CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04876/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'Alteri° Danilo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 8/11/2018 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del proprio assistito.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della precedente decisione della Corte d'appello di Salerno ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di porto e detenzione di arma comune da sparo, così riqualificati i fatti di cui al capo A) originariamente contestati come detenzione e porto di arma da guerra, e di tentate lesioni volontarie aggravate, recependo in proposito la riqualificazione del fatto di cui al capo B) - originariamente contestato come tentato omicidio - già operata nel precedente giudizio d'appello ed ha quindi provveduto alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio applicato agli imputati. La vicenda riguarda il fallito attentato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], materialmente eseguito dal coimputato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il concorso degli odierni ricorrenti, il quale, prima che l'arma si inceppasse, riusciva ad esplodere un colpo di pistola, senza peraltro attingere la vittima designata. Quanto all'annullamento del precedente pronunziamento del giudice dell'appello va precisato che la Prima Sezione aveva censurato, come vizio di motivazione, l'omessa confutazione da parte della Corte salernitana dei rilievi difensivi in merito alla ritenuta configurabilità del concorso del Cerrone e del [OSCURATO:PERSONA] in entrambi i reati in contestazione, accogliendo altresì le doglianze del D'Alterio con riguardo alla erronea classificazione come arma da guerra, anziché come arma comune da sparo, della pistola calibro 9x12 utilizzata per l'attentato ed alla conseguente qualificazione giuridica delle condotte contestate al capo A). 2. Avverso la sentenza ricorrono autonomamente tutti e tre gli imputati. 2.1 II ricorso proposto nell'interesse del D'Alterio, con unico motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione. Lamenta il ricorrente che nel rideterminare il trattamento sanzionatorio a seguito della riqualificazione in sede rescindente dei fatti di cui al capo A), il giudice del rinvio, chiamato esclusivamente a ricommisurare la pena base per il reato più grave, abbia applicato illegittimamente un aumento per la continuazione con il reato di lesioni tentate di cui al capo B) superiore a quello già determinato dalla sentenza annullata, la cui statuizione sul punto non era stata impugnata e non aveva costituito oggetto del giudizio di legittimità e del conseguente rinvio. 2.2 Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. 2.2.1 Con il primo, che a sua volta articola plurime ed autonome doglianze, deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta configurabilità del concorso dell'imputato nei reati in contestazione. Quanto alla detenzione dell'arma, posto che la stessa sentenza si esprime in termini meramente probabilistici, sarebbe meramente congetturale la tesi per cui l'"ufficio" evocato in una conversazione intercettata fosse il luogo in cui erano custodite le armi asseritamente nella disponibilità degli imputati e dal quale sarebbe stata prelevata la pistola utilizzata per l'attentato al Corsano, tanto più che la stessa Corte territoriale ammette che una volta individuato tale luogo la conseguente perquisizione ha avuto esito negativo. Illogica sarebbe poi l'interpretazione della volontà del Cerrone di voler andare a prendere la "creatura", comunicata nel corso della stessa conversazione dal [OSCURATO:PERSONA] al D'Alterio, giacchè la conclusione che il termine dispiegato fosse riferito alla pistola era stata raggiunta dal giudice di primo grado proprio sulla scorta dell'identificazione del menzionato "ufficio" come il nascondiglio delle armi, cosa di cui la stessa sentenza, seppure nella maniera contraddittoria evidenziata, sostanzialmente ha dubitato. Non di meno anche qualora volesse ritenersi corretta l'interpretazione della Corte, il contenuto della captazione non sarebbe idoneo a provare il concorso nella detenzione e nel porto dell'arma, ma al più la mera consapevolezza della realizzazione da parte di altri di tali condotte, mentre il provvedimento impugnato in alcun modo avrebbe dimostrato in che modo l'imputato abbia coadiuvato il Cerrone nel recupero dell'arma. 2.2.2 Quanto al concorso del [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione dell'attentato in maniera illogica e comunque apodittica la Corte avrebbe desunto il concorso dell'imputato dal fatto che egli circa mezz'ora prima sia stato ripreso in compagnia dei coimputati in una stazione di servizio distante alcuni chilometri dal luogo della sua consumazione. Né la lacuna motivazionale potrebbe ritenersi sanata dall'evocazione della conversazione intercettata tra il Magliano ed il Cerrone, il cui contenuto sarebbe stato sostanzialmente travisato dai giudici del merito, posto che il primo avrebbe chiesto al secondo di "chiamare" il [OSCURATO:PERSONA] per riferirgli di contattare il D'Alteri° e non già di "dire" allo stesso di contattare il coimputato, ciò comportando secondo logica che l'imputato, il D'Alteri° ed il Cerrone non si trovavano nello stesso luogo, come invece erroneamente ritenuto. 