CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 09976/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 5110-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 9 MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 416, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5110/2017 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 9976/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 avverso la sentenza n. 13882/2016 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 19/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; vista le memorie depositate dalle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in sette motivi avverso la sentenza n. 13882/2016 del Tribunale di Milano, pubblicata il 19 dicembre 2016. 2. Resiste con controricorso il Condominio di viale Misurata n. di Milano. 3. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 25919/2013 emesso dal Giudice di pace di Milano su domanda del Condominio di viale Misurata n. 9 per il pagamento della somma di € 1.622,00 dovuta a titolo di spese condominiali. Il giudizio fu riunito con quello di opposizione al precetto relativo al medesimo decreto ingiuntivo. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Milano con sentenza n. 12996/2015 respinse entrambe le opposizioni. Il Tribunale di Milano ha poi respinto l’appello spiegato da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’eccezione di nullità del decreto opposto, proposta per la prima F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5110/2017 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 9976/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 volta in appello, in relazione alla pronuncia dell’ingiunzione avvenuta in pendenza di altra causa di opposizione ad ulteriore decreto ingiuntivo intervenuto tra le stesse parti (decreto ingiuntivo n. 34424/2010 relativo alle spese condominiali per gli esercizi 2009-2010 e 2010-2011). Al riguardo, afferma la sentenza impugnata, il Niglia si era limitato a chiedere la sospensione del giudizio avanti al Giudice di pace ex art. 295 c.p.c., sospensione che era stata disposta. Il Tribunale ha peraltro ritenuta infondata l’eccezione di nullità del decreto, avendo le due ingiunzioni oggetti diversi. Il giudice dell’appello ha altresì disatteso le doglianze del Niglia in merito alla sussistenza di un giudicato esterno, derivante dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 8395/2014, in ordine al difetto della sua legittimazione, giacché “non condòmino”: il Tribunale ha in proposito evidenziato che quella pronuncia si era limitata ad accogliere un’opposizione ad ingiunzione solo in ragione della mancata notifica del decreto e quindi con statuizione priva di incidenza sul merito. Il Tribunale ha poi condiviso integralmente la ricostruzione fattuale già compiuta dal Giudice di pace in primo grado con riferimento alla qualità di condòmino dell’appellante, confermando che dalla documentazione fotografica prodotta da entrambe le parti poteva evincersi che, sebbene alla proprietà Niglia si accedesse dalla via Favaretto n. 18, tale accesso si apre sulla facciata dell’edificio del Condominio di viale Misurata n. 9, nel quale la perciò le unità immobiliari del Niglia devono ritenersi comprese, pur costituendo un corpo separato. Il giudice del gravame ha anche ritenuto che dai rogiti notarili prodotti non fosse possibile desumere la estraneità delle unità immobiliari Niglia al condominio, ripercorrendo le vicende di circolazione di F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5110/2017 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 9976/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 tali beni, trasferite dall’originaria proprietaria [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], e da questa poi ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], danti causa del Niglia. I titoli di acquisto confermerebbero che all’attuale proprietà Niglia spetta una quota millesimale condominiale (33,288 millesimi) proprio in ragione dell’accesso all’edificio del Condominio di viale Misurata n. 9, come pure acclarato in un giudizio definito con sentenza n. 6535/2006 del Giudice di pace di Milano di cui era stata parte la [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata ha aggiunto che il Niglia non aveva impugnato le delibere assembleari su cui erano fondate le spese condominiali oggetto di ingiunzione ed ha anche rigettato le eccezioni di prescrizione e decadenza avanzate dall’appellante, “non avendo l’opponente neppure specificato il tipo di eccezione sottoposta al tribunale ed i termini prescrizionali cui intende riferirsi” e valutando “inconferente il richiamo all’istituto della decadenza” (p.10 sentenza). Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] È infondata l’eccezione del ricorrente di inammissibilità per tardività del controricorso, in quanto notificato il 24 marzo 2017, risultando il ricorso notificato il 17 febbraio 2017, sicché è stato osservato il termine ex art. 370 c.p.c. di venti giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito del ricorso di cui all'art.369 c.p.c. (mentre erroneamente il ricorrente fa riferimento nella propria eccezione alla data in cui avvenne il deposito del ricorso). F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5110/2017 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 9976/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 1.Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia in rubrica la violazione degli articoli 345 e 366 co. 1 n.4 c.p.c., nonché degli articoli 135, 1138, 117 e 1123 c.c. (da intendere 1135 e 1117 c.c.), per aver il Tribunale valutato inammissibile perché nuova la domanda di nullità del decreto ingiuntivo legata alla pendenza del giudizio inter partes culminato nella sentenza del Tribunale di Milano n. 8395/2014. Il ricorrente espone che tale domanda era stata ampiamente illustrata in comparsa conclusionale e in sede di precisazione delle conclusioni. Il secondo motivo di ricorso allega l’omesso esame ex art. 360 co.1 n. 5 c.p.c., per aver il Tribunale omesso totalmente di decidere in ordine al secondo motivo di impugnativa, nonché la violazione dell’articolo 157 co.1 c.p.c. Sostiene il ricorrente che le pronunce richiamate in sede di appello avrebbero comunque fatto sorgere per il Tribunale il dovere di pronunciarsi d’ufficio sulla nullità dedotta. Anche il terzo motivo ha ad oggetto l’omesso esame ex art. 360 co.1 n.5 c.p.c. e la violazione dell’articolo 2909 c.c. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice dell’appello non abbia tenuto conto che la precedente sentenza n. 8395/2014 del Tribunale di Milano, dopo aver valutato il contenuto del titolo 1° dicembre 1995 tra l’alienante [OSCURATO:PERSONA] e gli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) danti causa del Niglia), aveva poi sancito “senza alcun pregiudizio dell’opponente che potrà proporle con un nuovo atto di citazione”. Il quarto motivo di ricorso concerne ancora l’omesso esame ex art. 360 co.1 n.5 c.p.c. e deduce altresì la violazione degli articoli 2699, 2700 e 2644 c.c. Il ricorrente censura la ricostruzione operata dal Tribunale, partendo dal rogito notarile del 9 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5110/2017 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 9976/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 novembre 1953, per poi passare al rogito del 1° febbraio 1955, fino all’acquisto di [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che le quote di comproprietà erano poi state trasferite solo ai fratelli Bertani e non anche a Cecconi e Favalli. Il Tribunale avrebbe altresì mancato di valutare la circostanza che il ricorrente ha accesso alla sua proprietà non dal Condominio ma dal piano stradale di via Favaretto. Il quinto motivo di ricorso deduce la violazione degli articoli 2908, 2909, 2643 e 2644 c.c. Avrebbe errato il giudice del secondo grado, secondo il ricorrente, nel richiamare la sentenza n. 6535/2006 del Giudice di Pace di Milano, in quanto priva di conferenza rispetto al presente giudizio, avendo la medesima statuito sulla ripartizione delle spese tra parti diverse, ovvero “il Condominio, la [OSCURATO:PERSONA] e l’Autolona”. Si sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] poteva considerarsi dante causa solo dei condòmini Cecconi e Favalli e non del ricorrente, con conseguente ”inserimento illegittimo del nominativo […] in luogo dell’[OSCURATO:PERSONA]” tra i condomini (p. 21 ss. ricorso). Il sesto motivo di ricorso allega la violazione degli articoli 2948 c.c. e 63 n.4-5 disp. att. c.c. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe totalmente omesso di valutare l’eccezione di prescrizione, rigettandola “senza considerare che le stesse somme non potevano essere avulse dai precedenti debiti (dell’[OSCURATO:PERSONA] e non, si ribadisce, del Niglia carente della legittimità di condòmino) e quindi risalirebbero al 2000 atto di acquisto della [OSCURATO:PERSONA] e come tali non imputabili alla proprietà Niglia che è sorta nel 2009, fermo comunque il ribadito fatto che egli non è condòmino” (p. 24 ricorso). F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5110/2017 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 9976/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 Il settimo motivo di ricorso concerne la violazione dell’articolo 91 c.p.c. si limita ad esporre la censura con questa frase: “in ordine alle spese di lite totali, imputate all’appellante Niglia”. 2. I sette motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi e accomunati da evidenti profili di inammissibilità. 2.1. Il ricorso si risolve in una critica generica della pronuncia impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili di fatto, auspicando dalla Corte di cassazione un diverso apprezzamento degli elementi istruttori valutati dalla Corte d’appello, senza rispettare i canoni di tassatività dei vizi ex art. 360 c.p.c., di specificità delle censure e di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, imposti dall’art. 366 comma 1, n. 4, c.p.c. 2.2. Peraltro, opera la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). 2.3. Lo stesso art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne, comunque, il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora i fatti storici, rilevanti in causa, siano stati F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5110/2017 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 9976/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. Unite 07/04/2014, n. 8053). I motivi di ricorso allegano, piuttosto, dati di fatto (sovente senza precisare il "come" e il "quando" fossero stati tempestivamente dedotti già nel giudizio di primo, prima della maturazione delle preclusioni, senza così rispettare la previsione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), al malcelato fine di sollecitare una rivalutazione delle risultanze probatorie nel senso più favorevole alle tesi difensive del ricorrente, il che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, attività non consentita in sede di legittimità. 2.4. Avendosi riguardo a giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., e non in via di eccezione (Cass. Sez. Unite, 14/04/2021, n. 9839). Nel caso in esame, il Tribunale di Milano ha tuttavia esplicitato che non sono state impugnate dal Niglia le delibere assembleari di approvazione e ripartizione delle spese poste a fondamento del decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c. 2.5. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, la questione dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, ovvero della titolarità F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5110/2017 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 9976/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 comune o individuale di una porzione dell'edificio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla pretesa di pagamento delle spese, ma privo – in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, svolgendosi il giudizio, ai sensi degli artt. 1130 n. 3) e 1131 c.c., nei confronti dell'amministratore del condominio, senza la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario (arg. da Cass. Sez. 2, 22/11/2021, n. 35794; Cass. Sez. 6 - 2, 21/02/2020, n. 4697). Ciò comporta che l’accertamento della appartenenza della proprietà esclusiva Niglia al Condominio di viale Misurata n. 9 compiuto nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, così come i medesimi accertamenti sul punto contenuti nei precedenti giudizi di opposizione ex art. 63 disp. att. c.c. (richiamati dal ricorrente al fine di lamentare la “nullità” del decreto o la violazione del “giudicato”), non travalicano l’interesse relativo ai rispettivi giudizi in cui sono stati compiuti e non possono perciò influire altresì su liti diverse insorte o che insorgeranno fra le stesse parti. D’altro canto, il Tribunale di Milano ha spiegato che la sentenza n. 8395/2014 conteneva una statuizione su una questione di rito, la quale dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale. Né il ricorrente indica quale affermazione contenuta nella decisione da cassare si ponga in contrasto con la portata F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5110/2017 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 9976/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 della pregressa res iudicata, non potendosi altrimenti devolvere alla Suprema Corte di riesaminare officiosamente ogni statuizione contenuta nella prima in rapporto ad ogni statuizione contenuta nella seconda. 2.6. Questa Corte ha più volte affermato che la disciplina del condominio degli edifici, di cui agli artt. 1117 c.c. e ss., è ravvisabile ogni qual volta sia accertato in fatto un rapporto di accessorietà necessaria che lega alcune parti comuni, quale quelle elencate in via esemplificativa - se il contrario non risulta dal titolo - dall'art. 1117 c.c., a porzioni, o unità immobiliari, di proprietà singola, delle quali le prime rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso. La nozione di condominio si configura, pertanto, non solo nell'ipotesi di fabbricati che si estendono in senso verticale ma anche nel caso di beni adiacenti orizzontalmente, purché dotati delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dal citato art. 1117 c.c. Peraltro, pure quando manchi un così stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, la condominialità di un complesso immobiliare, che comprenda porzioni eterogenee per struttura e destinazione, può essere frutto della autonomia privata. Anche, dunque, i proprietari esclusivi di unità immobiliari poste al piano terra, che costituiscano un corpo separato avente comunque accesso dalla facciata dell’edificio comune, possono dirsi condomini, in base ai criteri fissati dall'art. 1117 c.c., e quindi presumersi comproprietari (nonché obbligati a concorrere alle relative spese, ex art. 1123 c.c.) di quelle parti comuni che, al momento della formazione del condominio, si trovassero in rapporto di accessorietà, strutturale e funzionale, con le singole porzioni immobiliari. Il Tribunale di Milano ha compiuto il proprio F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5110/2017 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 9976/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 accertamento operando una valutazione dello stato effettivo dei luoghi ed un'indagine in ordine all'ubicazione dei beni, nonché ricostruendo la volontà pattizia in base ai titoli di acquisto, così pervenendo al convincimento che le unità immobiliari di proprietà esclusiva Niglia appartengono strutturalmente al complesso edilizio condominiale e perciò, rispetto ad esse, sussiste il collegamento strumentale, materiale o funzionale, ovvero la relazione di accessorio a principale ed il rapporto di pertinenza - che è il presupposto necessario del diritto di condominio - con le parti comuni. Tale indagine, diretta a stabilire, anche attraverso l'interpretazione dei titoli di acquisto, se la situazione obiettiva presenti i caratteri necessari a rendere applicabile la presunzione di comunione prevista dall'art 1117 c.c., si risolve in un apprezzamento di fatto, che esula dal sindacato di legittimità se non nei limiti dell'omesso esame di fatto storico ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 2.7. Il quarto motivo di ricorso, prospettando che nell’atto di acquisto in favore di Cecconi e Favalli non fosse compreso il diritto sulle parti comuni, trascura di confrontarsi col precetto dell’art. 1118 c.c., il quale vieta la cessione della proprietà esclusiva separata dal diritto sui beni comuni legati ai primi per effetto di incorporazione. 2.8. Il quinto motivo di ricorso trascura che gli aventi causa nei cui confronti, a norma dell'art. 2909 c.c., fa stato l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, sono tutti i soggetti che, dopo la formazione del giudicato, sono subentrati alle parti nella titolarità delle correlative situazioni giuridiche, F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5110/2017 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 9976/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 attive e passive, dedotte in giudizio e sulle quali incide il comando giurisdizionale passato in giudicato. 2.9. Il sesto motivo di ricorso censura la statuizione del giudice d'appello che ha ritenuto precluso l'esame dell'eccezione di prescrizione, “non avendo l’opponente neppure specificato il tipo di eccezione sottoposta al tribunale ed i termini prescrizionali cui intende riferirsi”, nuovamente senza specificare il tenore dell’eccezione, il tempo e il luogo della sua deduzione, nonché il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto di credito azionato dal Condominio, aveva determinato l'inizio della decorrenza del termine. 2.10. Il settimo motivo in tema di spese processuali è inammissibile perché non allega né l'avvenuta violazione delle tariffe professionali, né gli errori commessi dal giudice, né le voci della tabella che si ritengono violate. 3. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5110/2017 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 9976/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 cassazione, che liquida in complessivi € 2.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1° marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a :