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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 32285/2026

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trassi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/06/1984avverso la sentenza del 29/10/2025 della Corte d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, FRANCESCACOSTANTINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di appello di Catanzaro haproposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la medesimaCorte distrettuale, in riforma della pronuncia resa il 16/01/2025 dal Tribunale diCosenza, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio2002, n. 115 (fatto commesso il 02/10/2017), perché il fatto non costituisce reato.1.1.

Nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata il02/10/2017, l’imputata aveva dichiarato di aver percepito nell’anno 2016 un redditofamiliare complessivo pari all’importo di euro 10.280,26, facendo riferimento allavoce “ISEE ordinario” dell’attestazione ISEE prodotta.

Dagli accertamenti compiutidalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza emergeva, invece,un reddito effettivo di euro 13.027,00, superiore alla soglia-limite per l’ammissioneal beneficio, pari per l’anno 2016 ad euro 12.526,73.2.

L’assoluzione trovava esclusiva ragione sull’asserito difetto di prova in ordineall’elemento soggettivo del reato.

La Corte territoriale ha, infatti, sostenuto che, nelcaso specifico, occorresse «tenere conto non solo dello scostamento minimo deiredditi accertati rispetto a quelli previsti quale limite di accesso al beneficio (pochecentinaia di euro), quanto, soprattutto, del fatto che i redditi effettivi si evincevanodalla stessa dichiarazione ISEE allegata all’istanza, nella quale, alla voce somma deiredditi dei componenti del nucleo, erano indicati redditi ben superiori alla soglia diammissione…».

A giudizio della Corte di appello, tale situazione, ad una valutazionecomplessiva, determinava un insuperabile dubbio sulla sussistenza del dolo, dalmomento che l'insussistenza delle condizioni di ammissione emergeva, in definitiva,dalla stessa domanda e dalla documentazione che la richiedente aveva prodotto acompletamento della stessa.3.

Il ricorrente deduce violazione di legge, nonché contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione, atteso che, proprio dalla stessa, emergerebbe inmaniera evidente la piena consapevolezza e volontà dell’attestazione falsa.

Nonsarebbe ragionevolmente ipotizzabile che la prevenuta non conoscesse il proprioreddito complessivo, anche alla luce della significativa discrepanza rispetto a quelloreale (euro 2.746,74), nonché del fatto che l'anno successivo (2017) la donna hapercepito un reddito ancora superiore.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso perl’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Esso invero non coglie l'effettivo contenuto della motivazioneimpugnata.

La Corte di appello non ha ritenuto scusabile un errore dell'imputatasulla nozione giuridica di reddito rilevante ai sensi degli artt. 76 e 79 d.P.R. n. 115del 2002, né ha affermato che l'utilizzazione dell'indicatore ISEE potesse di per séescludere la configurabilità del dolo richiesto dall'art. 95 medesimo decreto, ma havalorizzato, nell'ambito della valutazione complessiva dell'elemento soggettivo, unaspecifica circostanza di fatto, e cioè che, nella documentazione ISEE dalla stessaprodotta, risultavano indicati, alla voce relativa alla somma dei redditi deicomponenti il nucleo familiare, importi superiori alla soglia prevista perl'ammissione al beneficio.

È dunque proprio la circostanza che l'imputata abbiaallegato all'istanza una documentazione dalla quale emergevano dati redditualicoincidenti con quelli successivamente accertati dall'amministrazione finanziaria adessere stata considerata dalla Corte territoriale quale elemento idoneo adingenerare un ragionevole dubbio sulla volontà di rendere una falsa attestazione.

Sitratta di argomentazione che si pone in linea con il principio, più volte affermato daquesta Corte, secondo cui le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, cheintegrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito perl'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamenteprovato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrantecondotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del05/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277129; nello stesso senso, Sez. 4, n. 39975del 05/05/2021).

La motivazione della sentenza impugnata si colloca, pertanto, sulpiano dell'accertamento del fatto e dell'elemento soggettivo, non su quellodell'errore di diritto circa i presupposti normativi del beneficio.

Né le censure delricorrente evidenziano un'effettiva contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione, limitandosi, in sostanza, a contrapporre alla valutazione operata dallaCorte territoriale una diversa lettura degli elementi valorizzati ai fini dell'esclusionedel dolo.Alla medesima stregua, il maggior reddito percepito nell'anno successivo nonconsente di inferire il dolo in termini che rendano manifestamente infondata lamotivazione.3.

Il ricorso deve, conseguentemente, essere rigettato.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso il 9 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
trassi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/06/1984avverso la sentenza del 29/10/2025 della Corte d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, FRANCESCACOSTANTINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di appello di Catanzaro haproposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la medesimaCorte distrettuale, in riforma della pronuncia resa il 16/01/2025 dal Tribunale diCosenza, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio2002, n. 115 (fatto commesso il 02/10/2017), perché il fatto non costituisce reato.1.1. Nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata il02/10/2017, l’imputata aveva dichiarato di aver percepito nell’anno 2016 un redditofamiliare complessivo pari all’importo di euro 10.280,26, facendo riferimento allavoce “ISEE ordinario” dell’attestazione ISEE prodotta. Dagli accertamenti compiutidalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza emergeva, invece,un reddito effettivo di euro 13.027,00, superiore alla soglia-limite per l’ammissioneal beneficio, pari per l’anno 2016 ad euro 12.526,73.2. L’assoluzione trovava esclusiva ragione sull’asserito difetto di prova in ordineall’elemento soggettivo del reato. La Corte territoriale ha, infatti, sostenuto che, nelcaso specifico, occorresse «tenere conto non solo dello scostamento minimo deiredditi accertati rispetto a quelli previsti quale limite di accesso al beneficio (pochecentinaia di euro), quanto, soprattutto, del fatto che i redditi effettivi si evincevanodalla stessa dichiarazione ISEE allegata all’istanza, nella quale, alla voce somma deiredditi dei componenti del nucleo, erano indicati redditi ben superiori alla soglia diammissione…». A giudizio della Corte di appello, tale situazione, ad una valutazionecomplessiva, determinava un insuperabile dubbio sulla sussistenza del dolo, dalmomento che l'insussistenza delle condizioni di ammissione emergeva, in definitiva,dalla stessa domanda e dalla documentazione che la richiedente aveva prodotto acompletamento della stessa.3. Il ricorrente deduce violazione di legge, nonché contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione, atteso che, proprio dalla stessa, emergerebbe inmaniera evidente la piena consapevolezza e volontà dell’attestazione falsa. Nonsarebbe ragionevolmente ipotizzabile che la prevenuta non conoscesse il proprioreddito complessivo, anche alla luce della significativa discrepanza rispetto a quelloreale (euro 2.746,74), nonché del fatto che l'anno successivo (2017) la donna hapercepito un reddito ancora superiore.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso perl’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Esso invero non coglie l'effettivo contenuto della motivazioneimpugnata. La Corte di appello non ha ritenuto scusabile un errore dell'imputatasulla nozione giuridica di reddito rilevante ai sensi degli artt. 76 e 79 d.P.R. n. 115del 2002, né ha affermato che l'utilizzazione dell'indicatore ISEE potesse di per séescludere la configurabilità del dolo richiesto dall'art. 95 medesimo decreto, ma havalorizzato, nell'ambito della valutazione complessiva dell'elemento soggettivo, unaspecifica circostanza di fatto, e cioè che, nella documentazione ISEE dalla stessaprodotta, risultavano indicati, alla voce relativa alla somma dei redditi deicomponenti il nucleo familiare, importi superiori alla soglia prevista perl'ammissione al beneficio. È dunque proprio la circostanza che l'imputata abbiaallegato all'istanza una documentazione dalla quale emergevano dati redditualicoincidenti con quelli successivamente accertati dall'amministrazione finanziaria adessere stata considerata dalla Corte territoriale quale elemento idoneo adingenerare un ragionevole dubbio sulla volontà di rendere una falsa attestazione. Sitratta di argomentazione che si pone in linea con il principio, più volte affermato daquesta Corte, secondo cui le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, cheintegrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito perl'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamenteprovato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrantecondotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del05/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277129; nello stesso senso, Sez. 4, n. 39975del 05/05/2021). La motivazione della sentenza impugnata si colloca, pertanto, sulpiano dell'accertamento del fatto e dell'elemento soggettivo, non su quellodell'errore di diritto circa i presupposti normativi del beneficio. Né le censure delricorrente evidenziano un'effettiva contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione, limitandosi, in sostanza, a contrapporre alla valutazione operata dallaCorte territoriale una diversa lettura degli elementi valorizzati ai fini dell'esclusionedel dolo.Alla medesima stregua, il maggior reddito percepito nell'anno successivo nonconsente di inferire il dolo in termini che rendano manifestamente infondata lamotivazione.3. Il ricorso deve, conseguentemente, essere rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso il 9 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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