2.2.3 Sotto altro profilo e sempre in riferimento al tentativo di lesioni di cui al capo B), il ricorrente eccepisce la violazione del principio di correlazione tra il fatto imputato e quello ritenuto in sentenza, posto che al [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato il concorso materiale nel reato, mentre la Corte ha ritenuto che egli risponda dello stesso come concorrente morale per aver rafforzato l'altrui proposito criminoso. Non di meno i giudici dell'appello non avrebbero descritto in cosa sarebbe consistito, anche in tali termini, l'effettivo contributo concorsuale prestato dal [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione del reato, avendo al più dimostrato che egli era a conoscenza dell'altrui delitto. Lacuna motivazionale ancora più evidente nella misura in cui già il Tribunale aveva escluso l'aggravante della premeditazione originariamente contestata, escludendo conseguentemente che il ricorrente - come invece imputatogli - potesse aver partecipato all'ideazione ed all'organizzazione dell'attentato. 2.2.4 Con il secondo motivo il ricorso denunzia difetto di motivazione in merito alla commisurazione della pena per il reato di cui al capo A), determinata in misura sensibilmente superiore al minimo edittale e rimasta sostanzialmente immutata rispetto a quella calcolata nel precedente giudizio d'appello nonostante l'intervenuta derubricazione del fatto. 2.3 Anche il ricorso proposto nell'interesse del Cerrone articola due motivi. Con il primo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato. In tal senso il ricorrente lamenta come la Corte territoriale, replicando i vizi della sentenza annullata, non abbia spiegato in che termini le risultanze del compendio intercettivo siano in grado di dimostrare il concorso del Cerrone nei reati contestatigli, omettendo di confutare le obiezioni difensive sulla valenza probatoria di tali risultanze e limitandosi in maniera generica ad aderire in proposito alle conclusioni cui era approdato il giudice di primo grado. In particolare la sentenza impugnata non rivelerebbe quale sarebbe stato l'effettivo ruolo svolto dall'imputato nella consumazione dei suddetti reati, né avrebbe identificato il movente che lo avrebbe spinto a partecipare all'azione delittuosa. Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo in merito alla ritenuta configurabilità del reato di tentate lesioni volontarie, essendo rimasto indimostrato che effettivamente l'intenzione dell'azione criminosa fosse quella di ferire il Corsano. Ed in tal senso la Corte avrebbe omesso di confrontarsi con le dichiarazioni di segno contrario rilasciate dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e dalla stessa persona offesa, i quali avrebbero concordemente affermato come lo sparo fosse stato diretto verso terra. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del D'Alteri° è fondato e deve essere accolto. Con riguardo alla posizione del menzionato ricorrente l'annullamento della precedente sentenza di appello era stato disposto senza rinvio quanto alla qualificazione giuridica dei fatti imputati al capo A), ricondotti alle fattispecie di detenzione e porto d'arma comune da sparo e non da guerra, come originariamente contestato, e con rinvio per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il vincolo di rinvio, per come emerge dalla motivazione della pronunzia rescindente, ha riguardato esclusivamente la rideterminazione della pena irrogata in riferimento ai reati oggetto di riqualificazione e non anche di quella applicata a titolo di continuazione per il reato di cui al capo B), posto che in relazione alla commisurazione di quest'ultima alcuna doglianza era stata proposta con il primigenio ricorso. Illegittimamente, dunque, la Corte territoriale ha provveduto alla rideterminazione di quest'ultima, per di più in misura superiore a quella fissata dalla sentenza annullata e, come detto, non impugnata sul punto. Ne consegue che la sentenza impugnata, limitatamente a tale statuizione, deve essere annullata. L'annullamento peraltro può essere disposto senza rinvio, potendosi provvedere già in questa sede a ripristinare l'originario aumento di pena irrogato in relazione al reato di cui al capo B) ed a rideterminare dunque la pena complessiva in anni quattro di reclusione ed euro 1.166 di multa. 