Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26500/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 22 giugno 2022 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto ha revocato l'ordine di demolizione di un terrazzo di copertura di mq 40, adibito a vano cucina, impartito dal, Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli in esecuzione della sentenza in data 31 marzo 2017 del Tribunale di Napoli che aveva condannato l'imputata per abusi edilizi.

2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli per violazione di legge e vizio di motivazione.

Osserva che il Giudice non aveva considerato l'atteggiamento della ricorrente di sfida ai divieti normativi, atteso che, in qualità di custode dell'immobile abusivo, aveva proseguito l'attività edilizia nonostante il sequestro, e non aveva tenuto conto che l'abuso era consistito nella chiusura di un terrazzo già abusivo e non nella realizzazione dell'alloggio abitativo, per cui non veniva in rilievo il principio di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha revocato l'ordine di demolizione limitatamente al terrazzo di mq 40 che era stato chiuso e adibito a cucina sul presupposto del mancato rispetto del principio di proporzionalità.

Tale principio non risulta correttamente applicato perché il manufatto abusivo in oggetto costituisce un ampliamento dell'immobile adibito a privata dimora e il Giudice non ha verificato se fosse assolutamente indispensabile alla conduzione della vita personale e familiare della ricorrente.

Questa Sezione ha già osservato nella sentenza n. 48021 del 11/09/2019, Giordano, Rv. 277994-01 che il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma va contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente.

Nello specifico, la Corte aveva ritenuto legittimo l'ordine di demolizione perché avente a oggetto un vano accessorio non assolutamente indispensabile all'esercizio del diritto abitativo.

Nel caso in esame, il Giudice non ha compiuto siffatta verifica mentre il Pubblico ministero ha evidenziato che si trattava di un vano abusivo, ampliativo di una costruzione che evidentemente già soddisfaceva l'interesse abitativo della ricorrente e dei suoi familiari.

Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per consentire ad altro Giudice del Tribunale di Napoli di compiere tale valutazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.

Così deciso, il 15 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 22 giugno 2022 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto ha revocato l'ordine di demolizione di un terrazzo di copertura di mq 40, adibito a vano cucina, impartito dal, Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli in esecuzione della sentenza in data 31 marzo 2017 del Tribunale di Napoli che aveva condannato l'imputata per abusi edilizi. 2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli per violazione di legge e vizio di motivazione. Osserva che il Giudice non aveva considerato l'atteggiamento della ricorrente di sfida ai divieti normativi, atteso che, in qualità di custode dell'immobile abusivo, aveva proseguito l'attività edilizia nonostante il sequestro, e non aveva tenuto conto che l'abuso era consistito nella chiusura di un terrazzo già abusivo e non nella realizzazione dell'alloggio abitativo, per cui non veniva in rilievo il principio di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha revocato l'ordine di demolizione limitatamente al terrazzo di mq 40 che era stato chiuso e adibito a cucina sul presupposto del mancato rispetto del principio di proporzionalità. Tale principio non risulta correttamente applicato perché il manufatto abusivo in oggetto costituisce un ampliamento dell'immobile adibito a privata dimora e il Giudice non ha verificato se fosse assolutamente indispensabile alla conduzione della vita personale e familiare della ricorrente. Questa Sezione ha già osservato nella sentenza n. 48021 del 11/09/2019, Giordano, Rv. 277994-01 che il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma va contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente. Nello specifico, la Corte aveva ritenuto legittimo l'ordine di demolizione perché avente a oggetto un vano accessorio non assolutamente indispensabile all'esercizio del diritto abitativo. Nel caso in esame, il Giudice non ha compiuto siffatta verifica mentre il Pubblico ministero ha evidenziato che si trattava di un vano abusivo, ampliativo di una costruzione che evidentemente già soddisfaceva l'interesse abitativo della ricorrente e dei suoi familiari. Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per consentire ad altro Giudice del Tribunale di Napoli di compiere tale valutazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. Così deciso, il 15 fe
Sentenza Cassazione n. 26500/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris