CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 23132/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che la Corte d'appello di Bari, con sentenza del 21/10/2022, ha confermato quella del Tribunale di Foggia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] Luigi per furto aggravato (in Torremaggiore, il 30/7/2014); che la difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge per difetto della condizione di procedibilità, a seguito della entrata in vigore, nelle more del ricorso, della riforma Cartabia che ha stabilito la procedibilità a querela del reato per il quale è intervenuta condanna del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., tale dovendosi ritenere quello con il quale si ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468-01; n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467-01, in cui si è precisato che, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale, in fattispecie relativa a tentato furto aggravato dall'aver usato violenza sulle cose, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che sollecitava la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali era stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost.186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024. La Consigliera est. La .dente [OSCURATO:PERSONA]