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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 12278/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto alle quali la Corte di appello ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, affermando la attendibilità delle descrizioni del verbale di arresto rispetto alle illazioni difensive (v. pg. 3 della sentenza) e la compatibilità della apertura con la corporatura del Privitera (ibidem); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo D E'.

A:T.0 c ---- Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto alle quali la Corte di appello ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, affermando la attendibilità delle descrizioni del verbale di arresto rispetto alle illazioni difensive (v. pg. 3 della sentenza) e la compatibilità della apertura con la corporatura del Privitera (ibidem); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo D E'. A:T.0 c ---- Q
Sentenza Cassazione n. 12278/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris