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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33275/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e H ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza del 21 giugno 2022, la Corte di appello di Genova in parziale riforma della pronuncia del Tribunale cittadino in composizione monocratica del 15 novembre 2016, a seguito di rito abbreviato nei confronti del ricorrente ha riqualificato la ipotesi contestata di cui all'art. 624 bis, 625 nn.2,4,6 cod. pen. nella meno grave ipotesi di cui all'art. 624, 625 n.2 e 6 cod. peri., confermando nel resto.

Con la sentenza di primo grado, l'imputato era stato condannato per il furto pluriaggravato di un computer con l'utilizzo del mezzo fraudolento all'interno di un esercizio commerciale e della destrezza, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e con la diminuente del rito, alla pena di anni 1 di reclusione e 500,00 euro di multa.o

2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato deducendo motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Lamenta la difesa che la Corte territoriale avrebbe attribuito la condotta all'imputato attraverso la visione del filmato delle telecamere di sorveglianza senza valutare due circostanze decisive, quali il mancato rinvenimento della refurtiva e le risultanze dei tabulati telefonici che escludono la presenza in loco dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge quanto al principio di cui all'art. 597 comma terzo cod. proc. pen. del divieto 'di reformatio in peius.

La Corte territoriale, pur avendo diversamente qualificato il furto (dall'ipotesi di cui all'art. 624 bis a quella prevista dall'art. 624 cod. pen.) ha condiviso le determinazioni assunte dal primo giudice ritenendo la pena originariamente irrogata idonea a reprimere il complessivo disvalore del fatto perpetrato, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius (Sez.5, n.10394/06)

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio.

La sentenza impugnata ha escluso altresì una delle circostanze aggravanti contestate con la conseguenza che anche siffatta ulteriore modifica avrebbe dovuto comportare una rivisitazione della pena in senso favorevole al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni e nemini ckle seguono. 1 Il primo motivo è manifestamente i.pki~itrile e versato in fatto. 1.1.Non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata che con motivazione non contraddittoria, né manifestamente illogica ha affermato che: - la identificazione dell'imputato è avvenuta attraverso la visione nel corso dell'udienza dibattimentale delle immagini di videosorveglianza acquisite presso l'esercizio commerciale alla presenza dell'imputato il quale è stato riconosciuto senza ombra di dubbio dal teste, il carabiniere [OSCURATO:PERSONA], riproducendo anche l'andatura tenuta dal Ferrari nel video in quella situazione condizionata dal peso dei beni che trasportava.

Il riconoscimento nel corso dell'udienza dell'imputato non è stato superato o sconfessato dagli elementi ulteriori forniti dalla difesa.

1.2. La censura relativa ai tabulati telefonici evidenzia che dai tabulati non si è avuta la conferma della presenza dell'imputato sul luogo del fatto, circostanza ancora una volta superata dalla motivazione della sentenza secondo la quale la mancata conferma della localizzazione dell'imputato attraverso il telefono cellulare non è decisiva attesa la visione dei filmati, in cui Ferrari è stato riconosciuto.

2. Il secondo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

2.1. Il tema da affrontare è relativo alla delimitazione del principio del divieto di reformatio in peius e all'applicabilità di tale principio nella ipotesi di diversa qualificazione giuridica del fatto in una fattispecie meno grave senza che si sia proceduto ad una diminuzione della pena finale.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di entità maggiore rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione, purché venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta. (Sez. 2, n. 33563 del 14/07/2016, Rv. 267858).

Questa Corte ha altresì affermato che non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di identica entità rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione, purché venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta.(Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello il quale, pur avendo escluso un'aggravante riconosciuta in primo grado, non aveva però ridotto la penai base per il calcolo finale in cui la sanzione inflitta era stata comunque diminuita). (Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018, (2019), Rv. 274390).

La prima della sentenze richiamate attraverso la massima ha chiarito che, ai fini che qui interessano, "[..] il concetto di minimp edittale non ha una "potenzialità espansiva esterna" rispetto alla specifica natura della fattispecie incriminatrice cui esso accede, giacché ad ogni singola figura incriminatrice corrisponde un giudizio di disvalore che l'ordinamento calibra proprio attraverso la previsione di un minimo e di un massimo edittale che, per ciò stesso, perviene soltanto a quella specifica ipotesi di reato.

