Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:502
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]397/02
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e Consiglio dell’Unione europea
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Appel di Bruxelles)
«Dipendenti — Vantaggi sociali — Surrogazione delle Comunità europee nei diritti di un dipendente contro il terzo responsabile di un evento dannoso»
Massime della sentenza
Dipendenti — Surrogazione delle Comunità nei diritti di un dipendente contro il terzo responsabile di un evento dannoso —
Limiti — Applicazione del diritto nazionale per stabilire l’ampiezza dell’obbligo di risarcimento — Normativa nazionale che
esclude una pensione di reversibilità da detto obbligo
(Statuto del personale, art. 85 bis, n. 1)
La surrogazione prevista all’art. 85 bis dello Statuto è una surrogazione ipso iure, che ha luogo, nel limite degli obblighi
derivanti a carico delle Comunità dalle disposizioni dello Statuto, al momento dell’evento dannoso che fa sorgere la responsabilità
di un terzo.
Tuttavia, dal n. 1 di detto articolo risulta chiaramente che le Comunità non dispongono nei confronti del terzo responsabile
di maggiori diritti rispetto alla vittima o ai suoi aventi diritto.
L’art. 85 bis dello Statuto non è inteso a modificare le norme nazionali che si applicano per stabilire se ed entro quali
limiti sorga la responsabilità del terzo responsabile del danno. La responsabilità di quest’ultimo resta soggetta alle norme
sostanziali che vengono normalmente applicate dal giudice nazionale adito dalla vittima, cioè, in linea di principio, alla
legge dello Stato nel cui territorio si è verificato il danno.
Ne consegue che, se il diritto nazionale sulla responsabilità applicabile al caso di specie esclude una pensione di reversibilità
come quella prevista agli artt. 79 e 79 bis dello Statuto dall’ambito dell’obbligo di risarcimento che incombe all’autore
dell’atto illecito, le Comunità non possono ottenere il rimborso delle somme corrispondenti a tale pensione di reversibilità
mediante la surrogazione istituita dall’art. 85 bis del detto Statuto.
(v. punti 15-18)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
9 settembre 2004
(1)
«Dipendenti – Vantaggi sociali – Surrogazione delle Comunità nei diritti di un dipendente contro il terzo responsabile di un evento dannoso»
Nel procedimento C-397/02,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE,dalla [OSCURATO:PERSONA] d'appel de Bruxelles (Belgio) con decisione 6 novembre 2002, pervenuta in cancelleria l'11 novembre 2002, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],
Consiglio dell'Unione europea,
LA CORTE (Prima Sezione),,
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta
e dal sig. K. Lenaerts, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.ra M. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'11 dicembre 2003,viste le osservazioni presentate:
–
per la clinique [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] SA, dal sig. M. Mahieu, avocat;
–
per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dal sig. J. Buekenhoudt, avocat;
–
per il Consiglio dell'Unione europea, dalla sig.ra M. Sims e dal sig. M. Bauer, in qualità di agenti, assistiti dal sig. F. Lagasse,
avocat;
–
per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Currall e dalla sig.ra F. Clotuche-Duvieusart, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 febbraio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 85 bis del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del
Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile
agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione
(GU L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 27 settembre 1985, n. 2799 (GU L 265,
pag. 1; in prosieguo: lo «Statuto»).
2
Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la clinica [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «clinica [OSCURATO:PERSONA]») e il suo assicuratore [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), da un lato, e il Consiglio dell’Unione
europea e il sig. [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, in merito al risarcimento del danno subito da quest’ultimo a causa del decesso di sua
moglie presso la detta clinica e alla surrogazione delle Comunità europee nei diritti del sig. [OSCURATO:PERSONA].
Contesto normativo
3
L’art. 85 bis dello Statuto così dispone:
«1.
Quando la causa del decesso, d’un infortunio o di una malattia di cui è vittima una persona cui si applica il presente Statuto
è imputabile a un terzo, le Comunità, nei limiti degli obblighi statutari che loro incombono in seguito all’evento dannoso,
si surrogano di pieno diritto alla vittima o ai suoi aventi diritto nei loro diritti e azioni contro il terzo responsabile.
2.
Rientrano in particolare nell’ambito coperto dalla surrogazione di cui al paragrafo 1:
–
la retribuzione che continua ad essere versata al funzionario, in conformità dell’articolo 59, nel periodo durante il quale
è temporaneamente inabile al lavoro;
–
i versamenti effettuati in conformità dell’articolo 70 in seguito al decesso di un funzionario o ex funzionario titolare di
una pensione;
–
le prestazioni erogate ai sensi degli articoli 72 e 73 e delle regolamentazioni adottate per la loro applicazione, concernenti
la copertura dei rischi di malattia e d’infortunio;
–
l’onere delle spese per il trasporto della salma, di cui all’articolo 75;
–
il versamento di assegni familiari supplementari effettuato, in conformità dell’articolo 67, paragrafo 3, e dell’articolo
2, paragrafi 3 e 5, dell’allegato VII, a causa della malattia grave, dell’infermità o della menomazione da cui è colpito un
figlio a carico;
–
il versamento di pensioni d’invalidità effettuato in seguito ad un infortunio o ad una malattia che ponga il funzionario nell’impossibilità
definitiva di esercitare le proprie funzioni;
–
il versamento di pensioni di reversibilità effettuato in seguito al decesso del funzionario o dell’ex funzionario oppure al
decesso del coniuge né funzionario né agente temporaneo di un funzionario o di un ex funzionario titolare di una pensione;
(…)
4.
Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non possono ostacolare l’esercizio di un’azione diretta da parte delle Comunità».
[OSCURATO:PERSONA] principale e questione pregiudiziale
4
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], moglie del sig. [OSCURATO:PERSONA], era dipendente del Consiglio e percepiva una pensione d’invalidità in virtù dell’art. 78
dello Statuto. Il suo decesso si è verificato il 25 settembre 1990 durante il suo ricovero presso la clinica [OSCURATO:PERSONA]. È stato
dimostrato che il decesso è imputabile a colpa di un’addetta di tale clinica.
5
A seguito del decesso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio ha versato al sig. [OSCURATO:PERSONA]:
–
un’indennità per spese funerarie, in applicazione dell’art. 10 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi
di malattia dei funzionari delle Comunità europee;
–
un importo corrispondente alla pensione di invalidità percepita dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], sino alla fine del terzo mese successivo
a quello del decesso, ai sensi dell’art. 70 dello Statuto, e
–
una pensione mensile di reversibilità versata dal quarto mese successivo a quello del decesso, ai sensi degli artt. 79 e 79 bis
dello Statuto.
6
Con sentenza 15 dicembre 1997 il Tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di Bruxelles, Belgio) si è pronunciato
sulle conseguenze della responsabilità civile della clinica [OSCURATO:PERSONA].
7
Deliberando sulle domande del sig. [OSCURATO:PERSONA], tale Tribunale ha condannato la clinica [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il
danno causatogli dalla perdita dell’assistenza familiare della moglie e il danno morale derivante dal decesso di quest’ultima.
Ha invece respinto la domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] volta al risarcimento per la perdita di reddito, in quanto questa sarebbe inferiore
all’importo della pensione di reversibilità versata dal Consiglio.
8
Per quanto riguarda il Consiglio, il Tribunal de première instance de Bruxelles ha accolto le richieste di tale istituzione,
presentate sul fondamento dell’art. 85 bis dello Statuto, volte ad ottenere dalla clinica [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] il rimborso
delle somme versate o dovute al sig. [OSCURATO:PERSONA].
9
La clinica [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello contro tale sentenza, sostenendo che il detto tribunale aveva violato
l’effetto traslativo della surrogazione nel concedere al Consiglio, surrogato nei diritti del sig. [OSCURATO:PERSONA], somme maggiori di
quelle che quest’ultimo poteva pretendere dal terzo responsabile del danno.
10
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio hanno proposto appello incidentale. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, in particolare, il risarcimento
del danno che ritiene di aver subito per la perdita del reddito familiare. Il Consiglio ha chiesto l’aggiornamento dell’ammontare
dell’importo dei suoi danni alla data della futura sentenza.
11
In relazione alla domanda di risarcimento fondata sulla perdita di reddito che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe subito, nella sentenza
di rinvio la [OSCURATO:PERSONA] d’appel de Bruxelles ha dichiarato che, nel diritto belga, il diritto ad una pensione di reversibilità è
estraneo all’obbligo dell’autore di un atto illecito di risarcire integralmente il danno e che, quindi, diversamente da quanto
dichiarato dal giudice di primo grado, occorreva determinare la perdita di reddito familiare senza tener conto della pensione
di reversibilità concessa al sig. [OSCURATO:PERSONA]. Doveva essere dedotta dal capitale spettante a quest’ultimo solamente la pensione
di invalidità della defunta versata sino al terzo mese successivo a quello del decesso. Applicando tale metodo di calcolo,
la [OSCURATO:PERSONA] d'appel ha stimato il danno materiale subito dal sig. [OSCURATO:PERSONA] per la perdita del reddito di sua moglie in EUR 479,80
mensili a far data dal 1° ottobre 1990, cioè un importo inferiore a quello della pensione di reversibilità versata dal Consiglio.
12
Quanto alla surrogazione invocata dal Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] d’appel de Bruxelles ha dichiarato che la controversia ad essa sottoposta
solleva la questione della natura e della portata di tale surrogazione e, pertanto, ha deciso di sospendere il giudizio e
di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 85 bis dello Statuto del personale delle Comunità europee, nel testo risultante dagli artt. 2 e 3 del regolamento
(CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, e dei regolamenti che modificano quest'ultimo, debba essere interpretato
nel senso che conferisce alle Comunità il diritto di chiedere al terzo responsabile del decesso di un dipendente il rimborso
integrale della pensione di reversibilità versata al coniuge superstite, in esecuzione degli artt. 79 e 79 bis del detto Statuto,
quando la legge applicabile al diritto al risarcimento del danno stabilisce che il diritto ad una pensione di reversibilità
è estraneo all’obbligo, per l’autore di un atto illecito, di risarcire integralmente il danno e quando il pregiudizio subito
dal coniuge superstite a causa della perdita del reddito della moglie deceduta è inferiore all’importo della pensione di reversibilità
che gli viene versata».
Sulla questione pregiudiziale
13
Secondo la clinica [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], l’art. 85 bis dello Statuto prevede una surrogazione delle Comunità fino a concorrenza
dell’ammontare corrispondente alla pensione di reversibilità che esse sono tenute a versare al coniuge superstite di un dipendente
defunto e non autorizza il detto coniuge superstite a cumulare la pensione di reversibilità e l’indennità volta a compensare
a suo vantaggio la perdita di reddito conseguente al decesso. Tuttavia, poiché il surrogato non può disporre di maggiori diritti
del surrogante, il diritto spettante alle Comunità di richiedere il rimborso integrale della pensione di reversibilità versata
al coniuge superstite dovrebbe essere limitato all’importo corrispondente alla valutazione, effettuata secondo le regole del
diritto nazionale applicabile, del danno subito da quest’ultimo a causa della perdita di reddito derivante dal decesso del
coniuge.
14
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee sostengono che la surrogazione di cui all’art. 85 bis
dello Statuto costituisce un meccanismo specifico del diritto comunitario, che non può essere disatteso in applicazione di
una norma di diritto nazionale. La surrogazione a disposizione delle Comunità non sarebbe limitata all’indennizzo concesso
dal diritto nazionale al dipendente vittima di un pregiudizio o ai suoi aventi diritto, ma si estenderebbe a tutte le prestazioni
di cui al n. 2 del citato articolo.
15
A questo proposito occorre ricordare che la surrogazione prevista all’art. 85 bis dello Statuto è una surrogazione ipso iure,
che ha luogo, nel limite degli obblighi derivanti a carico delle Comunità dalle disposizioni dello Statuto, al momento dell’evento
dannoso che fa sorgere la responsabilità di un terzo (sentenza 26 febbraio 1992, causa C‑333/90, Royale belge, Racc. pag. I‑1135,
punto 8).
16
Tuttavia, l’art. 85 bis, n. 1, dello Statuto precisa che le Comunità si surrogano alla vittima o ai suoi aventi diritto «nei
loro diritti e azioni contro il terzo responsabile». Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle conclusioni,
da tale frammento di frase risulta chiaramente che le Comunità non dispongono nei confronti del terzo responsabile di maggiori
diritti rispetto alla vittima o ai suoi aventi diritto.
17
Pertanto, occorre constatare che l’art. 85 bis dello Statuto non è inteso a modificare le norme nazionali che si applicano
per stabilire se ed entro quali limiti sorga la responsabilità del terzo responsabile del danno. La responsabilità di quest’ultimo
resta soggetta alle norme sostanziali che vengono normalmente applicate dal giudice nazionale adito dalla vittima, cioè, in
linea di principio, alla legge dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il danno [v., a proposito della surrogazione
degli enti di previdenza sociale nell’ambito del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, come modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
sentenza 2 giugno 1994, causa C‑428/92, DAK, Racc. pag. I‑2259, punto 21].
18
Ne consegue che, se il diritto nazionale sulla responsabilità applicabile al caso di specie esclude una pensione di reversibilità
come quella prevista agli artt. 79 e 79 bis dello Statuto del personale dall’ambito dell’obbligo di risarcimento che incombe
all’autore dell’atto illecito, le Comunità non possono ottenere il rimborso delle somme corrispondenti a tale pensione di
reversibilità mediante la surrogazione istituita dall’art. 85 bis del detto Statuto.
19
Occorre pertanto risolvere la questione proposta dichiarando che l’art. 85 bis dello Statuto deve essere interpretato nel
senso che non conferisce alle Comunità il diritto di chiedere al terzo responsabile del decesso di un dipendente il rimborso
integrale della pensione di reversibilità versata al coniuge superstite, in esecuzione degli artt. 79 e 79 bis del detto Statuto,
quando la legge applicabile al diritto al risarcimento del danno prevede che il diritto ad una pensione di reversibilità è
estraneo all’obbligo, per l’autore di un atto illecito, di risarcire integralmente il danno e quando il pregiudizio subito
dal coniuge superstite a causa della perdita del reddito della moglie deceduta è inferiore all’importo della pensione di reversibilità
che gli viene versata.
Sulle spese
20
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle
delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 85 bis del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo statuto dei funzionari
delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili
temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 27 settembre
1985, n. 2799, deve essere interpretato nel senso che non conferisce alle Comunità il diritto di ottenere dal terzo responsabile
del decesso di un dipendente il rimborso integrale della pensione di reversibilità versata al coniuge superstite, in esecuzione
degli artt. 79 e 79 bis del detto Statuto, quando la legge applicabile al diritto al risarcimento del danno prevede che il
diritto ad una pensione di reversibilità è estraneo all’obbligo, per l’autore di un atto illecito, di risarcire integralmente
il danno e quando il pregiudizio subito dal coniuge superstite a causa della perdita del reddito della moglie deceduta è inferiore
all’importo della pensione di reversibilità che gli viene versata.
Firme
1
–
Lingua processuale: il francese.