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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 40985/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la determinazione del termine di prescrizione del reato di furto aggravato per cui si procede, è manifestamente infondato: all'imputata è stata contesta la recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 2 cod. pen., e siffatta circostanza aggravante è stata ritenuta sussistente e dedotta nel giudizio di comparazione con le ulteriori aggravanti e le attenuanti generiche e, in tal sede, ritenuta equivalente; ne consegue che, come definitivamente chiarito sa Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, di essa si debba tener conto - diversamente dall'ipotesi di subvalenza - agli effetti (indiretti) della prescrizione.

E da tanto discende che effettivamente il termine di estinzione del reato - tenuto conto delle sospensioni indicate dalla Corte d'appello, non contestate e riscontrate in questa sede - è stato correttamente indicato nel 7 novembre 2019 e, dunque, in data successiva alla deliberazione della sentenza impugnata.

Né, del resto, risulta che la statuizione relativa alla sussistenza, in concreto, della recidiva contestata, sia stata contestata con l'atto d'appello, in tal modo non potendosi censurare l'omesso esame del relativo punto, dal quale incensurabilmente è stato tratto il riferimento del dato temporale rilevante ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la determinazione del termine di prescrizione del reato di furto aggravato per cui si procede, è manifestamente infondato: all'imputata è stata contesta la recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 2 cod. pen., e siffatta circostanza aggravante è stata ritenuta sussistente e dedotta nel giudizio di comparazione con le ulteriori aggravanti e le attenuanti generiche e, in tal sede, ritenuta equivalente; ne consegue che, come definitivamente chiarito sa Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, di essa si debba tener conto - diversamente dall'ipotesi di subvalenza - agli effetti (indiretti) della prescrizione. E da tanto discende che effettivamente il termine di estinzione del reato - tenuto conto delle sospensioni indicate dalla Corte d'appello, non contestate e riscontrate in questa sede - è stato correttamente indicato nel 7 novembre 2019 e, dunque, in data successiva alla deliberazione della sentenza impugnata. Né, del resto, risulta che la statuizione relativa alla sussistenza, in concreto, della recidiva contestata, sia stata contestata con l'atto d'appello, in tal modo non potendosi censurare l'omesso esame del relativo punto, dal quale incensurabilmente è stato tratto il riferimento del dato temporale rilevante ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40985/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris