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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28723/2022

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C_CR-t- ORDINANZA sul ricorso 18447-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, in forza di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' LORENZA (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Magnagrecia n. 84 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 121/2017, pubblicata il 4 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] -see invocatire--wel ca e si s - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di accertare l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici a favore del fondo di sua proprietà attraverso la stradina, insistente sui fondi dei convenuti, su cui l'attrice, e prima di lei i suoi genitori, erano passati per oltre vent'anni.

L'attrice chiedeva altresì che il convenuto [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato alla cessazione di ogni turbativa, rimuovendo la stanga frapposta al passaggio sulla stradina, nonché al risarcimento del danno nella misura di euro

2.500. I convenuti chiedevano il rigetto delle domande, sostenendo che fino agli anni 1980 l'attrice e i suoi genitori erano transitati su un'altra strada il cui tratto finale era stato poi murato, che solo nel 1981, in forza di una convenzione di lottizzazione stipulata dai proprietari dei terreni adiacenti, era stata realizzata la strada di accesso in oggetto, sulla quale i convenuti quali proprietari dei terreni avevano consentito il transito all'attrice solo per mera tolleranza e fino a quando non si fosse munita di altra via di accesso, via di accesso che è stata poi realizzata nel 2010.

Con sentenza n. 625/2016, il Tribunale di Trento accertava la costituzione per usucapione della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici sulla stradina a favore del fondo dell'attrice e condannava [OSCURATO:PERSONA] a rimuovere la stanga e a cessare ogni turbativa al passaggio, determinando in euro 20 la somma dovuta all'attrice per ogni violazione della prescrizione.

2. Tale sentenza veniva impugnata dai soccombenti dinnanzi alla Corte d'appello di Trento, censurando la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto integrato il requisito dell'anímus possídendi e del requisito del possesso continuato per vent'anni; lamentando come il giudice di prime cure avesse riconosciuto l'acquisto di una servitù di passaggio non agricolo, anche se aveva riconosciuto che il passaggio era avvenuto per sole esigenze agricole del fondo, non tenendo peraltro in considerazione la definitiva trasformazione del fondo dominante da agricolo a residenziale; sostenendo infine la legittimità della apposizione della stanga al fine di impedire il passaggio.

Con sentenza n. 12/2017 la Corte d'appello di Trento rigettava integralmente l'impugnazione proposta, confermando la pronuncia di prime cure.

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono in cassazione avverso la sentenza di appello.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi:

1. Il primo e il terzo motivo di ricorso sono tra loro strettamente connessi e vanno pertanto unitamente esaminati. a) Il primo motivo lamenta "violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1031 e 1158 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., mancata sussistenza del requisito dell'animus possidendí per l'usucapione della servitù di passaggio": la Corte d'appello, nel ritenere sussistente in capo a Dalrì e ai suoi danti causa il requisito dell'animus possidendí, ha erroneamente interpretato la convenzione di lottizzazione del 1981; la convenzione faceva sorgere un mero diritto personale di godimento del passaggio, il cui interesse è venuto meno con la costruzione della nuova strada di accesso; il passaggio è quindi avvenuto solo perché concesso per mera tolleranza dei ricorrenti. b) Il terzo motivo lamenta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1158 c.c., omesso esame circa un fatto decisivo" inerente alla mancata sussistenza del requisito del possesso per vent'anni: la ricorrente e prima di lei i suoi danti causa non hanno utilizzato per vent'anni in modo pacifico ed indisturbato la stradina ai fini dell'usucapione in quanto dal 1981 al 2010, anno in cui è stata posizionata la stanga, la convenuta ha sempre transitato con animus detenendi; il giudice d'appello ha poi errato nel ritenere irrilevante ai fini dell'usucapione la decisione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento del 2008 che avrebbe escluso l'efficacia del piano di lottizzazione, in quanto la controricorrente era parte del giudizio promosso davanti al giudice amministrativo.

I motivi non possono essere accolti.

