CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 24653/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 552/2021 CORTE APPELLO di MILANO, del 26/10/2021 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difensor Avv.; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata, emessa il 26.10.2021, la Corte d'Appello di Milano - giudicando ex art 627 cpp - in accoglimento dell'istanza presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non esecutiva la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 23.2.2000, restituendo l'imputato r nel termine per proporre personalmente appello ed ha rigettato nel resto l'istanza. A quest'ultimo proposito la Corte territoriale ha rilevato che il decreto di irreperibilità emesso il 28 Febbraio 2004 nell'ambito del procedimento concluso con sentenza della Corte di appello del 24.6.2009 era stato regolarmente emesso, come risultava dal suo stesso contenuto mentre per quanto riguarda la fase di appello l'imputato era stato già rimesso in termini per proporre impugnazione avverso la pronunzia di primo grado. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando, col primo motivo, la violazione di legge in riferimento all'airt 627 cpp, poiché la sentenza rescindente aveva indicato alla Corte territoriale di accertare se il decreto di irreperibilità fu emesso all'esito di rinnovate e complete ricerche mentre i Giudici milanesi si erano limitati a riportare quanto evincibile nel decreto di irreperibilità, senza verificare se fossero state esperite tutte le ricerche prescritte dall'art 159 cpp. 2.Col secondo motivo ci si è doluti della violazione degli artt 670/1 e 159 e ss cpp e dell'omessa motivazione in relazione all'erronea dichiarazione di irreperibilità. Ha ricordato la difesa che in sede di incidente di esecuzione aveva sottolineato che le notifiche degli atti del processo erano state effettuate al difensore di ufficio ed a seguito di decreto di irreperibilità adottato in violazione dei criteri e delle necessarie ricerche ex art 159 cpp; la questione era riproposta fino alla Corte di cassazione che, nell'annullare la precedente ordinanza emessa dalla Corte territoriale il 21.1.2021, aveva invitato il Giudice dell'esecuzione ad un approfondito accertamento circa il rispetto in concreto del dettato dell'art 159 cpp. Ha sostenuto la difesa che mancherebbe agli atti la prova della completezza delle nuove ricerche, in quanto non emerge che l'imputato sia stato ricercato anche nel luogo di nascita, come previsto nell'art 159 cpp, prescrizione da rispettare anche in caso di imputato nato all'estero, come nel caso di specie. In proposito si ricorda il principio per il quale le nuove ricerche contemplate nel disposto dell'art 159 cpp devono essere cumulative e non alternative. Ha depositato requisitoria scritta il PG, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Con i due motivi di impugnazione la difesa pone il tema della completezza delle ricerche ex art 159 cpp, prodromiche all'emissione del decreto ch irreperibilità sotto due diversi profili. Nel primo motivo si critica l'ordinanza impugnata che non avrebbe verificato la completezza delle ricerche, limitandosi a riportare il contenuto del provvedimento di irreperibilità; nel secondo motivo si lamenta specificamente la mancanza di ricerche effettuate nel luogo di nascita dell'imputato.1.1 Deve osservarsi che con la sentenza rescindente la prima Sezione di questa Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui, ai fini della validità del decreto di irreperibilità, è necessario che le ricerche di cui all'art. 159 cod. proc. pen. siano svolte cumulativamente e non alternativamente (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Iaccarino, Rv. 262112-01; Sez. 2, n. 15674 del 2/3/2016, Drago, Rv. 266442). Il principio, peraltro, va applicato "cum grano salis" in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie esaminate, dovendosi riconoscere la completezza delle ricerche non solo in relazione ai parametri prefissati dalla norma, ma anche in riferimento alla condizione personale del soggetto, così da consentire al giudice di valutare l'esaustività o meno delle indagini svolte (cfr. con riferimento al diverso caso della dichiarazione di latitanza, Sez. 3, n. 46983 del 15/10/2009, Campaniello e altro, Rv. 245415,). Per altro verso si è condivisibilmente affermato che l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., comma 