONA]: "si ieri sera me lo stava dicendo lui che questo qui non c'era ...devochiamare Gianni");- che il tenore della conversazione, intercorsa con l'elettrauto e con PasqualeDe [OSCURATO:PERSONA], in cui [OSCURATO:PERSONA] era indicato col nome di battesimo [OSCURATO:PERSONA], eraestremamente chiaro e non lasciava dubbi su ciò che gli interlocutori stavanocercando;- che poco dopo veniva, infatti, definitivamente accertata dall'elettrauto lapresenza dell'impianto di registrazione all'interno della [OSCURATO:PERSONA] («[…] minchia lohanno fatto bene il sistema...»: progr. 3106 del 09/01/2020 ore 12:44:22);- che, pertanto, sia il luogo della riparazione - la carrozzeria gestitada [OSCURATO:PERSONA] - sia la presenza attiva di quest'ultimo unitamente all'altrogestore [OSCURATO:PERSONA] e all'elettrauto Dario nella successiva fase di bonificadell'autovettura, dimostravano la messa a disposizione da parte dell'imputato diun appoggio logistico e della propria manodopera in favore dei [OSCURATO:PERSONA] pereffettuare le necessarie riparazioni e bonifiche dell'autovettura utilizzata daquesti ultimi per i traffici di sostanza stupefacente.Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni svoltenella sentenza della Corte di appello e nella sentenza del Tribunale, chetrattandosi di “doppia conforme" di affermazione di responsabilità vanno lettecome un tutt'uno, e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corteterritoriale con motivazione congrua e non illogica, e quindi insindacabile in sededi legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.Per altro verso, il ricorrente chiede una nuova valutazione delle risultanzeacquisite da contrapporre a quella concordemente effettuata dai giudici di meritolegge.

Ed invero, le doglianze del ricorrente – relative alla gestione dellacarrozzeria ove era stata effettuata la riparazione dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] uso ai [OSCURATO:PERSONA], alla presenza attiva del ricorrente nella successiva fase dibonifica dell’autovettura e alla mancanza di motivazione in ordine alledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] – costituiscono tutte censure di meritoinammissibili nel giudizio di legittimità.3.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].3.1.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché affetto da genericitàper aspecificità “estrinseca” e perché proposto per motivi non consentiti.La ricorrente ripropone in sede di legittimità il primo motivo dei due atti diappello proposti dai difensori nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali idifensori avevano sostenuto che le condotte dell’imputata, estrinsecatesi nellamera presenza all’interno dell’autovettura guidata dal marito [OSCURATO:PERSONA] perconsegnare la sostanza stupefacente, erano sprovviste di autonomia e dimaterialità, erano condotte passive che si collocavano per la maggior parte nellafase successiva all’avvenuta cessione della cocaina da parte del marito e nonavevano efficacia eziologica – anche nella forma dell’agevolazione – per lecessioni di stupefacente effettuate dal marito, per cui non superavano il limitedella connivenza non punibile e non integravano una condotta punibile a titolo diconcorso.Sul punto, la Corte di appello ha osservato che dal cospicuo compendioprobatorio è emersa con chiarezza la volontà dell’imputata di aderire all’altruidella legge sugli stupefacenti poste in essere dal suocero [OSCURATO:PERSONA] e dalmarito [OSCURATO:PERSONA].In particolare, la Corte di appello, facendo integrale richiamo alla sentenzadel Tribunale ha osservato:con riferimento al capo 2) della imputazione, che [OSCURATO:PERSONA] nonsolo ha accompagnato il marito [OSCURATO:PERSONA] agli incontri con i clientipiemontesi, ma ha fatto da tramite con il di lui padre - [OSCURATO:PERSONA] -dimorante in Calabria.

Inoltre, si è recata con il marito in una zona tranquilla ovepoter consegnare 300 grammi di cocaina; ha occultato lo stupefacente all'internodella macchina; ha partecipato alle conversazioni finalizzate alla cessione algruppo dei piemontesi.

In particolare, la figura dell'imputata emerge in data 8dicembre 2019, in occasione di un incontro con gli acquirenti piemontesiavvenuto nelle vicinanze del centro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] epropedeutico alla consegna del giorno 11 dicembre.

In quella circostanza,l'imputata, a bordo dell'auto con il marito [OSCURATO:PERSONA], attraverso lamessaggistica istantanea "Whatsapp" e "Telegram", su indicazione del marito,riferiva ad [OSCURATO:PERSONA], che in quel periodo si trovava in Calabria, ilcontenuto dell'incontro e la circostanza che uno degli acquirenti si era lamentatodella scarsa qualità della cocaina venduta in precedenza (''il tignoso si èlamentato per la qualità”).

Il successivo giorno 11 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] LoretaMolluso accompagnava il coniuge [OSCURATO:PERSONA] dapprima all'incontro con ipiemontesi nei pressi di un ristorante di Gaggiano e poi al luogo più appartato,vicino all'abitazione dei due imputati a Calvignasco, ove avveniva la materialeconsegna dello stupefacente, circa 300 grammi di cocaina.

In tale circostanzaemergeva che [OSCURATO:PERSONA] incaricava la moglie di deporre il quantitativo dicocaina all'interno di un vano ricavato nella vettura.

Il tutto avveniva in costantecontatto con [OSCURATO:PERSONA] che, via messaggi, indicava le somme dovuteanche per le precedenti forniture.

Inoltre, in data 8 gennaio 2020, l'imputataaccompagnava il marito all'ennesimo incontro attinente al traffico illecito distupefacenti con [OSCURATO:PERSONA], a seguito del quale [OSCURATO:PERSONA] informava lamoglie della consegna di denaro appena avvenuta e dei dettagli del successivoincontro, in particolare asserendo di aver ricevuto la somma di 2.000 euro, didi "gonfiarli di botte" se non provvedevano al saldo;con riferimento al capo 9) della imputazione, che, in occasione dei viaggiilleciti in Toscana, l'imputata costituiva il tramite tra [OSCURATO:PERSONA] – incontatto telefonico – e il marito [OSCURATO:PERSONA] che lei accompagnava inmacchina.

Infatti, l'imputata suggeriva al marito il percorso stradale da seguire,ricevendo per telefono le indicazioni necessarie da [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre,durante le fasi della cessione dello stupefacente, l'imputata chiedeva conto delperché l'acquirente non avesse con sé il denaro e, dopo lo scambio, chiedeva almarito se la cessione fosse andata a buon fine.

Infine, l'imputata avvisavaAntonio [OSCURATO:PERSONA] dell'avvenuto pagamento della cessione;con riferimento al capo 10) della imputazione, [OSCURATO:PERSONA] dopo laconsegna dello stupefacente chiedeva a [OSCURATO:PERSONA], in auto con lui, diinviare un messaggio al padre, per informarlo della buona riuscita della cessione;con riferimento al capo 11) della imputazione, [OSCURATO:PERSONA], oltre adaccompagnare il marito durante la cessione dello stupefacente, mostravadapprima qualche dubbio sulla buona riuscita della consegna, palesando il timoreche la droga venisse restituita, e poi riceveva il corrispettivo in contantidell'illecita transazione dal coniuge con il compito di custodirlo in macchina e poidi darne parte al proprio nonno, con il quale evidentemente [OSCURATO:PERSONA] avevadei conti in sospeso.La Corte territoriale ha ritenuto che le condotte realizzate da [OSCURATO:PERSONA] LoretaMolluso avessero arrecato un contributo apprezzabile alla commissione dei reati,avendo rafforzato il proposito criminoso dei [OSCURATO:PERSONA], agevolandone l'opera ediminuendo significativamente l'incertezza di riuscita e le difficoltà.

Ha osservatoche il contributo dell'imputata si era concretizzato nel sostenere il marito nelviaggio, nel riportare le indicazioni stradali suggerite dal di lui padre (particolarenon irrilevante, considerato che alcune cessioni avvenivano in località da lorominimamente conosciute, dove neppure con l'ausilio del navigatore gli imputatiriuscivano ad arrivare a destinazione), nel fare da tramite tra il marito impegnatoalla guida ed il suocero [OSCURATO:PERSONA] per lo scambio di indicazioni e notizie sulbuon esito delle cessioni, infine nel maneggiare concretamente sia la sostanzastupefacente sia il denaro ricevuto come corrispettivo.

Ha osservato, inoltre, cheil consapevole contributo all'attività illecita era reso palese dalla conoscenza daparte dell'imputata dei dettagli delle consegne e degli incassi e dallapartecipazione emotiva dimostrata sia con la palesata preoccupazione circa labuona riuscita della cessione, sia con le domande sull'esito positivo dellaconsegna.

Ha osservato che dalle indagini era altresì emerso che il maritoBarbaro informava la [OSCURATO:PERSONA] anche delle modalità con cui aveva minacciatol'uso di una pistola, riferendole i particolari della sua visita intimidatoria e lareazione impaurita della moglie del Sanfilippo, che era rimasta "accucciata suldivano".La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto ampiamente superato il limite dellaconnivenza non punibile, considerato che la condotta dell'imputata, lungi daassumere i caratteri della mera passività, come invece sostenuto dai difensori, siera concretizzata in un apporto fattivo ai traffici illeciti contestati ai partecipi.

Haritenuto, in particolare, che la circostanza sottolineata nei motivi di appello, percui l'imputata rimaneva in macchina al momento della consegna dellostupefacente, non era sinonimo di passività rispetto all'illecito commesso bensìespressione di un diverso compito a lei assegnato nella fase realizzativa delreato.

Ha osservato che, ai fini del concorso di persone nel reato, non eranecessario che tutti i compartecipi svolgessero i medesimi compiti; che non erarilevante l'esistenza o meno del doppiofondo nell'autovettura utilizzata dai correi,posto che ciò che importava era che l'imputata aveva avuto tra le sue mani sia lasostanza stupefacente sia il denaro, a nulla rilevando il luogo specifico in cui ladroga veniva da lei riposta all'interno della macchina; che l’imputata non si eralimitata ad un passivo ascolto degli sfoghi del marito sulle cessioni realizzate, inquanto era lei stessa a chiedere informazioni sull’esito delle transazioni, amostrarsi preoccupata della buona riuscita o addirittura a lamentarsi del fattoche l'acquirente non avesse subito con sé il denaro necessario per pagare lostupefacente; che dalle intercettazioni emergevano, dunque, plurimi elementiper considerare l'imputata ben inserita nel traffico illecito promosso dai suoicongiunti, di cui ella rappresentava una collaboratrice fidata su cui poter contare,come desumibile non solo dal contributo da lei fornito, ma anche dal fatto che alei venivano rivelati i dettagli anche economici delle operazioni illecite.

Haritenuto, infine, che non confliggeva con tale conclusione l'intervenutaassoluzione dell'imputata dal delitto associativo decisa dal primo giudice, siaperché era ben possibile che gli elementi probatori acquisiti in relazione ai singolireati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consentissero di riteneredimostrata anche l’affectio societatis, sia perché il G.i.p. aveva proscioltol’imputata dal reato associativo sottolineando anche la mancanza della prova diun contributo dell'imputata all'apparato organizzativo del sodalizio.Orbene, il primo motivo non si confronta con le argomentazioni svolte nellasentenza della Corte di appello e nella sentenza del Tribunale, che trattandosi di“doppia conforme" di affermazione di responsabilità vanno lette come untutt'uno, e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territorialecon motivazione congrua e non illogica, e quindi insindacabile in sede dilegittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.Il motivo, inoltre, non si confronta neppure con la costante giurisprudenza dilegittimità che, in tema di concorso di persone nel reato, ha più volte affermatoche, per la configurabilità del concorso di persone nel reato, è necessario che ilconcorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo adarrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante ilrafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altriconcorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarnel'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5,n. 43569 del 21/06/2019, Rv. 276990 – 01; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016,dep. 2017, Rv. 268972 - 01).

E ancora che, ai fini della configurabilità dellafattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assumerilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizionedell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributoagevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbeugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà (Sez. 4,n. 52791 del 08/11/2018, Barbato, Rv. 274521 - 01).E, in particolare, non si confronta con la giurisprudenza di legittimità che hapiù volte affermato che la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile eil concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, varavvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga uncomportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod.pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche informe che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli unacerta sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale potercontare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02).

E ancora,in tema di stupefacenti, la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzionee connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede unconsapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso,suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire alcorreo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cuipoter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, uncomportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributocausale alla realizzazione del fatto (Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025,Giaquinto, Rv. 287403 – 01, relativa a fattispecie in cui la Corte ha giudicatoimmune da censure la decisione del tribunale del riesame che aveva ritenutosussistenti, a carico della ricorrente, i gravi indizi di colpevolezza in ordine alconcorso, con il proprio convivente, nel delitto di illecita detenzione distupefacenti, in ragione dell'acclarata conoscenza dei luoghi domestici dioccultamento dello stesso e di una somma di non lieve importo, nonché dellacointestazione della vettura al cui interno era stato ricavato un vano peroccultarvi sostanza di analoga natura).Per altro verso, la ricorrente chiede una nuova valutazione delle risultanzeacquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso unadiversa lettura dei dati processuali, motivo non consentito dalla legge.

Ed invero,le doglianze della ricorrente – incentrate sulla connotazione meramente passivadelle condotte ascritte nei capi di imputazione, in quanto [OSCURATO:PERSONA] rimasta a bordo dell’autovettura condotta dal marito [OSCURATO:PERSONA] e sisarebbe limitata a fornire indicazioni stradali al marito, ma non lo coadiuvavanelle consegne della sostanza stupefacente, tanto che era stata assolta dal reatoassociativo ascritto al capo 1) perché non aveva fornito alcun contributosignificativo al funzionamento dell’apparato organizzativo – costituiscono tuttecensure di merito inammissibili nel giudizio di legittimità.3.2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché affetto da genericitàper aspecificità “estrinseca”.La ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo dei due atti di appello,con i quali i difensori avevano sostenuto che le condotte di [OSCURATO:PERSONA] avevano apportato contributi significativi alla commissione dei reati.Sul punto la sentenza impugnata ha osservato che «il contributo offertodall'imputata non si è concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tuttomarginale rispetto all'evento della cessione di stupefacente, né la suacollaborazione può essere valutata trascurabile nell'economia generale dei trafficiilleciti.

Infatti, l'imputata ha aiutato il marito a raggiungere il luogo designato perle cessioni, soprattutto in contesti territoriali a lui sconosciuti, allorquando eranecessario il suggerimento del padre tramite appunto l'imputata.

Inoltre,l’imputata risultava determinante nel tenere i due [OSCURATO:PERSONA] in stretto contattonella fase esecutiva delle cessioni, scambiando le indicazioni necessarie per labuona riuscita dell'affare illecito.

Ed ancora, la non marginalità del ruolodell'imputata è desumibile dal fatto che a lei venivano affidati anche compitioperativi, come il posizionamento della droga e del denaro nell'autovettura edanche dalla conoscenza di informazioni nel dettaglio circa le cessioni.

Infine, ilruolo dell'imputata nell'economia generale dei crimini commessi appare tutt'altroche marginale, se si considera che parte del denaro era destinato al nonnodell'imputata, inserito in contesti di criminalità organizzata, e che pertanto ladonna era quantomeno a conoscenza di altri traffici delittuosi del coniuge» (pag.28 della sentenza impugnata).Orbene, il motivo non si confronta con le argomentazioni svolte nellasentenza della Corte di appello e ripete argomenti già presi in esame e rigettatidalla Corte territoriale con motivazione congrua e non illogica, e quindiinsindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.Il motivo, peraltro, non si confronta con la consolidata giurisprudenza dilegittimità in tema di concorso di persone nel reato, secondo cui perl'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod.pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da uncorreo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che ilcontributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale,ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabilenell'economia generale del crimine commesso (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023,Rv. 284771-01, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune dacensure la decisione che aveva negato la concessione dell'attenuante alla moglie,concorrente con il marito nella detenzione di sostanze stupefacenti, sul rilievoche costei, grazie all'occultamento della droga nel reggiseno, aveva garantito alconcorrente, con il proprio determinante contributo, di attendere con maggioretranquillità all'attività di spaccio programmata).3.3.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché, sotto i primi dueprofili, non si confronta con la motivazione della sentenza della Corte di appelloed è inoltre manifestamente infondato e, quanto al terzo profilo, è motivodiverso da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione.La ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo dei due atti di appello,con i quali i difensori avevano sostenuto l’eccessività degli aumenti per i reatiposti in continuazione (mesi due di reclusione ed euro 1.000 per ciascuno dei trereati satelliti), lamentando altresì mancanza di motivazione in ordine agliaumenti e trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello riservato dallasentenza pronunciata, separatamente, con il rito abbreviato nei confronti deicoimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (mesi uno di reclusione ed euro300,00 di multa per ciascuno dei tre reati satelliti).La Suprema Corte di Cassazione, nella sua più autorevole composizione, haaffermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la penacomplessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deveanche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite, precisando tuttavia che il grado di impegno motivazionale richiestoin ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale daconsentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra lepene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limitiprevisti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269 - 01).Osserva questa Corte che il giudice di appello ha ridotto alla metà i giàmodesti aumenti per i tre reati satelliti contestati ai capi 9), 10) e 11) dellaimputazione, in considerazione della qualificazione dei reati ai sensi della menograve fattispecie di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.Di talché i profili di doglianza relativi alla eccessività degli aumenti per i reatiposti in continuazione e alla mancanza di motivazione sono generici emanifestamente infondati.Mentre il profilo di doglianza relativo alla asserita disparità del trattamentosanzionatorio dei reati satelliti, rispetto a quello adottato per i due coimputatigiudicati separatamente, è motivo diverso da quelli consentiti dalla legge con ilricorso per cassazione in quanto censura di merito e, come tale, inammissibilenel giudizio di legittimità.Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, invero, non èconfigurabile il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione alla contraddittorietà della motivazione rispetto a sentenza diversa daquella impugnata (Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240996 - 01)In tema di ricorso per cassazione, infatti, «il vizio di contraddittorietà dellamotivazione, che importa annullamento della sentenza, è solo quello che sitraduce nella incompatibilità logica con un altro passo della stessa sentenza,ovvero – a seguito della modifica legislativa apportata dall'art. 8 L. 20 febbraio2006 n. 46 – con altri atti indicati nel motivo di gravame che devono, tuttavia,indefettibilmente appartenere allo stesso processo: mentre non è configurabile,come vizio della motivazione, la contraddittorietà rispetto a una decisioneassunta in altra sede» (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Rv. 287429– 01; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240996 - 01).4.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila ciascuno.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 10 marzo 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la sentenza del 08/05/2025 della Corte di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che siè riportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza dell’8 maggio 2025 inepigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 26 ottobre 2023 dalTribunale di Milano, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di favoreggiamentopersonale previsto dagli artt. 110, 81, secondo comma, e 378, primo comma,cod. pen., ascritto al capo 28) della imputazione, limitatamente alla condotta diinstallazione del doppio fondo nell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] in uso ad AntonioBarbaro e [OSCURATO:PERSONA], per non aver commesso il fatto; ha confermato lasentenza del Tribunale nella parte in cui ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per ilreato di favoreggiamento personale in relazione alla condotta di messa adisposizione dei [OSCURATO:PERSONA] dell’officina da lui gestita sia per la riparazione del vanodoppio fondo sia per la bonifica dell’autovettura da microspie; ha ridotto la penainflitta a [OSCURATO:PERSONA] a mesi dieci di reclusione. Ha riqualificato i reati di cuiai capi 9), 10) e 11) contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 73,comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 30, e, riconosciute le attenuanti genericheprevalenti sulla contestata aggravante, ha ridotto la pena inflittale ad anni tre emesi otto di reclusione ed euro 22.000,00 di multa; ha confermato nel resto lasentenza impugnata.2. Con la sentenza pronunciata il 26 ottobre 2023 il Tribunale di Milanoaveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti al capo 28)della imputazione e, con la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena dianni uno di reclusione; aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reatia lei ascritti ai capi 2), 9), 10) e 11) della imputazione e, concesse le attenuantigeneriche equivalenti alla contestata aggravante, riconosciuto il vincolo dellacontinuazione, con la diminuente del rito, l’aveva condannata alla pena di anniquattro e mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa; aveva assolto MariaLoreta [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lei ascritto al capo 1) della rubrica per non avercommesso il fatto.3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato adun unico, articolato, motivo di ricorso con il quale lamenta vizio di motivazione,ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Si duole, anzitutto, della manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione laddove, da un lato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla condotta diinstallazione del doppio fondo, munito di congegno per il trasporto distupefacente, nell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA] e RoccoBarbaro, per mancanza di prova della sua realizzazione ad opera dell’imputato;dall’altro, ha ritenuto che la messa a disposizione da parte dell’imputato di unappoggio logistico e della propria manodopera in favore dei [OSCURATO:PERSONA] «sarebbedimostrato dal luogo della riparazione, dal fatto che la carrozzeria era gestitadall’appellante e dalla sua presenza attiva nella successiva fase di bonificadell’autovettura». Lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata non abbiaindicato gli elementi in base ai quali ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse ilgestore dell’officina, mentre [OSCURATO:PERSONA] era un dipendente dell’officina e perquesto presente sul posto di lavoroSi duole, altresì, del travisamento della prova nella parte in cui la sentenzaimpugnata afferma che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso parte attiva allasuccessiva fase di bonifica dell’autovettura, argomentando da conversazioniintercettate (richiamate a pag. 7 della sentenza) relative a fatti non oggetto delpresente procedimento.Si duole, infine, della mancanza di motivazione in ordine alle dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di non conoscere [OSCURATO:PERSONA].4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorsoper cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,articolando tre motivi di ricorso.4.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge esegnatamente erronea applicazione dell’art. 110 cod. pen., ex art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen., nonché, contestualmente, mancanza di motivazionein ordine alle doglianze difensive relative alla qualificazione dei fatti comeconnivenza non punibile, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Sostiene che le condotte ascritte nei capi di imputazione erano meramentepassive, in quanto [OSCURATO:PERSONA] rimaneva a bordo dell’autovetturacondotta dal marito [OSCURATO:PERSONA] e si limitava a fornire indicazioni stradali almarito, ma non lo coadiuvava nelle consegne della sostanza stupefacente, tantoche era stata assolta dal reato associativo ascritto al capo 1) perché non avevafornito alcun contributo significativo al funzionamento dell’apparatoorganizzativo. Sostiene che le condotte della ricorrente – consistite nella merapresenza sull’auto del soggetto che effettuava le consegne della sostanzastupefacente – non risultavano riconducibili al paradigma concorsuale ex art. 110cod. pen., difettando l’efficacia eziologica – anche solo agevolatrice – allarealizzazione del fatto.Richiama giurisprudenza di legittimità in tema di detenzione di sostanzestupefacenti, in ordine alla distinzione tra connivenza non punibile e concorso nelreato commesso da altro soggetto.4.2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge, exart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché, contestualmente, vizio dimotivazione in relazione alla mancata concessione della attenuante di cui all’art.114 cod. pen., ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Lamenta che il ruolo della ricorrente era marginale in quanto non avevaapportato contributi attivi e significativi alla commissione dei fatti, in particolarenon aveva mai consegnato sostanze stupefacenti, non aveva pianificato gliincontri con gli acquirenti, non aveva preso parte alle trattative per il traffico disostanze stupefacenti e non si era mai adoperata per assicurare le sommeconseguenti alle cessioni.4.3 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta eccessività degli aumenti dipena per i reati posti in continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. inrelazione ai capi 9), 10) e 11) della imputazione e mancanza di motivazione inordine agli aumenti di pena, nonché disparità di trattamento sanzionatorio degliaumenti di pena per i reati posti in continuazione rispetto ai coimputati AntonioBarbaro e [OSCURATO:PERSONA] giudicati separatamente, ex art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen.5. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], si èriportato alla requisitoria scritta, tempestivamente depositata, e ha conclusochiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché affetto da genericitàper aspecificità “estrinseca” e perché proposto per motivi non consentiti.Il ricorrente ripropone in sede di legittimità il primo motivo dell’atto diappello con il quale aveva impugnato il giudizio di responsabilità, con riferimentoalla bonifica dell’autovettura, sostenendo che mancava la prova che [OSCURATO:PERSONA] DeGiorgio avesse materialmente partecipato alla rimozione di microspie nellaconsapevolezza di prestare aiuto a soggetti dediti ad attività criminali.Sul punto dalla sentenza del Tribunale risulta:- che nel corso delle indagini era emersa la "[OSCURATO:PERSONA]" di Rho cuiera associata l'utenza telefonica 349-8901662 intestata a [OSCURATO:PERSONA](nei confronti del quale era stata poi pronunciata sentenza di estinzione del reatoper morte del reo); si trattava di una ditta individuale con legale rappresentantePompilica [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA];- che nel mese di dicembre 2019 l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targataEF*784*WJ, utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per le consegne didroga e dotata di un doppiofondo per occultare lo stupefacente, avevapresentato un malfunzionamento del congegno elettronico di apertura deldoppiofondo;- che, al fine di ripristinare il funzionamento dell'impianto, il 18 dicembre2019, [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] si erano rivolti ad un elettrautodi fiducia fatto intervenire all'interno della carrozzeria "[OSCURATO:PERSONA]" gestita da duesoggetti pregiudicati di origine calabrese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- che questi ultimi, unitamente ad un altro soggetto (non identificato)specializzato in impianti elettrici, la sera dell'8 ed il successivo 9 gennaio 2020,per conto dei [OSCURATO:PERSONA] si erano adoperati anche al fine di rinvenire l'impianto diregistrazione installato dagli operatori di p.g. all'interno dell'autovetturaGiulietta, come emergeva dalle intercettazioni ambientali captate in auto primache venisse scoperta la microspia. In particolare, il 18 dicembre 2019, laGiulietta veniva localizzata nei pressi della "[OSCURATO:PERSONA]"; le conversazioniintercettate in quel frangente, riprendevano la fase in cui era in corso la verificadel funzionamento del congegno. Proprio in questo momento [OSCURATO:PERSONA] di fare un controllo più approfondito dell'autovettura al fine di ricercareeventuali microspie apposte dalle FF.OO. ("mi puoi dare un’occhiata se... se c'èqualche brutto'');- che, al momento, l'elettrauto non era riuscito a rilevare la presenzadell'impianto di registrazione affermando, però, che era necessario un controllopiù approfondito e rimandando le operazioni in occasione del ripristino deldoppiofondo, programmato per il successivo mese di gennaio 2020 (''io ti direiche quando vieni a gennaio te la guardo tutta, poi se c'è una roba che ènascosta, qua non vedo niente di collegato però ...".);- che il giorno 8 gennaio 2020, dunque, [OSCURATO:PERSONA] riportava la Giuliettanell'officina di Rho. La stessa sera iniziava la preliminare bonifica che conducevaal rinvenimento, da parte dell'elettrauto, di qualche cavo o meccanismo che nonricordavano (''questo qua non c'era l'altra volta"); gli intervenuti decidevano dicompletare l'opera la mattina seguente;- che la mattina del 9 gennaio 2020 all'interno della carrozzeriariprendevano le operazioni e l'impianto di registrazione installato all'interno dellaGiulietta offriva gli ultimi elementi investigativi prima di essere rinvenuto edefinitivamente estromesso. Dunque, la prima conversazione consentiva diappurare la presenza dell'elettrauto insieme a [OSCURATO:PERSONA], checommentava con l'elettrauto la caratura criminale dei soggetti per cui stavanolavorando ("a te ti metteranno come il meccanico della 'ndrangheta" dicevaPasquale [OSCURATO:PERSONA] all’elettrauto);- che durante le attività di bonifica interveniva anche [OSCURATO:PERSONA], ilquale affermava la necessità di far intervenire un esperto di nome Gianniindicato come una persona in grado di individuare l'impianto di registrazione,perché, a dire di [OSCURATO:PERSONA], era un installatore di impianti investigativi perconto delle forze di polizia ("niente bisogna chiamare Gianni così ci dice cos'è inmodo diretto perché lui le va a montare per ...”);- che nella circostanza [OSCURATO:PERSONA] affermava anche che non era il suoprimo intervento teso a rinvenire gli strumenti investigativi (“ad uno glielo hanno- che, trovata la microspia, i [OSCURATO:PERSONA] si guardavano bene dall'avvisareRocco [OSCURATO:PERSONA] tramite telefono cellulare; infatti, sull'utenza in uso allo stessonon risultavano contatti riconducibili alla carrozzeria di Rho, per cui sicuramentel'informazione era arrivata a destinazione attraverso mezzi alternativi dicomunicazione;- che il rinvenimento del dispositivo determinava i [OSCURATO:PERSONA] ad estendere leoperazioni di bonifica anche sull'altra autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. EB*562*PN e,per tale operazione, si affidavano ad un altro soggetto non identificato, in gradodi appurare la presenza di microspie attraverso un rilevatore di ondeelettromagnetiche.Ciò premesso il G.i.p. riteneva integrato il delitto di favoreggiamentocontestato, osservando che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consapevolidella caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], li avevano aiutatiad eludere le investigazioni in atto, perché, su esplicita richiesta di costoro, dopouna accurata bonifica della autovettura, avevano rinvenuto l'impianto diregistrazione che consentiva l'intercettazione ambientale.La Corte territoriale – dopo aver osservato che, con riferimento allacontestata condotta di installazione all'interno dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA],targata [OSCURATO:TARGA], di un doppiofondo munito di congegno elettronico per iltrasporto dello stupefacente, non era stata raggiunta la prova della suarealizzazione ad opera dell'imputato, in assenza di elementi a lui riconducibili, eche pertanto l'imputato doveva essere assolto dalla condotta di installazionedel doppio fondo per non aver commesso il fatto – ha osservato che leemergenze probatorie - intercettazioni e servizio di o.c.p. – dimostravano chel'imputato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], aveva messo l'officina da luigestita a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia per la riparazionedel vano doppiofondo, sia per la bonifica dell'autovettura poi effettuata nei giorni8 e 9 gennaio 2020.Richiamata la giurisprudenza di legittimità in ordine agli elementi costitutividel reato di favoreggiamento personale, la Corte di appello osservava:- che la condotta di favoreggiamento dell'imputato era consistita in unageneralizzata, preventiva e continuativa messa a disposizione dell’officina (nellaspecie, mediante appoggi logistici - la carrozzeria – e la fornitura di manodoperapropria e di terzi per la bonifica da microspie) volta ad eludere le ricerchedell'autorità giudiziaria;- che le captazioni ambientali del 18 dicembre 2019, rivelavano che AntonioBarbaro e [OSCURATO:PERSONA] erano presenti presso la carrozzeria "[OSCURATO:PERSONA]", gestitadall’imputato e da [OSCURATO:PERSONA], con lo scopo di ripristinare ilfunzionamento dell'impianto relativo al doppiofondo installato nell'autovettura.Tale necessità emergeva chiaramente dalle conversazioni captate tra l'elettrauto(uomo 2) che materialmente si era occupato di eseguire i lavori all'interno dellacarrozzeria e che smontava una parte dell'auto e poi discuteva con i Barbarodella necessità di effettuare una riparazione di un meccanismo che dovevaazionarsi con un magnete o un interruttore e che - come richiedevano i Barbaronon si doveva vedere dall'esterno (progressivi n. 1092 e 1093 del 18/12/2019);- che, in questa occasione, entrambi i [OSCURATO:PERSONA] manifestavano la volontà dieseguire anche una bonifica dell'autovettura, temendo la presenza di microspie(''mi puoi dare un'occhiata se c'è qualche brutto"... "eh qualche brutto male?"),verosimilmente in ragione del fatto che pochi giorni prima il suocero di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], aveva rinvenuto una microspia all'interno della suaautovettura (pag. 63 sentenza impugnata), e l'elettrauto rimandava la verifica almomento in cui avrebbe effettuato la riparazione (''quando rifacciamo l'impiantotutti questi fili te li elimino e vediamo se c'è qualcos'altro attaccato");- che la sera dell'8 gennaio 2020, quando i [OSCURATO:PERSONA] riportavano l'auto allacarrozzeria come stabilito il 18 dicembre, [OSCURATO:PERSONA] era presente mentreveniva esaminata l'autovettura e venivano rinvenuti dei cavi o comunque deglielementi sospetti e non notati in precedenza: nel corso del servizio diosservazione, infatti, i militari appostati nelle adiacenze dell'officina avevanomodo di notare che, al termine delle operazioni, l'autovettura di proprietà di LucaDe [OSCURATO:PERSONA] si allontanava dalla carrozzeria con alla guida [OSCURATO:PERSONA] e, abordo, altri due soggetti non meglio identificati;- che [OSCURATO:PERSONA] era presente anche il giorno successivo, il 9 gennaio2020, in cui veniva rinvenuto ed eliminato il dispositivo per l'intercettazioneambientale: egli partecipava alle operazioni insieme all'elettrauto, comeemergeva dalle intercettazioni ambientali captate dalle ore 12:11 in poi fino almomento di rimozione del congegno;- che nella c.n.r. della Guardia di Finanza di Pavia del 24.05.2021 in atti(pag. 391) era riportato per intero il colloquio citato in estratto nella sentenza eveniva dato atto della presenza di [OSCURATO:PERSONA] sia la sera dell'8 gennaio(come accertato dal servizio di o.c.p.), sia la mattina seguente, quando venivaintercettato mentre dialogava con l'elettrauto dalle ore 12:11 (progr. 3100);- che l’identificazione nell’odierno ricorrente della persona presente allaconversazione emergeva, con chiarezza, dal riferimento alla verifica sull'autoiniziata la sera precedente, in cui era stato individuato il dispositivo sospetto([OSCURATO:PERSONA]: "si ieri sera me lo stava dicendo lui che questo qui non c'era ...devochiamare Gianni");- che il tenore della conversazione, intercorsa con l'elettrauto e con PasqualeDe [OSCURATO:PERSONA], in cui [OSCURATO:PERSONA] era indicato col nome di battesimo [OSCURATO:PERSONA], eraestremamente chiaro e non lasciava dubbi su ciò che gli interlocutori stavanocercando;- che poco dopo veniva, infatti, definitivamente accertata dall'elettrauto lapresenza dell'impianto di registrazione all'interno della [OSCURATO:PERSONA] («[…] minchia lohanno fatto bene il sistema...»: progr. 3106 del 09/01/2020 ore 12:44:22);- che, pertanto, sia il luogo della riparazione - la carrozzeria gestitada [OSCURATO:PERSONA] - sia la presenza attiva di quest'ultimo unitamente all'altrogestore [OSCURATO:PERSONA] e all'elettrauto Dario nella successiva fase di bonificadell'autovettura, dimostravano la messa a disposizione da parte dell'imputato diun appoggio logistico e della propria manodopera in favore dei [OSCURATO:PERSONA] pereffettuare le necessarie riparazioni e bonifiche dell'autovettura utilizzata daquesti ultimi per i traffici di sostanza stupefacente.Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni svoltenella sentenza della Corte di appello e nella sentenza del Tribunale, chetrattandosi di “doppia conforme" di affermazione di responsabilità vanno lettecome un tutt'uno, e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corteterritoriale con motivazione congrua e non illogica, e quindi insindacabile in sededi legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.Per altro verso, il ricorrente chiede una nuova valutazione delle risultanzeacquisite da contrapporre a quella concordemente effettuata dai giudici di meritolegge. Ed invero, le doglianze del ricorrente – relative alla gestione dellacarrozzeria ove era stata effettuata la riparazione dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] uso ai [OSCURATO:PERSONA], alla presenza attiva del ricorrente nella successiva fase dibonifica dell’autovettura e alla mancanza di motivazione in ordine alledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] – costituiscono tutte censure di meritoinammissibili nel giudizio di legittimità.3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché affetto da genericitàper aspecificità “estrinseca” e perché proposto per motivi non consentiti.La ricorrente ripropone in sede di legittimità il primo motivo dei due atti diappello proposti dai difensori nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali idifensori avevano sostenuto che le condotte dell’imputata, estrinsecatesi nellamera presenza all’interno dell’autovettura guidata dal marito [OSCURATO:PERSONA] perconsegnare la sostanza stupefacente, erano sprovviste di autonomia e dimaterialità, erano condotte passive che si collocavano per la maggior parte nellafase successiva all’avvenuta cessione della cocaina da parte del marito e nonavevano efficacia eziologica – anche nella forma dell’agevolazione – per lecessioni di stupefacente effettuate dal marito, per cui non superavano il limitedella connivenza non punibile e non integravano una condotta punibile a titolo diconcorso.Sul punto, la Corte di appello ha osservato che dal cospicuo compendioprobatorio è emersa con chiarezza la volontà dell’imputata di aderire all’altruidella legge sugli stupefacenti poste in essere dal suocero [OSCURATO:PERSONA] e dalmarito [OSCURATO:PERSONA].In particolare, la Corte di appello, facendo integrale richiamo alla sentenzadel Tribunale ha osservato:con riferimento al capo 2) della imputazione, che [OSCURATO:PERSONA] nonsolo ha accompagnato il marito [OSCURATO:PERSONA] agli incontri con i clientipiemontesi, ma ha fatto da tramite con il di lui padre - [OSCURATO:PERSONA] -dimorante in Calabria. Inoltre, si è recata con il marito in una zona tranquilla ovepoter consegnare 300 grammi di cocaina; ha occultato lo stupefacente all'internodella macchina; ha partecipato alle conversazioni finalizzate alla cessione algruppo dei piemontesi. In particolare, la figura dell'imputata emerge in data 8dicembre 2019, in occasione di un incontro con gli acquirenti piemontesiavvenuto nelle vicinanze del centro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] epropedeutico alla