La Corte d'appello ha osservato che nella convenzione di lottizzazione al punto 3 lettera b) era previsto che i proprietari delle particelle "mettono a disposizione il terreno necessario per la realizzazione della strada e costituisco la servitù di passo e ripasso a favore delle particelle", con utilizzo di una locuzione che, indipendentemente dalla poi non avvenuta formalizzazione della costituzione della servitù, indica che il passaggio lungo la stradina non era determinato da mera tolleranza e che l'animus era quello di chi ritiene di stare esercitando un diritto reale.

Tale valutazione della Corte, plausibile ed argomentata, non può in ogni caso essere censurata di fronte a questa Corte di legittimità.

Quanto alla rilevanza ai fini del riconoscimento del possesso utile all'usucapione della decisione del giudice amministrativo va condiviso il giudizio di irrilevanza del giudice d'appello.

Anzitutto la convenzione del 1981 ha offerto unicamente un elemento a favore della sussistenza dell'animus possidendi di Dalrì e dei suoi danti causa, ma non è il titolo costitutivo della servitù la cui costituzione è stata accertata per usucapione così che il giudizio di invalidità della convenzione non assume rilevanza.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo inerente alle spese di manutenzione della stradina di accesso: il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante il fatto che la controricorrente non abbia mai partecipato alle spese di manutenzione della stradina d'accesso, non avendo "voluto approfondire, tramite attività istruttoria, la veridicità delle affermazioni dei ricorrenti".

Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti denunciano l'omesso esame di un fatto, ossia il mancato pagamento delle spese di manutenzione.

Il fatto storico è stato considerato dal giudice d'appello (v. pagine 10 e 11 della sentenza impugnata), così che quello che i ricorrenti contestano è la valutazione di tale fatto operata dal giudice d'appello.

3. Il quarto motivo contesta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1067 c.c.", divieto di aggravare il requisito della servitù; l'omesso esame circa un fatto decisivo, il mutamento del fondo dominante da agricolo a residenziale: la circostanza che negli anni 2000 vi sia stato un mutamento definitivo della destinazione urbanistica dei luoghi per cui è causa, che da fondi agricoli venivano trasformati in terreni edificabili, comportando quindi un aggravio ai fondi serventi di proprietà dei ricorrenti è un fatto decisivo, che non è stato per nulla vagliato dalla Corte d'appello; se si ritiene che Dalrì abbia usucapito il diritto di servitù di passo a favore dei propri fondi si deve considerare che l'usucapione riguarderebbe soltanto la servitù di passaggio agricolo, così che riconoscere ora in capo alla Dalrì un diritto di servitù di passo a piedi e con mezzi meccanici significherebbe comportare un ulteriore aggravio ai fondi serventi di proprietà dei ricorrenti; in conclusione Darlì avrebbe semmai usucapito un diritto di servitù di passaggio agricolo, il quale doveva essere dichiarato estinto per non uso, essendo tutta la zona ormai divenuta residenziale.

Il motivo non può essere accolto.

La circostanza del mutamento di destinazione del fondo dominante è stata esaminata dalla Corte d'appello (v. pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata) che la ha ritenuta inconferente.

Quanto alla violazione dell'art. 1067 c.c., correttamente la Corte d'appello ha osservato che il divieto di innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente è previsto in relazione a diritti di servitù già costituiti, mentre nel caso in esame la servitù non era ancora costituita così che Dalrì non può essere incorsa in alcun divieto di aggravamento della servitù in essere, né può essersi estinta la servitù originariamente costituita.

4. Il quinto motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 614-bis c.p.c. e 1027 c.c.": la Corte d'appello ha erroneamente escluso la legittimità della apposizione della stanga, in quanto Dalpiaz legittimamente poteva posizionare ai confini del proprio fondo una stanga per impedire il transito di tutti coloro, compresa Dalrì,che abitano nel nuovo complesso residenziale e che non hanno nessun diritto di passo sulla stradina oggetto di causa.

Il motivo non può essere accolto.

Una volta accertato l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio, l'accertamento comporta l'illegittimità dell'apposizione della stanga che costituisce ostacolo all'esercizio della servitù.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 2.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°/0) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C_CR-t- ORDINANZA sul ricorso 18447-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, in forza di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' LORENZA (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Magnagrecia n. 84 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 121/2017, pubblicata il 4 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] -see invocatire--wel ca e si s - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di accertare l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici a favore del fondo di sua proprietà attraverso la stradina, insistente sui fondi dei convenuti, su cui l'attrice, e prima di lei i suoi genitori, erano passati per oltre vent'anni. L'attrice chiedeva altresì che il convenuto [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato alla cessazione di ogni turbativa, rimuovendo la stanga frapposta al passaggio sulla stradina, nonché al risarcimento del danno nella misura di euro 2.500. I convenuti chiedevano il rigetto delle domande, sostenendo che fino agli anni 1980 l'attrice e i suoi genitori erano transitati su un'altra strada il cui tratto finale era stato poi murato, che solo nel 1981, in forza di una convenzione di lottizzazione stipulata dai proprietari dei terreni adiacenti, era stata realizzata la strada di accesso in oggetto, sulla quale i convenuti quali proprietari dei terreni avevano consentito il transito all'attrice solo per mera tolleranza e fino a quando non si fosse munita di altra via di accesso, via di accesso che è stata poi realizzata nel 2010. Con sentenza n. 625/2016, il Tribunale di Trento accertava la costituzione per usucapione della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici sulla stradina a favore del fondo dell'attrice e condannava [OSCURATO:PERSONA] a rimuovere la stanga e a cessare ogni turbativa al passaggio, determinando in euro 20 la somma dovuta all'attrice per ogni violazione della prescrizione. 2. Tale sentenza veniva impugnata dai soccombenti dinnanzi alla Corte d'appello di Trento, censurando la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto integrato il requisito dell'anímus possídendi e del requisito del possesso continuato per vent'anni; lamentando come il giudice di prime cure avesse riconosciuto l'acquisto di una servitù di passaggio non agricolo, anche se aveva riconosciuto che il passaggio era avvenuto per sole esigenze agricole del fondo, non tenendo peraltro in considerazione la definitiva trasformazione del fondo dominante da agricolo a residenziale; sostenendo infine la legittimità della apposizione della stanga al fine di impedire il passaggio. Con sentenza n. 12/2017 la Corte d'appello di Trento rigettava integralmente l'impugnazione proposta, confermando la pronuncia di prime cure. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono in cassazione avverso la sentenza di appello. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in cinque motivi: 1. Il primo e il terzo motivo di ricorso sono tra loro strettamente connessi e vanno pertanto unitamente esaminati. a) Il primo motivo lamenta "violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1031 e 1158 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., mancata sussistenza del requisito dell'animus possidendí per l'usucapione della servitù di passaggio": la Corte d'appello, nel ritenere sussistente in capo a Dalrì e ai suoi danti causa il requisito dell'animus possidendí, ha erroneamente interpretato la convenzione di lottizzazione del 1981; la convenzione faceva sorgere un mero diritto personale di godimento del passaggio, il cui interesse è venuto meno con la costruzione della nuova strada di accesso; il passaggio è quindi avvenuto solo perché concesso per mera tolleranza dei ricorrenti. b) Il terzo motivo lamenta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1158 c.c., omesso esame circa un fatto decisivo" inerente alla mancata sussistenza del requisito del possesso per vent'anni: la ricorrente e prima di lei i suoi danti causa non hanno utilizzato per vent'anni in modo pacifico ed indisturbato la stradina ai fini dell'usucapione in quanto dal 1981 al 2010, anno in cui è stata posizionata la stanga, la convenuta ha sempre transitato con animus detenendi; il giudice d'appello ha poi errato nel ritenere irrilevante ai fini dell'usucapione la decisione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento del 2008 che avrebbe escluso l'efficacia del piano di lottizzazione, in quanto la controricorrente