1, al fine di emettere il decreto di irreperibilità è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale (cfr. Sez. 2, n. 39329 del 31/5/2016, Ciobataru, Rv. 268304. In una fattispecie, in sostanza sovrapponibile alla presente, in cui si è ritenuto legittimo il decreto di irreperibilità emesso sulla base del verbale di vane ricerche dell'imputato, cittadino straniero, presso l'ultima residenza anagrafica rilevando che: a) nel corso di tale accertamento, nessuno era stato in grado di riferire notizie sul luogo ove si era trasferito; b) lo stesso imputato ricorrente aveva omesso di indicare l'attività lavorativa svolta in precedenza; c) non vi erano notizie circa il suo eventuale rientro nel paese di origine; d) non sussiste l'obbligo di disporre ricerche all'estero dell'imputato ivi residente, del quale si ignori l'esatto recapito. (Sez. 2, Sentenza n. 39329 del 31/05/2016 Ud. (dep. 22/09/2016 ) Rv. 268304 - 01;in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 4742 del 12/12/2013, dep. 2014, Goga, Rv. 25814201). 1.2 Applicando tali principi - cui il Collegio intende dar seguito - alla fattispecie in esame, va osservato che la Corte milanese ha, in primis, precisato che il verbale di vane ricerche del 26.3.99, sul quale si è soffermata l'attenzione della Sezione 1 di questa Corte, è propedeutico al decreto di latitanza emesso il 13.4.99 nel processo sfociato nella sentenza del Tribunale datata 23.2.2000 mentre il decreto di irreperibilità del 28.2.2004 - di cui ora si discute - è stato emesso nel corso del processo concluso con la sentenza d'appello del 24.6.2009. Quest'ultimo decreto di irreperibilità è stato ritenuto legittimo dai Giudici del merito, in quanto emesso sulla base del verbale di vane ricerche dell'imputato, cittadino straniero, presso l'ultima residenza anagrafica, domicilio o dimora abituale ; con la precisazione che l'imputato non risultava detenuto e che le ricerche della polizia giudiziaria non avevano fornito elementi ulteriori utili al rintraccio. L'opzione del Giudice dell'esecuzione appare coerente col sistema di principi innanzi richiamato e rispondente alle peculiarità del caso concreto, con riguardo al quale si osserva che né dal provvedimento impugnato, né dall'atto di ricorso emerge che vi fossero elementi di conoscenza trascurati dai Giudici milanesi circa la reperibilità dell'imputato nei luoghi indicati dall'art 159 cpp. 2.Quanto alle possibili ricerche nel luogo di nascita dell'attuale ricorrente - oggetto del secondo motivo di ricorso - ed in coerenza con quanto già in precedenza considerato, va sottolineato che il luogo di nascita dell'imputato si evince dal presente atto di impugnazione per cassazione ma non risulta dalla sentenza di annullamento con rinvio, né dalla successiva ordinanza della Corte di appello di Milano, sicché pare ragionevole ritenere che si tratti di un dato non conosciuto dalla Corte di merito. In proposito questa Corte regolatrice ha già più volte affermato che la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza ex post sulla legittimità della procedura (cfr. sez. 3, n. 16708 del 16/2/2018, Aerts, Rv. 272634; sez. 3, n. 12838 del 16/1/2013, Erhan, Rv. 257165). 2.1. Né la difesa sul punto ha rappresentato che al momento della declaratoria di irreperibilità il Giudice dell'esecuzione fosse in possesso di elementi ragionevolmente certi circa il luogo di nascita dell'imputato e/o circa la sua reperibilità in uno dei luoghi previsti dalla disposizione ex art 159 cpp e dunque, non essendo stato dedotto che risultasse dagli atti l'esatta indicazione dell'eventuale residenza all'estero, in nessun caso le ricerche dovevano essere estese all'estero (cfr. Sez. 1, n. 820 del 10/12/2020, dep. 2021). 2.2 II provvedimento impugnato del resto è coerente con il principio affermato in linea generale da questa Corte regolatrice, secondo il quale le ricerche all'estero non sono necessarie per la declaratoria di irreperibilità dell'imputato quando si ignorino gli estremi di un esatto luogo, di residenza, di svolgimento di attività di lavoro o anche di solo recapito, nello stato estero (Sez. 6, n. 29147 del 03/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264104; Sez. 1, n. 27552 del 23/06/2010, Loncaric, Rv. 247719; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247317). Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 21.3.2022 Il Consigliere estensore Il