CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 46677/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .n N. 23802/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria difensiva in data 23 ottobre 2024; Ritenuto che le censure attinenti alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., dedotte nel primo motivo di ricorso e riaffermate con la citata memoria, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 7); basti sottolineare che le frasi oltraggiose sono state pronunciate alla presenza delle due persone con le quali [OSCURATO:PERSONA] aveva in corso la violenta lite; Ritenuto che anche in ordine alle statuizioni civili la Corte ha argomentato in maniera immune da fratture logiche, a fronte di generiche dissertazioni; Ritenuto che le doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento della scriminante ex art. 393-bis cod. pen. sono manifestamente infondate, attesa la motivazione della sentenza impugnata in cui si dà contro dell'insussistenza della tesi difensiva secondo cui la condotta sarebbe scriminata dalla reazione legittima ad atti arbitrari posti in essere dagli agenti di polizia giudiziaria; Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità, avendo la Corte ritenuta la mancanza di elementi positivi di valutazione (v. in particolare pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co