era parte del giudizio promosso davanti al giudice amministrativo. I motivi non possono essere accolti. La Corte d'appello ha osservato che nella convenzione di lottizzazione al punto 3 lettera b) era previsto che i proprietari delle particelle "mettono a disposizione il terreno necessario per la realizzazione della strada e costituisco la servitù di passo e ripasso a favore delle particelle", con utilizzo di una locuzione che, indipendentemente dalla poi non avvenuta formalizzazione della costituzione della servitù, indica che il passaggio lungo la stradina non era determinato da mera tolleranza e che l'animus era quello di chi ritiene di stare esercitando un diritto reale. Tale valutazione della Corte, plausibile ed argomentata, non può in ogni caso essere censurata di fronte a questa Corte di legittimità. Quanto alla rilevanza ai fini del riconoscimento del possesso utile all'usucapione della decisione del giudice amministrativo va condiviso il giudizio di irrilevanza del giudice d'appello. Anzitutto la convenzione del 1981 ha offerto unicamente un elemento a favore della sussistenza dell'animus possidendi di Dalrì e dei suoi danti causa, ma non è il titolo costitutivo della servitù la cui costituzione è stata accertata per usucapione così che il giudizio di invalidità della convenzione non assume rilevanza. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo inerente alle spese di manutenzione della stradina di accesso: il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante il fatto che la controricorrente non abbia mai partecipato alle spese di manutenzione della stradina d'accesso, non avendo "voluto approfondire, tramite attività istruttoria, la veridicità delle affermazioni dei ricorrenti". Il motivo è inammissibile. I ricorrenti denunciano l'omesso esame di un fatto, ossia il mancato pagamento delle spese di manutenzione. Il fatto storico è stato considerato dal giudice d'appello (v. pagine 10 e 11 della sentenza impugnata), così che quello che i ricorrenti contestano è la valutazione di tale fatto operata dal giudice d'appello. 3. Il quarto motivo contesta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1067 c.c.", divieto di aggravare il requisito della servitù; l'omesso esame circa un fatto decisivo, il mutamento del fondo dominante da agricolo a residenziale: la circostanza che negli anni 2000 vi sia stato un mutamento definitivo della destinazione urbanistica dei luoghi per cui è causa, che da fondi agricoli venivano trasformati in terreni edificabili, comportando quindi un aggravio ai fondi serventi di proprietà dei ricorrenti è un fatto decisivo, che non è stato per nulla vagliato dalla Corte d'appello; se si ritiene che Dalrì abbia usucapito il diritto di servitù di passo a favore dei propri fondi si deve considerare che l'usucapione riguarderebbe soltanto la servitù di passaggio agricolo, così che riconoscere ora in capo alla Dalrì un diritto di servitù di passo a piedi e con mezzi meccanici significherebbe comportare un ulteriore aggravio ai fondi serventi di proprietà dei ricorrenti; in conclusione Darlì avrebbe semmai usucapito un diritto di servitù di passaggio agricolo, il quale doveva essere dichiarato estinto per non uso, essendo tutta la zona ormai divenuta residenziale. Il motivo non può essere accolto. La circostanza del mutamento di destinazione del fondo dominante è stata esaminata dalla Corte d'appello (v. pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata) che la ha ritenuta inconferente. Quanto alla violazione dell'art. 1067 c.c., correttamente la Corte d'appello ha osservato che il divieto di innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente è previsto in relazione a diritti di servitù già costituiti, mentre nel caso in esame la servitù non era ancora costituita così che Dalrì non può essere incorsa in alcun divieto di aggravamento della servitù in essere, né può essersi estinta la servitù originariamente costituita. 4. Il quinto motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 614-bis c.p.c. e 1027 c.c.": la Corte d'appello ha erroneamente escluso la legittimità della apposizione della stanga, in quanto Dalpiaz legittimamente poteva posizionare ai confini del proprio fondo una stanga per impedire il transito di tutti coloro, compresa Dalrì,che abitano nel nuovo complesso residenziale e che non hanno nessun diritto di passo sulla stradina oggetto di causa. Il motivo non può essere accolto. Una volta accertato l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio, l'accertamento comporta l'illegittimità dell'apposizione della stanga che costituisce ostacolo all'esercizio della servitù. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 2.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°/0) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il
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