2. I ricorsi del Cerrone e del [OSCURATO:PERSONA] sono invece inammissibili. 2.1 Preliminarmente è opportuno rammentare che la precedente pronunzia d'appello è stata annullata perché erano state rilevate esiziali lacune e contraddizioni nello sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'affermazione della responsabilità dei due imputati per i reati in contestazione. In tal senso in sede rescindente si era evidenziato come la valorizzazione da parte della Corte d'appello di Salerno di alcune intercettazioni risultasse in contrasto con la preliminare valutazione compiuta dalla stessa circa la non autosufficienza delle medesime a fondare la prova del loro concorso nell'organizzazione ed esecuzione dell'attentato ai danni del Corsano e comunque si fosse estrinsecata nella mera riproduzione del contenuto delle menzionate captazioni e di altri elementi di prova, omettendo una autonoma valutazione della ritenuta idoneità di tale compendio a giustificare la condanna del Cerrone e del [OSCURATO:PERSONA] e la confutazione dei rilievi svolti dalle difese in merito a quella compiuta dal giudice di primo grado. 2.2 Ciò premesso, le censure proposte con il primo motivo del ricorso del Cerrone risultano generiche, sia intrinsecamente, che estrinsecamente, difettando di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza. Il giudice del rinvio ha infatti sanato i vizi evidenziati da questa Corte, evidenziando le ragioni della ritenuta idoneità del compendio captativo a sostenere la conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Ed in tal senso i giudici territoriali non solo hanno rivelato il percorso deduttivo seguito nell'estrazione da ogni singola conversazione del significato probatorio ritenuto rilevante, ma hanno altresì valorizzato la sequenza logica e cronologica delle medesime e valutato i risultati così ottenuti alla luce degli ulteriori elementi acquisiti, prima fra tutti l'attività di osservazione dell'incontro del Cerrone con gli altri imputati presso una stazione di servizio non lontana dal luogo dell'agguato circa una mezz'ora prima della sua consumazione. Con tale sviluppo argomentativo il ricorrente non si è, come detto, sostanzialmente confrontato, limitandosi in maniera apodittica ad affermare che la sentenza impugnata non avrebbe spiegato perché le risultanze probatorie valorizzate dimostrerebbero la responsabilità dell'imputato, omettendo però di formulare qualsivoglia specifica critica alle argomentazioni articolate in tal senso dai giudici del merito, tanto da riprodurre quelle svolte nei confronti della prima pronunzia d'appello in ordine alla contraddittoria affermazione della non autosufficienza del compendio captativo del tutto eccentriche rispetto al contenuto della motivazione di quella impugnata. Intrinsecamente generica è poi l'obiezione per cui nemmeno il giudice del rinvio avrebbe confutato i rilievi svolti con il gravame di merito, non evidenziando il ricorso quali siano le specifiche doglianze che non avrebbero trovato risposta nella motivazione della sentenza, mentre manifestamente infondate sono quelle relative alla mancata individuazione del contributo concorsuale prestato dall'imputato alla realizzazione dell'attentato nei confronti del Corsano, avendo la sentenza ben evidenziato come lo stesso sia consistito nella partecipazione attiva alla fase organizzativa dell'azione criminosa, anzitutto incaricandosi di recuperare l'arma poi consegnata al [OSCURATO:PERSONA]. Infine, oltre che generiche, devono ritenersi comunque inammissibili le censure svolte con il secondo motivo in merito alla qualificazione della condotta posta in essere dal menzionato [OSCURATO:PERSONA]. Infatti le doglianze svolte sul punto con il ricorso proposto avverso la sentenza annullata sono state ritenute infondate da questa Corte e non hanno dunque costituito oggetto di rinvio al giudice del merito. 2.3 Analoghe considerazioni valgono per il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che solo apparentemente propone censure maggiormente specifiche, ma che invero si è confrontato in maniera selettiva con il ragionamento probatorio sviluppato dal provvedimento impugnato. I rilievi del ricorrente non tengono conto, infatti, dell'intero compendio probatorio valorizzato dalla Corte territoriale ed in particolare delle intercettazioni citate nella prima parte di p. 6 della sentenza, dalle quali in maniera tutt'altro che illogica la stessa ha desunto la partecipazione dell'imputato all'ideazione ed all'organizzazione dell'agguato ai danni del Corsano. 2.3.1 Quanto invece alle captazioni sulle quali il ricorrente ha concentrato le proprie censure, va anzitutto ribadito che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). In tal senso va allora osservato che le obiezioni difensive in proposito non evidenziano alcun profilo di manifesta illogicità della interpretazione fornita dalla sentenza del compendio captativo, limitandosi a proporre una lettura alternativa delle singole conversazioni, la quale peraltro sconta un approccio atomistico alla piattaforma probatoria invece correttamente valutata nel suo complesso dai giudici del merito, che hanno logicamente apprezzato i collegamenti intercorrenti fra le diverse evidenze considerate e la loro convergenza verso il risultato probatorio affermato. 2.3.2 In tal senso non è certo manifestamente illogica l'interpretazione della conversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il D'Alterio, rimanendo sostanzialmente irrilevante che nel luogo individuato dagli inquirenti come l'"ufficio" cui fanno riferimento i conversanti non siano state rinvenute armi, posto che ciò non esclude che vi fosse custodita la pistola utilizzata per l'agguato ai danni del Corsano. Ma anche qualora l'arma sia stata recuperata altrove - come pure la stessa sentenza ha ammesso - ciò non incide, come eccepito, sulla tenuta del ragionamento sviluppato dai giudici del merito per giungere alla conclusione che il [OSCURATO:PERSONA] stesse accompagnando il Cerrone a prelevarla, condotta più che idonea ad integrare il concorso nella sua detenzione e nel successivo porto della medesima. 2.3.3 Con riguardo poi alla ulteriore conversazione intervenuta tra il Magliano ed il Cerrone, insussistente è il travisamento della medesima denunziato dal ricorrente, posto che, coerentemente al suo contenuto per come esposto nel ricorso, la sentenza ha affermato che il primo chiese al secondo di "chiamare" il [OSCURATO:PERSONA] e non già di "dire" a quest'ultimo di rispondere al telefono. La successiva affermazione della Corte per cui se ne desumerebbe che l'imputatosi trovasse con il Cerrone non va intesa in senso letterale, avendo la stessa all'evidenza inteso riferirsi alla circostanza che in orario compatibile con quello dell'esecuzione dell'attentato i due erano in costante contatto, dopo essere stati avvistati solo mezz'ora prima in compagnia del D'Alterio e del [OSCURATO:PERSONA], che pacificamente hanno partecipato all'esecuzione finale dell'attentato. 2.3.4 Manifestamente infondata è poi l'eccezione relativa alla violazione del principio di correlazione. Anzitutto va ribadito il costante insegnamento di questa Corte per cui tale violazione non sussiste qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere concorso materialmente nella consumazione del fatto, venga riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 12207 del 17/03/2015, Abruzzese, Rv. 263017). Non di meno la sentenza impugnata non si è limitata a qualificare in termini di mero rafforzamento dell'intento criminoso altrui il contributo offerto dal [OSCURATO:PERSONA] alla consumazione del reato, avendo per l'appunto individuato nell'imputato uno dei soggetti che aveva provveduto materialmente a recuperare dal suo nascondiglio l'arma poi utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti destituita di qualsivoglia fondamento è poi l'obiezione per cui l'avvenuta esclusione già in primo grado dell'aggravante della premeditazione sarebbe stata di ostacolo all'affermazione del concorso dell'imputato nell'ideazione ed organizzazione dell'attentato ai danni del Corsano, non sussistendo alcuna incompatibilità logica o giuridica tra le due statuizioni, posto che la suddetta aggravante non è configurabile esclusivamente nell'ipotesi del reato d'impeto. 2.3.5 Inammissibile è anche il secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], posto che il giudice del rinvio ha applicato per il reato di cui al capo A) una pena comunque inferiore a quella in precedenza irrogata, rispettando il vincolo di rinvio in merito alla riqualificazione giuridica dei fatti oggetto del suddetto capo, mentre la commisurazione della medesima è stata parametrata al giudizio di gravità degli stessi, la cui giustificazione emerge dal complesso della motivazione, mentre le lamentele del ricorrente sul punto si riducono all'indebita sollecitazione di questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione. 2.3.6 Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi del Cerrone e del [OSCURATO:PERSONA] consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni 4 di reclusione ed euro 1.166 di multa. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in