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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 18548/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21044/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], SVILUPPO D'IMPRESA E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata, in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 276/2015, depositata il04/02/2015, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO 1.[OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno impugnato l’avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il valore dei beni ceduti, oggetto della compravendita del 13 maggio 2010,negandone la qualifica di beni strumentali, ai fini dell’imposta di registro, ipocatastale e sanzioni.

2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello. 3.Le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione. 4.L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. 5.La causa è stata trattata all’adunanza camerale dell’8 giugno 2023, celebrata con modalità da remoto, previa autorizzazione del Presidente del collegio, come previsto dall’art. 140-bis disp.att.cod.proc.civ.

CONSIDERATO 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato istanza di definizione agevolata ai sensi della legge 197 del 2022, corredata dalla relativa documentazione attestante anche il versamento della prima rata– istanza che giova anche all’altra ricorrente coobbligata, in virtù dell’art. 1, comma 202, della legge citata.

2. Non risulta in atti un provvedimento di diniego dell’Agenzia delle Entrate, a cui l’istanza di definizione agevolata risulta notificata.

3. Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022.

Difatti, il comma 194, ultimo periodo,prevede che n 4.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197 , della l. n. 197 del 2022.

In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione e stensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M. dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21044/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], SVILUPPO D'IMPRESA E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata, in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 276/2015, depositata il04/02/2015, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.[OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno impugnato l’avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il valore dei beni ceduti, oggetto della compravendita del 13 maggio 2010,negandone la qualifica di beni strumentali, ai fini dell’imposta di registro, ipocatastale e sanzioni. 2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello. 3.Le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione. 4.L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. 5.La causa è stata trattata all’adunanza camerale dell’8 giugno 2023, celebrata con modalità da remoto, previa autorizzazione del Presidente del collegio, come previsto dall’art. 140-bis disp.att.cod.proc.civ. CONSIDERATO 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato istanza di definizione agevolata ai sensi della legge 197 del 2022, corredata dalla relativa documentazione attestante anche il versamento della prima rata– istanza che giova anche all’altra ricorrente coobbligata, in virtù dell’art. 1, comma 202, della legge citata. 2. Non risulta in atti un provvedimento di diniego dell’Agenzia delle Entrate, a cui l’istanza di definizione agevolata risulta notificata. 3. Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022. Difatti, il comma 194, ultimo periodo,prevede che n 4.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197 , della l. n. 197 del 2022. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione e stensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali
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