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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 27935/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 20 agosto 2024 la Corte di appelto di Napoli confermava la sentenza del giorno 30 maggio 2023 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva l'errore di legge con riferimento alla mancata applicazione dell'invocato art. 131-bis cod. pen. che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena inflitta.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicabilità alla fattispecie concreta dell'art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla pluralità di condotte delittuose poste in essere dallo [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa di per sé ostativa del riconoscimento dell'invocata norma; che anche il secondo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territorjale ha inflitto la pena nella misura del minimo applicando le riconosciute circostanza attenuanti generiche nella misura massima possibile, così da rendere la censura in esame priva di pregio; che il ricorso devi perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 20 agosto 2024 la Corte di appelto di Napoli confermava la sentenza del giorno 30 maggio 2023 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva l'errore di legge con riferimento alla mancata applicazione dell'invocato art. 131-bis cod. pen. che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena inflitta. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicabilità alla fattispecie concreta dell'art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla pluralità di condotte delittuose poste in essere dallo [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa di per sé ostativa del riconoscimento dell'invocata norma; che anche il secondo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territorjale ha inflitto la pena nella misura del minimo applicando le riconosciute circostanza attenuanti generiche nella misura massima possibile, così da rendere la censura in esame priva di pregio; che il ricorso devi perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 27935/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris