CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39442/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B) per intervenuta prescrizione, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili in concorso del delitto di cui all'art. 193 del R.D. n. 1265/1934 e di quello di esercizio abusivo della professione e, i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], altresì del reato di falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico; - che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria con la quale, ulteriormente argomentando, si insiste per l'accoglimento del ricorso; - che il primo motivo del ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA], con cui si denunzia la violazione della legge penale e processuale in ordine alla mancata declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] su cui si fonda la condanna del [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali essendo tali dichiarazioni utilizzabili nel giudizio abbreviato (Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Rv. 283409); - che il secondo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato censura l'inosservanza della legge e la mancanza della motivazione in ordine al suo ritenuto concorso nel reato di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) e, comunque, integralmente versato in fatto, presupponendo un'inammissibile rilettura alternativa delle fonti probatorie, estraneo al sindacato riservato a questa Corte, che, com'è noto, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare l'esistenza, la logicità e la coerenza delle argomentazioni offerte; - che il terzo motivo di ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con cui si eccepisce la violazione della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, sul presupposto per cui la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131- bis cod. pen., è il frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685) e non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647); e le argomentazioni offerte dalla Corte territoriale sono logiche, non contraddittorie e coerenti con i dati processuali richiamati (si veda, in particolare pag. 9 della sentenza impugnata); - che il quarto motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] con cui si denuncia la violazione della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione della disciplina in tema di sanzioni sostitutive introdotta dal d.lgs. 150 del 2022 nonostante più favorevole agli imputati, è inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della I. 689 del 1981 il giudice, nel valutare l'applicabilità di una sanzione sostitutiva, deve tener conto dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen. e, fra questi, anche dell'offensività della condotta; - che il quinto motivo è ugualmente inammissibile, atteso che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). E sotto tale profilo, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410). Un onere motivazionale che si attenua quanto più la determinazione sia prossima al minimo edittale, rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464). Ebbene, da un canto, la pena irrogata è ampiamente inferiore alla media edittale; dall'altro, sono chiaramente indicati i criteri logici e fattuali utilizzati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata); - che i ricorsi degli altri imputati sono inammissibili ai sensi dell'art. 581 comma 1- quater cod. proc. pen., in quanto, essendo stati i predetti sempre assenti durante il giudizio di appello svoltosi con trattazione orale, non risulta depositato, in data successiva alla pronuncia della Corte di appello, il prescritto mandato ad impugnare; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa