CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PESCARA avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di L'Aquila che, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pescara, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di rapina pluriaggravata, perché commesso con l'uso di un'arma, da più persone riunite e con travisamento. Deduce:1.1. Violazione di legge e vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'art. 274, comma 1, lettera c), cod.proc.pen.. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il tribunale ha ritenuto la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari facendo leva soltanto sulla gravità del fatto e sulla base di una valutazione illogica di un risalente precedente per ricettazione, che si assume commesso in concorso con il coindagato Mancini. Aggiunge che -così facendo- il tribunale ha omesso di confrontarsi con le doglianze esposte dalla difesa e non ha considerato gli elementi a favore dell'indagato, che vengono illustrati. 1.2. Violazione di legge e vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'art. 275, comma 3 e 3-bis cod.proc.pen. e dell'art. 292, comma 2, lettera c-bis, cod.proc.pen.. In questo caso si denuncia l'apparenza della motivazione quanto alla scelta della misura carceraria quale unica idonea a contenere le esigenze cautelari, mancando elementi concreti da cui trarre la pericolosità sociale di Iervese, che è un soggetto incensurato e i cui carichi pendenti -a parte la ricettazione- sono tutti relativi a condotte di minor rilievo o a ipotesi di negligenza e/o imprudenza nello svolgimento di attività commerciali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. In punto di valutazione dell'attuale sussistenza delle esigenze cautelari, va ricordato che «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. (Fattispecie in tema di furto aggravato in cui la Corte ha ritenuto che la valutazione del tempo intercorso tra i fatti e la misura cautelare non poteva essere disgiunta da quella della gravità delle condotte evidenziata dalle modalità di commissione del reato e dalla professionalità dimostrata dagli imputati nel gestire l'attività di rivendita dei pezzi dei veicoli rubati)», (Sez. 5 - , Sentenza n. 1154 del 11/11/2021, dep. il 2022, Magliulo, Rv. 282769 - 01). La motivazione del tribunale è conforme a tale paradigma, ove si consideri 2 O LI,- .J.,..._ \....._ che la misura cautelare è stata applicata sostanzialmente nell'immediatezza del fatto; che il fatto è stato ritenuto dal tribunale significativo di professionalità, in ragione della meticolosa organizzazione; che la capacità delinquenziale emergeva - oltre che della già evidenziata meticolosa organizzazione- anche dall'uso dell'arma, dalle modalità dell'aggressione perpetrata con l'arma in danno della vittima, dalla sottrazione della pistola alla stessa guardia giurata. Il tutto ritenuto conducente nel senso di una non occasionalità della condotta. 1.2. Parimenti adeguata risulta la motivazione spesa per la scelta della misura carceraria quale unica idonea a contenere le esigenze cautelari così come emerse alla luce delle modalità del fatto e della personalità dimostrata dall'indagato con la sua commissione, tali da far sbiadire lo stato di incensuratezza segnalato dalla difesa. 1.3. A fronte di una motivazione adeguata, priva di illogicità e di contraddittorietà, entrambi i motivi, così come articolati, non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative del tribunale. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette -come nel caso in esame- da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante. Sotto tale profilo, anche la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi esposti dalla difesa costituisce una doglianza che impinge il merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 -' Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01). 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. p