Con la conseguenza che alla minima gravità cli un reato non deve necessariamente corrispondere la "minima" gravità di altra ed autonoma figura criminosa[..]." Proprio quest'ultima considerazione, condivisa da questo Collegio, permette di ritenere che nel caso in esame alcuna violazione del divieto di reformatio in peius risulta essersi verificato.

La Corte territoriale, pur avendo riqualificato l'ipotesi di cui all'art. 624 bis in quella di cui all'art. 624 cod. pen. e pur avendo escluso una delle tre circostanze aggravanti contestate (quella di cui all'art. 625 n.4 cod. pen.), rientra nei limiti edittali dell'art. 624 cod. pen., previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti; non si ravvisa pertanto violazione dell'art. 597 comma quarto cod. proc. pen.

Il caso citato in ricorso (sez. 5, n. 10394 del 7/2/2006) appare diverso perché in esso vi erano più reati concorrenti, per cui la diversa qualificazione comportava la necessità di rideterminare il reato più grave, che non poteva più essere quello della sentenza di primo grado con relativa pena.

Nel caso di specie, invece, in cui ricorre un solo reato e la pena irrogata rientra nei limiti edittali anche ai sensi della diversa qualificazione, non si ravvisa la violazione del principio.

Analoghe considerazioni valgono in relazione alle circ:ostanze aggravanti perché la sentenza di appello non ha espressamente escluso un aggravante, ma ha riqualificato il fatto.

Anche in tal caso la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato per cui vi era stata condanna in primo grado in altro meno grave e ad un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal giudice di prime cure, purché venga irrogata una pena non superiore a quella inflitta dal primo giudice. (Fattispecie relativa a nuovo e peggiorativo giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti riconosciute "ex novo" ed attenuanti, pur nel contesto di una riqualificazione giuridica più favorevole del reato da rapina a furto aggravato). (Sez. 4, n. 44949 del 30/09/2021, Rv. 282242). 3.AI rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e H ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 21 giugno 2022, la Corte di appello di Genova in parziale riforma della pronuncia del Tribunale cittadino in composizione monocratica del 15 novembre 2016, a seguito di rito abbreviato nei confronti del ricorrente ha riqualificato la ipotesi contestata di cui all'art. 624 bis, 625 nn.2,4,6 cod. pen. nella meno grave ipotesi di cui all'art. 624, 625 n.2 e 6 cod. peri., confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado, l'imputato era stato condannato per il furto pluriaggravato di un computer con l'utilizzo del mezzo fraudolento all'interno di un esercizio commerciale e della destrezza, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e con la diminuente del rito, alla pena di anni 1 di reclusione e 500,00 euro di multa.o 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato deducendo motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Lamenta la difesa che la Corte territoriale avrebbe attribuito la condotta all'imputato attraverso la visione del filmato delle telecamere di sorveglianza senza valutare due circostanze decisive, quali il mancato rinvenimento della refurtiva e le risultanze dei tabulati telefonici che escludono la presenza in loco dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge quanto al principio di cui all'art. 597 comma terzo cod. proc. pen. del divieto 'di reformatio in peius. La Corte territoriale, pur avendo diversamente qualificato il furto (dall'ipotesi di cui all'art. 624 bis a quella prevista dall'art. 624 cod. pen.) ha condiviso le determinazioni assunte dal primo giudice ritenendo la pena originariamente irrogata idonea a reprimere il complessivo disvalore del fatto perpetrato, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius (Sez.5, n.10394/06) 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata ha escluso altresì una delle circostanze aggravanti contestate con la conseguenza che anche siffatta ulteriore modifica avrebbe dovuto comportare una rivisitazione della pena in senso favorevole al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni e nemini ckle seguono. 1 Il primo motivo è manifestamente i.pki~itrile e versato in fatto. 1.1.Non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata che con motivazione non contraddittoria, né manifestamente illogica ha affermato che: - la identificazione dell'imputato è avvenuta attraverso la visione nel corso dell'udienza dibattimentale delle immagini di videosorveglianza acquisite presso l'esercizio commerciale alla presenza dell'imputato il quale è stato riconosciuto senza ombra di dubbio dal teste, il carabiniere [OSCURATO:PERSONA], riproducendo anche l'andatura tenuta dal Ferrari nel video in quella situazione condizionata dal peso dei beni che trasportava. Il riconoscimento nel corso dell'udienza dell'imputato non è stato superato o sconfessato dagli elementi ulteriori forniti dalla difesa. 1.2. La censura relativa ai tabulati telefonici evidenzia che dai tabulati non si è avuta la conferma della presenza dell'imputato sul luogo del fatto, circostanza ancora una volta superata dalla motivazione della sentenza secondo la quale la mancata conferma della localizzazione dell'imputato attraverso il telefono cellulare non è decisiva attesa la visione dei filmati, in cui Ferrari è stato riconosciuto. 2. Il secondo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati. 2.1. Il tema da affrontare è relativo alla delimitazione del principio del divieto di reformatio in peius e all'applicabilità di tale principio nella ipotesi di diversa qualificazione giuridica del fatto in una fattispecie meno grave senza che si sia proceduto ad una diminuzione della pena finale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di entità maggiore rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione, purché venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta. (Sez. 2, n. 33563 del 14/07/2016, Rv. 267858). Questa Corte ha altresì affermato che non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di identica entità rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione, purché venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta.(Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello il quale, pur avendo escluso un'aggravante riconosciuta in primo grado, non aveva però ridotto la penai base per il calcolo finale in cui la sanzione inflitta era stata comunque diminuita). (Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018, (2019), Rv. 274390). La prima della sentenze richiamate attraverso la massima ha chiarito che, ai fini che qui interessano, "[..] il concetto di minimp edittale non ha una "potenzialità espansiva esterna" rispetto alla specifica natura della fattispecie incriminatrice cui esso accede, giacché ad ogni singola figura incriminatrice corrisponde un giudizio di disvalore che l'ordinamento calibra proprio attraverso la previsione di un minimo e di un massimo edittale che, per ciò stesso, perviene soltanto a quella specifica ipotesi di reato. Con la conseguenza che alla minima gravità cli un reato non deve necessariamente corrispondere la "minima" gravità di altra ed autonoma figura criminosa[..]." Proprio quest'ultima considerazione, condivisa da questo Collegio, permette di ritenere che nel caso in esame alcuna violazione del divieto di reformatio in peius risulta essersi verificato. La Corte territoriale, pur avendo riqualificato l'ipotesi di cui all'art. 624 bis in quella di cui all'art. 624 cod. pen. e pur avendo escluso una delle tre circostanze aggravanti contestate (quella di cui all'art. 625 n.4 cod. pen.), rientra nei limiti edittali dell'art. 624 cod. pen., previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti; non si ravvisa pertanto violazione dell'art. 597 comma quarto cod. proc. pen. Il caso citato in ricorso (sez. 5, n. 10394 del 7/2/2006) appare diverso perché in esso vi erano più reati concorrenti, per cui la diversa qualificazione comportava la necessità di rideterminare il reato più grave, che non poteva più essere quello della sentenza di primo grado con relativa pena. Nel caso di specie, invece, in cui ricorre un solo reato e la pena irrogata rientra nei limiti edittali anche ai sensi della diversa qualificazione, non si ravvisa la violazione del principio. Analoghe considerazioni valgono in relazione alle circ:ostanze aggravanti perché la sentenza di appello non ha espressamente escluso un aggravante, ma ha riqualificato il fatto. Anche in tal caso la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato per cui vi era stata condanna in primo grado in altro meno grave e ad un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal giudice di prime cure, purché venga irrogata una pena non superiore a quella inflitta dal primo giudice. (Fattispecie relativa a nuovo e peggiorativo giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti riconosciute "ex novo" ed attenuanti, pur nel contesto di una riqualificazione giuridica più favorevole del reato da rapina a furto aggravato). (Sez. 4, n. 44949 del 30/09/2021, Rv. 282242). 3.AI rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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