CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 08397/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarni~ie l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano, per quanto qui di interesse, revocava con effetti dal 7 luglio 2021 la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'esecuzione del residuo di pena inflitta per reati di cui all'art. 73 comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi il 28 febbraio 2017 e 3 luglio 2019. Rigettava, inoltre, altra richiesta di ammissione alla medesima misura. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione. Deduce che la decisione si è fondata sull'erronea attribuzione al ricorrente del possesso a fini di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta il 7 luglio 2021 nell'abitazione in cui lo stesso viveva unitamente alla compagna, senza considerare i rilievi che riconducevano plausibilmente il fatto alla coltivazione in balcone di alcune piantine da parte della compagna per esclusivo uso personale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. La motivazione del provvedimento impugnato, nel soffermarsi sui fatti ritenuti idonei a supportare la revoca dell'affidamento in prova, ben rappresenta l'intero contesto in cui vanno lette le valutazioni di merito. Grassi era stato condannato per i reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 commessi il 28 dicembre 2017 ed il 3 luglio 2019. Al momento dell'ammissione all'affidamento in prova, si era dato comunque atto della mancanza della sua consapevolezza dell'antigiuridicità delle condotte illecite poste in essere e dell'auspico che la nuova occasione offerta potesse portare il condannato a modificare le criticità comportamentali. Era previsto che lo stesso abitasse nella casa del padre. Nel corso dell'esecuzione della misura, Grassi su sua richiesta veniva autorizzato a trasferirsi nell'abitazione della compagna [OSCURATO:PERSONA]. Ivi si verificavano diverse liti fra i due. Il 27 gennaio 2021 Grassi veniva diffidato a seguito di una richiesta da parte della donna dell'intervento dei Carabinieri. Il 7 luglio 2021, dopo una segnalazione di un vicino, i Carabinieri effettuavano un nuovo intervento, trovando in strada Grassi che urlava con la Surace e un'altra persona. Nell'occasione nella casa in cui abitavano Grassi e Surace venivano rinvenute sei piantine di marijuana, due bustine contenenti marijuana e altre due bustine contenenti hashish. Lo stupefacente appariva destinato al piccolo- spaccio. Da ciò il convincimento che Grassi, dopo essersi liberato delle limitazioni vissute nell'abitazione del padre e noncurante del precedente monito, avesse dato prova della prosecuzione dello stesso tipo di condotte per cui scontava la pena e, dunque, di tenere comportamenti incompatibili con la misura concessa. 3. L'intero percorso critico articolato nel ricorso è rivolto a sostenere la riferibilità della detenzione dello stupefacente rinvenuto alla sola Surace e al solo suo uso personale. Nel far ciò la difesa svolge ragionamenti che, concentrandosi sulla coltivazione delle piantine, trascurano il confezionamento in bustine di diversi tipi di droga. Espone altre osservazioni che attengono esclusivamente a percorsi di verifica ai fini dell'accertamento del reato, mentre ciò che risulta considerato dal Tribunale di sorveglianza è l'intero comportamento tenuto dal ricorrente, trasferendosi e vivendo nella casa della Surace nella quale venivano constatate le attività illecite riferibili a coloro che vi abitavano. In tal modo risultava con evidenza il fallimento di ogni precedente monito, che diversamente avrebbe dovuto indurre Grassi a prendere comunque le distanze dalle sostanze stupefacenti, a fronte delle non superate criticità legate ai precedenti specifici per i quali scontava la pena, fruendo dell'opportunità dell'affidamento in prova. Ne discende che le doglianze svolte nel ricorso, ampiamente caratterizzate da contenuti meramente rivalutativi, non possono avere alcuna attitudine a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione censurabile in questa sede, laddove sono stati ragionevolmente rappresentati tutti i presupposti della revoca. 4 Stante la manifesta infondatezza delle censure, si impone dunque la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]