consegna del giorno 11 dicembre. In quella circostanza,l'imputata, a bordo dell'auto con il marito [OSCURATO:PERSONA], attraverso lamessaggistica istantanea "Whatsapp" e "Telegram", su indicazione del marito,riferiva ad [OSCURATO:PERSONA], che in quel periodo si trovava in Calabria, ilcontenuto dell'incontro e la circostanza che uno degli acquirenti si era lamentatodella scarsa qualità della cocaina venduta in precedenza (''il tignoso si èlamentato per la qualità”). Il successivo giorno 11 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] LoretaMolluso accompagnava il coniuge [OSCURATO:PERSONA] dapprima all'incontro con ipiemontesi nei pressi di un ristorante di Gaggiano e poi al luogo più appartato,vicino all'abitazione dei due imputati a Calvignasco, ove avveniva la materialeconsegna dello stupefacente, circa 300 grammi di cocaina. In tale circostanzaemergeva che [OSCURATO:PERSONA] incaricava la moglie di deporre il quantitativo dicocaina all'interno di un vano ricavato nella vettura. Il tutto avveniva in costantecontatto con [OSCURATO:PERSONA] che, via messaggi, indicava le somme dovuteanche per le precedenti forniture. Inoltre, in data 8 gennaio 2020, l'imputataaccompagnava il marito all'ennesimo incontro attinente al traffico illecito distupefacenti con [OSCURATO:PERSONA], a seguito del quale [OSCURATO:PERSONA] informava lamoglie della consegna di denaro appena avvenuta e dei dettagli del successivoincontro, in particolare asserendo di aver ricevuto la somma di 2.000 euro, didi "gonfiarli di botte" se non provvedevano al saldo;con riferimento al capo 9) della imputazione, che, in occasione dei viaggiilleciti in Toscana, l'imputata costituiva il tramite tra [OSCURATO:PERSONA] – incontatto telefonico – e il marito [OSCURATO:PERSONA] che lei accompagnava inmacchina. Infatti, l'imputata suggeriva al marito il percorso stradale da seguire,ricevendo per telefono le indicazioni necessarie da [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre,durante le fasi della cessione dello stupefacente, l'imputata chiedeva conto delperché l'acquirente non avesse con sé il denaro e, dopo lo scambio, chiedeva almarito se la cessione fosse andata a buon fine. Infine, l'imputata avvisavaAntonio [OSCURATO:PERSONA] dell'avvenuto pagamento della cessione;con riferimento al capo 10) della imputazione, [OSCURATO:PERSONA] dopo laconsegna dello stupefacente chiedeva a [OSCURATO:PERSONA], in auto con lui, diinviare un messaggio al padre, per informarlo della buona riuscita della cessione;con riferimento al capo 11) della imputazione, [OSCURATO:PERSONA], oltre adaccompagnare il marito durante la cessione dello stupefacente, mostravadapprima qualche dubbio sulla buona riuscita della consegna, palesando il timoreche la droga venisse restituita, e poi riceveva il corrispettivo in contantidell'illecita transazione dal coniuge con il compito di custodirlo in macchina e poidi darne parte al proprio nonno, con il quale evidentemente [OSCURATO:PERSONA] avevadei conti in sospeso.La Corte territoriale ha ritenuto che le condotte realizzate da [OSCURATO:PERSONA] LoretaMolluso avessero arrecato un contributo apprezzabile alla commissione dei reati,avendo rafforzato il proposito criminoso dei [OSCURATO:PERSONA], agevolandone l'opera ediminuendo significativamente l'incertezza di riuscita e le difficoltà. Ha osservatoche il contributo dell'imputata si era concretizzato nel sostenere il marito nelviaggio, nel riportare le indicazioni stradali suggerite dal di lui padre (particolarenon irrilevante, considerato che alcune cessioni avvenivano in località da lorominimamente conosciute, dove neppure con l'ausilio del navigatore gli imputatiriuscivano ad arrivare a destinazione), nel fare da tramite tra il marito impegnatoalla guida ed il suocero [OSCURATO:PERSONA] per lo scambio di indicazioni e notizie sulbuon esito delle cessioni, infine nel maneggiare concretamente sia la sostanzastupefacente sia il denaro ricevuto come corrispettivo. Ha osservato, inoltre, cheil consapevole contributo all'attività illecita era reso palese dalla conoscenza daparte dell'imputata dei dettagli delle consegne e degli incassi e dallapartecipazione emotiva dimostrata sia con la palesata preoccupazione circa labuona riuscita della cessione, sia con le domande sull'esito positivo dellaconsegna. Ha osservato che dalle indagini era altresì emerso che il maritoBarbaro informava la [OSCURATO:PERSONA] anche delle modalità con cui aveva minacciatol'uso di una pistola, riferendole i particolari della sua visita intimidatoria e lareazione impaurita della moglie del Sanfilippo, che era rimasta "accucciata suldivano".La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto ampiamente superato il limite dellaconnivenza non punibile, considerato che la condotta dell'imputata, lungi daassumere i caratteri della mera passività, come invece sostenuto dai difensori, siera concretizzata in un apporto fattivo ai traffici illeciti contestati ai partecipi. Haritenuto, in particolare, che la circostanza sottolineata nei motivi di appello, percui l'imputata rimaneva in macchina al momento della consegna dellostupefacente, non era sinonimo di passività rispetto all'illecito commesso bensìespressione di un diverso compito a lei assegnato nella fase realizzativa delreato. Ha osservato che, ai fini del concorso di persone nel reato, non eranecessario che tutti i compartecipi svolgessero i medesimi compiti; che non erarilevante l'esistenza o meno del doppiofondo nell'autovettura utilizzata dai correi,posto che ciò che importava era che l'imputata aveva avuto tra le sue mani sia lasostanza stupefacente sia il denaro, a nulla rilevando il luogo specifico in cui ladroga veniva da lei riposta all'interno della macchina; che l’imputata non si eralimitata ad un passivo ascolto degli sfoghi del marito sulle cessioni realizzate, inquanto era lei stessa a chiedere informazioni sull’esito delle transazioni, amostrarsi preoccupata della buona riuscita o addirittura a lamentarsi del fattoche l'acquirente non avesse subito con sé il denaro necessario per pagare lostupefacente; che dalle intercettazioni emergevano, dunque, plurimi elementiper considerare l'imputata ben inserita nel traffico illecito promosso dai suoicongiunti, di cui ella rappresentava una collaboratrice fidata su cui poter contare,come desumibile non solo dal contributo da lei fornito, ma anche dal fatto che alei venivano rivelati i dettagli anche economici delle operazioni illecite. Haritenuto, infine, che non confliggeva con tale conclusione l'intervenutaassoluzione dell'imputata dal delitto associativo decisa dal primo giudice, siaperché era ben possibile che gli elementi probatori acquisiti in relazione ai singolireati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consentissero di riteneredimostrata anche l’affectio societatis, sia perché il G.i.p. aveva proscioltol’imputata dal reato associativo sottolineando anche la mancanza della prova diun contributo dell'imputata all'apparato organizzativo del sodalizio.Orbene, il primo motivo non si confronta con le argomentazioni svolte nellasentenza della Corte di appello e nella sentenza del Tribunale, che trattandosi di“doppia conforme" di affermazione di responsabilità vanno lette come untutt'uno, e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territorialecon motivazione congrua e non illogica, e quindi insindacabile in sede dilegittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.Il motivo, inoltre, non si confronta neppure con la costante giurisprudenza dilegittimità che, in tema di concorso di persone nel reato, ha più volte affermatoche, per la configurabilità del concorso di persone nel reato, è necessario che ilconcorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo adarrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante ilrafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altriconcorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarnel'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5,n. 43569 del 21/06/2019, Rv. 276990 – 01; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016,dep. 2017, Rv. 268972 - 01). E ancora che, ai fini della configurabilità dellafattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assumerilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizionedell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributoagevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbeugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà (Sez. 4,n. 52791 del 08/11/2018, Barbato, Rv. 274521 - 01).E, in particolare, non si confronta con la giurisprudenza di legittimità che hapiù volte affermato che la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile eil concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, varavvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga uncomportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod.pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche informe che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli unacerta sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale potercontare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02). E ancora,in tema di stupefacenti, la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzionee connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede unconsapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso,suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire alcorreo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cuipoter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, uncomportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributocausale alla realizzazione del fatto (Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025,Giaquinto, Rv. 287403 – 01, relativa a fattispecie in cui la Corte ha giudicatoimmune da censure la decisione del tribunale del riesame che aveva ritenutosussistenti, a carico della ricorrente, i gravi indizi di colpevolezza in ordine alconcorso, con il proprio convivente, nel delitto di illecita detenzione distupefacenti, in ragione dell'acclarata conoscenza dei luoghi domestici dioccultamento dello stesso e di una somma di non lieve importo, nonché dellacointestazione della vettura al cui interno era stato ricavato un vano peroccultarvi sostanza di analoga natura).Per altro verso, la ricorrente chiede una nuova valutazione delle risultanzeacquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso unadiversa lettura dei dati processuali, motivo non consentito dalla legge. Ed invero,le doglianze della ricorrente – incentrate sulla connotazione meramente passivadelle condotte ascritte nei capi di imputazione, in quanto [OSCURATO:PERSONA] rimasta a bordo dell’autovettura condotta dal marito [OSCURATO:PERSONA] e sisarebbe limitata a fornire indicazioni stradali al marito, ma non lo coadiuvavanelle consegne della sostanza stupefacente, tanto che era stata assolta dal reatoassociativo ascritto al capo 1) perché non aveva fornito alcun contributosignificativo al funzionamento dell’apparato organizzativo – costituiscono tuttecensure di merito inammissibili nel giudizio di legittimità.3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché affetto da genericitàper aspecificità “estrinseca”.La ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo dei due atti di appello,con i quali i difensori avevano sostenuto che le condotte di [OSCURATO:PERSONA] avevano apportato contributi significativi alla commissione dei reati.Sul punto la sentenza impugnata ha osservato che «il contributo offertodall'imputata non si è concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tuttomarginale rispetto all'evento della cessione di stupefacente, né la suacollaborazione può essere valutata trascurabile nell'economia generale dei trafficiilleciti. Infatti, l'imputata ha aiutato il marito a raggiungere il luogo designato perle cessioni, soprattutto in contesti territoriali a lui sconosciuti, allorquando eranecessario il suggerimento del padre tramite appunto l'imputata. Inoltre,l’imputata risultava determinante nel tenere i due [OSCURATO:PERSONA] in stretto contattonella fase esecutiva delle cessioni, scambiando le indicazioni necessarie per labuona riuscita dell'affare illecito. Ed ancora, la non marginalità del ruolodell'imputata è desumibile dal fatto che a lei venivano affidati anche compitioperativi, come il posizionamento della droga e del denaro nell'autovettura edanche dalla conoscenza di informazioni nel dettaglio circa le cessioni. Infine, ilruolo dell'imputata nell'economia generale dei crimini commessi appare tutt'altroche marginale, se si considera che parte del denaro era destinato al nonnodell'imputata, inserito in contesti di criminalità organizzata, e che pertanto ladonna era quantomeno a conoscenza di altri traffici delittuosi del coniuge» (pag.28 della sentenza impugnata).Orbene, il motivo non si confronta con le argomentazioni svolte nellasentenza della Corte di appello e ripete argomenti già presi in esame e rigettatidalla Corte territoriale con motivazione congrua e non illogica, e quindiinsindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.Il motivo, peraltro, non si confronta con la consolidata giurisprudenza dilegittimità in tema di concorso di persone nel reato, secondo cui perl'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod.pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da uncorreo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che ilcontributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale,ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabilenell'economia generale del crimine commesso (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023,Rv. 284771-01, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune dacensure la decisione che aveva negato la concessione dell'attenuante alla moglie,concorrente con il marito nella detenzione di sostanze stupefacenti, sul rilievoche costei, grazie all'occultamento della droga nel reggiseno, aveva garantito alconcorrente, con il proprio determinante contributo, di attendere con maggioretranquillità all'attività di spaccio programmata).3.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché, sotto i primi dueprofili, non si confronta con la motivazione della sentenza della Corte di appelloed è inoltre manifestamente infondato e, quanto al terzo profilo, è motivodiverso da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione.La ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo dei due atti di appello,con i quali i difensori avevano sostenuto l’eccessività degli aumenti per i reatiposti in continuazione (mesi due di reclusione ed euro 1.000 per ciascuno dei trereati satelliti), lamentando altresì mancanza di motivazione in ordine agliaumenti e trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello riservato dallasentenza pronunciata, separatamente, con il rito abbreviato nei confronti deicoimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (mesi uno di reclusione ed euro300,00 di multa per ciascuno dei tre reati satelliti).La Suprema Corte di Cassazione, nella sua più autorevole composizione, haaffermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la penacomplessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deveanche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite, precisando tuttavia che il grado di impegno motivazionale richiestoin ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale daconsentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra lepene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limitiprevisti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269 - 01).Osserva questa Corte che il giudice di appello ha ridotto alla metà i giàmodesti aumenti per i tre reati satelliti contestati ai capi 9), 10) e 11) dellaimputazione, in considerazione della qualificazione dei reati ai sensi della menograve fattispecie di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.Di talché i profili di doglianza relativi alla eccessività degli aumenti per i reatiposti in continuazione e alla mancanza di motivazione sono generici emanifestamente infondati.Mentre il profilo di doglianza relativo alla asserita disparità del trattamentosanzionatorio dei reati satelliti, rispetto a quello adottato per i due coimputatigiudicati separatamente, è motivo diverso da quelli consentiti dalla legge con ilricorso per cassazione in quanto censura di merito e, come tale, inammissibilenel giudizio di legittimità.Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, invero, non èconfigurabile il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione alla contraddittorietà della motivazione rispetto a sentenza diversa daquella impugnata (Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240996 - 01)In tema di ricorso per cassazione, infatti, «il vizio di contraddittorietà dellamotivazione, che importa annullamento della sentenza, è solo quello che sitraduce nella incompatibilità logica con un altro passo della stessa sentenza,ovvero – a seguito della modifica legislativa apportata dall'art. 8 L. 20 febbraio2006 n. 46 – con altri atti indicati nel motivo di gravame che devono, tuttavia,indefettibilmente appartenere allo stesso processo: mentre non è configurabile,come vizio della motivazione, la contraddittorietà rispetto a una decisioneassunta in altra sede» (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Rv. 287429– 01; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240996 - 01).4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 10 marzo 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22066/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris